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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16915/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono proposte per ragioni in fatto non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata volontarietà dell'allontanamento (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo involge questioni di fatto rispetto all'incensurabile valutazione della gravità della condotta, tenuta appena due ore dopo l'applicazione della misura domiciliare, e della sua abitualità in ragione degli assimilabili precedenti; Ritenuto che manifestamente infondata è la terza censura rispetto alla specifica valutazione sul valore sintomatico della vicenda ai fini della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] costanzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono proposte per ragioni in fatto non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata volontarietà dell'allontanamento (v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo involge questioni di fatto rispetto all'incensurabile valutazione della gravità della condotta, tenuta appena due ore dopo l'applicazione della misura domiciliare, e della sua abitualità in ragione degli assimilabili precedenti; Ritenuto che manifestamente infondata è la terza censura rispetto alla specifica valutazione sul valore sintomatico della vicenda ai fini della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] costanzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris