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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 33653/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20796-2018 propose() da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]:, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 988/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto 'ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memcria, avverso la sentenza n. 988/18, depositata il 24 maggio 2018, con la quale la Corte di appello di Palermo ha rigettato il gravame dal medesimo proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 24881/2009 e ha condannato l'appellante alle spese di quel grado; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria; considerato che: la controricorrente ha rappresentato che è stato iscritto altro ricorso avente NRG 9917/2020, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2260/19, resa tra le stesse parti; per i temi da esaminare, sussistono ragioni che consigliano la trattazione congiunta dei due ricorsi; il ricorso ora all'esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2021.

Il P id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20796-2018 propose() da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]:, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 988/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto 'ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memcria, avverso la sentenza n. 988/18, depositata il 24 maggio 2018, con la quale la Corte di appello di Palermo ha rigettato il gravame dal medesimo proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 24881/2009 e ha condannato l'appellante alle spese di quel grado; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria; considerato che: la controricorrente ha rappresentato che è stato iscritto altro ricorso avente NRG 9917/2020, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2260/19, resa tra le stesse parti; per i temi da esaminare, sussistono ragioni che consigliano la trattazione congiunta dei due ricorsi; il ricorso ora all'esame pone questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2021. Il P id
Sentenza Cassazione n. 33653/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris