CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 17987/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in data 19 dicembre 2024, con la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 11 ottobre 2023, è stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per difetto di querela; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile; invero, l'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela e ciò anche quando la decisione deriva da una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata (Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020, dep. 2021, Ghislandi, Rv. 280784 - 01; Sez. 6, n. 1068 del 22/12/2015, dep. 2016, Marullo, Rv. 266538 - 01); ritenuto che il ricorso sollecita, nella sostanza, il vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che tuttavia non è previsto per la ipotesi di declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il