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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 05135/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5135/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 253/2026* * * CC 27/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/05/2025 del * * di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respintol istanza di affidamento terapeutico presentata dal condannato * * **Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l istanza in quanto ha rilevato che alcondannato era stato concesso una prima volta l affidamento in prova ai servizi sociali conordinanza del 14 ottobre 2022 ed una seconda volta l affidamento ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre1990 n. 309 con ordinanza del 23 febbraio 2024 ma entrambe le misure alternative eranostate revocate la prima con ordinanza del 15 marzo 2023 la seconda con ordinanzadel 26luglio 2024 perché il condannato in espiazione per reati tributari e di riciclaggio era statocoinvolto in una nuova attività di indagine della * di * da cui era emerso che lostesso aveva continuato ad occuparsi in modo attivo in prima persona della gestione disocietà ad essere presente presso la sede aziendale ad eseguire operazioni bancarie adare o ricevere disposizioni di pagamento anche per importi consistenti in contanti secondoil Tribunale tutto ciò evidenziava che nel condannato mancava del tutto una revisione criticadelle proprie condotte devianti che non fosse di mera facciata.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunalenon avrebbe considerato che l ultima relazione di sintesi relativa al condannato si eraespressa in modo favorevole all affidamento inoltre il Tribunale aveva ritenuto che il nuovoprogramma di affidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerareperò le modifiche che erano state apportate ad esso.3.

Con requisitoria scritta il * * * ha chiesto dichiararsil inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Con separati provvedimenti il condannato si è visto revocare per due volte le misurealternative che gli erano state concesse. a causa di violazioni in cui è incorso con l istanzache ha aperto l odierno giudizio egli ha chiesto per la terza volta la misura alternativa.Il ricorso deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che l ultima relazione disintesi relativa al condannato si era espressa in senso favorevole all affidamentoevidenziando che il condannato aveva preso consapevolezza circa le conseguenze dannosedei propri comportamenti si era detto dispiaciuto ed aveva espresso il desiderio di iniziareun percorso di giustizia riparativo.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha desunto il giudizio di pericolosità cheè ostativo alla concessione del beneficiodai comportamenti concreti tenuti dal condannato ovvero essere tornato ad occuparsi dellagestione di società dopo essere stato condannato per reati fiscali e di riciclaggio di denarodall ordinanza impugnata che riporta passaggi della ordinanza di revoca della precedentemisura emerge che è stato accertato che il condannato riceve per messaggio fotografie dimazzette di denaro indicazione di coordinate bancarie indicazioni con la data in cui devonoessere effettuati bonifici bancari si occupa della gestione di un affare di compravenditaimmobiliare riceve il bilancio di una società con richiesta da parte del suo interlocutore dicontrollare se va bene evidenziandone in questo modo un ruolo egemone o comunquedecisionale ancora intatto l ordinanza evidenzia anche che si tratta di comportamenti ancherecenti e non da impegni verbali che non costano nulla quale l essersi dichiaratodispiaciuto o l aver dichiarato di aver preso consapevolezza circa l offesa cagionata daipropri comportamenti.L esistenza di un “serio avvio del processo di revisione critica” deve infatti esserevalutata non sulla base delle dichiarazioni – ammissive o meno del condannatodichiarazioni che possono essere anche di comodo ma sulla base di elementi oggettiviovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che siano obiettivamente idonei adimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare unserio affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futuracondotta di vita del condannato all osservanza delle leggi in precedenza violate cfr. sia purein punto di liberazione condizionale * 1 n. 19818 del 23/03/2021 * *281366 .Il ricorso deduce inoltre che il Tribunale ha ritenuto che il nuovo programma diaffidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerare che in realtàin esso era stato inserito un percorso da condurre con lo psicoterapueta ed un percorso digiustizia riparativa ed era stata individuata una diversa sede della * terapeutica chelo allontanasse dai luoghi in cui erano avvenute le condotte devianti.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha ritenuto che le modificazioni inserite nel progetto di misura alternativa nonfossero sufficienti a superare le criticità derivanti dai due precedenti fallimenti della misura.Il percorso logico dell ordinanza impugnata è infatti coerente con gli approdiinterpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità che ritiene che l inizio da parte delcondannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso sia necessarioper la concessione di una misura alternativa in quanto esso è il primo passo per evitare laricaduta nel crimine che è uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere didecisione di una istanza di misure alternative * 1 n. 43863 del 23/10/2024 * *287151 – 01 * 1 n. 1410 del 30/10/2019 dep. 2020 M. * 277924 – 01 .

Lo scopodell indagine sull inizio di un percorso di revisione critica è verificare concretamente sesussistano sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato e condizioniche ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa * 1 n. 35924 del 21/10/2025 * n.m. .Va ricordato infatti che nella concessione della misura alternativa il Tribunale disorveglianza effettua un giudizio prognostico perché l affidamento terapeutico può essereconcesso soltanto se il Tribunale ritiene che la misura “contribuisce al recupero delcondannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” art. 94comma 4 d.p.r. n. 309 del 1990 e che la mancata maturazione nel condannato di unapproccio ispirato a giustificata cautela nell accesso a benefici di così ampia portata nellagiurisprudenza più recente v. per tutte * 1 n. 33151 del 24/06/2025 * n.m. .In definitiva nel caso in esame con il riferimento ai comportamenti tenuti dalcondannato in corso di espiazione l ordinanza impugnata ha motivato in modo nonmanifestamente illogico sulla impossibilità di effettuare un giudizio prognostico sulla idoneitàdella misura richiesta a contenere il pericolo di recidiva.Ne consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 5135/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 253/2026* * * CC 27/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/05/2025 del * * di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respintol istanza di affidamento terapeutico presentata dal condannato * * **Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l istanza in quanto ha rilevato che alcondannato era stato concesso una prima volta l affidamento in prova ai servizi sociali conordinanza del 14 ottobre 2022 ed una seconda volta l affidamento ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre1990 n. 309 con ordinanza del 23 febbraio 2024 ma entrambe le misure alternative eranostate revocate la prima con ordinanza del 15 marzo 2023 la seconda con ordinanzadel 26luglio 2024 perché il condannato in espiazione per reati tributari e di riciclaggio era statocoinvolto in una nuova attività di indagine della * di * da cui era emerso che lostesso aveva continuato ad occuparsi in modo attivo in prima persona della gestione disocietà ad essere presente presso la sede aziendale ad eseguire operazioni bancarie adare o ricevere disposizioni di pagamento anche per importi consistenti in contanti secondoil Tribunale tutto ciò evidenziava che nel condannato mancava del tutto una revisione criticadelle proprie condotte devianti che non fosse di mera facciata.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunalenon avrebbe considerato che l ultima relazione di sintesi relativa al condannato si eraespressa in modo favorevole all affidamento inoltre il Tribunale aveva ritenuto che il nuovoprogramma di affidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerareperò le modifiche che erano state apportate ad esso.3.

Con requisitoria scritta il * * * ha chiesto dichiararsil inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Con separati provvedimenti il condannato si è visto revocare per due volte le misurealternative che gli erano state concesse. a causa di violazioni in cui è incorso con l istanzache ha aperto l odierno giudizio egli ha chiesto per la terza volta la misura alternativa.Il ricorso deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che l ultima relazione disintesi relativa al condannato si era espressa in senso favorevole all affidamentoevidenziando che il condannato aveva preso consapevolezza circa le conseguenze dannosedei propri comportamenti si era detto dispiaciuto ed aveva espresso il desiderio di iniziareun percorso di giustizia riparativo.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha desunto il giudizio di pericolosità cheè ostativo alla concessione del beneficiodai comportamenti concreti tenuti dal condannato ovvero essere tornato ad occuparsi dellagestione di società dopo essere stato condannato per reati fiscali e di riciclaggio di denarodall ordinanza impugnata che riporta passaggi della ordinanza di revoca della precedentemisura emerge che è stato accertato che il condannato riceve per messaggio fotografie dimazzette di denaro indicazione di coordinate bancarie indicazioni con la data in cui devonoessere effettuati bonifici bancari si occupa della gestione di un affare di compravenditaimmobiliare riceve il bilancio di una società con richiesta da parte del suo interlocutore dicontrollare se va bene evidenziandone in questo modo un ruolo egemone o comunquedecisionale ancora intatto l ordinanza evidenzia anche che si tratta di comportamenti ancherecenti e non da impegni verbali che non costano nulla quale l essersi dichiaratodispiaciuto o l aver dichiarato di aver preso consapevolezza circa l offesa cagionata daipropri comportamenti.L esistenza di un “serio avvio del processo di revisione critica” deve infatti esserevalutata non sulla base delle dichiarazioni – ammissive o meno del condannatodichiarazioni che possono essere anche di comodo ma sulla base di elementi oggettiviovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che siano obiettivamente idonei adimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare unserio affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futuracondotta di vita del condannato all osservanza delle leggi in precedenza violate cfr. sia purein punto di liberazione condizionale * 1 n. 19818 del 23/03/2021 * *281366 .Il ricorso deduce inoltre che il Tribunale ha ritenuto che il nuovo programma diaffidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerare che in realtàin esso era stato inserito un percorso da condurre con lo psicoterapueta ed un percorso digiustizia riparativa ed era stata individuata una diversa sede della * terapeutica chelo allontanasse dai luoghi in cui erano avvenute le condotte devianti.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha ritenuto che le modificazioni inserite nel progetto di misura alternativa nonfossero sufficienti a superare le criticità derivanti dai due precedenti fallimenti della misura.Il percorso logico dell ordinanza impugnata è infatti coerente con gli approdiinterpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità che ritiene che l inizio da parte delcondannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso sia necessarioper la concessione di una misura alternativa in quanto esso è il primo passo per evitare laricaduta nel crimine che è uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere didecisione di una istanza di misure alternative * 1 n. 43863 del 23/10/2024 * *287151 – 01 * 1 n. 1410 del 30/10/2019 dep. 2020 M. * 277924 – 01 .

Lo scopodell indagine sull inizio di un percorso di revisione critica è verificare concretamente sesussistano sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato e condizioniche ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa * 1 n. 35924 del 21/10/2025 * n.m. .Va ricordato infatti che nella concessione della misura alternativa il Tribunale disorveglianza effettua un giudizio prognostico perché l affidamento terapeutico può essereconcesso soltanto se il Tribunale ritiene che la misura “contribuisce al recupero delcondannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” art. 94comma 4 d.p.r. n. 309 del 1990 e che la mancata maturazione nel condannato di unapproccio ispirato a giustificata cautela nell accesso a benefici di così ampia portata nellagiurisprudenza più recente v. per tutte * 1 n. 33151 del 24/06/2025 * n.m. .In definitiva nel caso in esame con il riferimento ai comportamenti tenuti dalcondannato in corso di espiazione l ordinanza impugnata ha motivato in modo nonmanifestamente illogico sulla impossibilità di effettuare un giudizio prognostico sulla idoneitàdella misura richiesta a contenere il pericolo di recidiva.Ne consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto.2.

Ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5135/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 253/2026* * * CC 27/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/05/2025 del * * di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respintol istanza di affidamento terapeutico presentata dal condannato * * **Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l istanza in quanto ha rilevato che alcondannato era stato concesso una prima volta l affidamento in prova ai servizi sociali conordinanza del 14 ottobre 2022 ed una seconda volta l affidamento ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre1990 n. 309 con ordinanza del 23 febbraio 2024 ma entrambe le misure alternative eranostate revocate la prima con ordinanza del 15 marzo 2023 la seconda con ordinanzadel 26luglio 2024 perché il condannato in espiazione per reati tributari e di riciclaggio era statocoinvolto in una nuova attività di indagine della * di * da cui era emerso che lostesso aveva continuato ad occuparsi in modo attivo in prima persona della gestione disocietà ad essere presente presso la sede aziendale ad eseguire operazioni bancarie adare o ricevere disposizioni di pagamento anche per importi consistenti in contanti secondoil Tribunale tutto ciò evidenziava che nel condannato mancava del tutto una revisione criticadelle proprie condotte devianti che non fosse di mera facciata.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunalenon avrebbe considerato che l ultima relazione di sintesi relativa al condannato si eraespressa in modo favorevole all affidamento inoltre il Tribunale aveva ritenuto che il nuovoprogramma di affidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerareperò le modifiche che erano state apportate ad esso.3. Con requisitoria scritta il * * * ha chiesto dichiararsil inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Con separati provvedimenti il condannato si è visto revocare per due volte le misurealternative che gli erano state concesse. a causa di violazioni in cui è incorso con l istanzache ha aperto l odierno giudizio egli ha chiesto per la terza volta la misura alternativa.Il ricorso deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che l ultima relazione disintesi relativa al condannato si era espressa in senso favorevole all affidamentoevidenziando che il condannato aveva preso consapevolezza circa le conseguenze dannosedei propri comportamenti si era detto dispiaciuto ed aveva espresso il desiderio di iniziareun percorso di giustizia riparativo.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha desunto il giudizio di pericolosità cheè ostativo alla concessione del beneficiodai comportamenti concreti tenuti dal condannato ovvero essere tornato ad occuparsi dellagestione di società dopo essere stato condannato per reati fiscali e di riciclaggio di denarodall ordinanza impugnata che riporta passaggi della ordinanza di revoca della precedentemisura emerge che è stato accertato che il condannato riceve per messaggio fotografie dimazzette di denaro indicazione di coordinate bancarie indicazioni con la data in cui devonoessere effettuati bonifici bancari si occupa della gestione di un affare di compravenditaimmobiliare riceve il bilancio di una società con richiesta da parte del suo interlocutore dicontrollare se va bene evidenziandone in questo modo un ruolo egemone o comunquedecisionale ancora intatto l ordinanza evidenzia anche che si tratta di comportamenti ancherecenti e non da impegni verbali che non costano nulla quale l essersi dichiaratodispiaciuto o l aver dichiarato di aver preso consapevolezza circa l offesa cagionata daipropri comportamenti.L esistenza di un “serio avvio del processo di revisione critica” deve infatti esserevalutata non sulla base delle dichiarazioni – ammissive o meno del condannatodichiarazioni che possono essere anche di comodo ma sulla base di elementi oggettiviovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che siano obiettivamente idonei adimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare unserio affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futuracondotta di vita del condannato all osservanza delle leggi in precedenza violate cfr. sia purein punto di liberazione condizionale * 1 n. 19818 del 23/03/2021 * *281366 .Il ricorso deduce inoltre che il Tribunale ha ritenuto che il nuovo programma diaffidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerare che in realtàin esso era stato inserito un percorso da condurre con lo psicoterapueta ed un percorso digiustizia riparativa ed era stata individuata una diversa sede della * terapeutica chelo allontanasse dai luoghi in cui erano avvenute le condotte devianti.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha ritenuto che le modificazioni inserite nel progetto di misura alternativa nonfossero sufficienti a superare le criticità derivanti dai due precedenti fallimenti della misura.Il percorso logico dell ordinanza impugnata è infatti coerente con gli approdiinterpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità che ritiene che l inizio da parte delcondannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso sia necessarioper la concessione di una misura alternativa in quanto esso è il primo passo per evitare laricaduta nel crimine che è uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere didecisione di una istanza di misure alternative * 1 n. 43863 del 23/10/2024 * *287151 – 01 * 1 n. 1410 del 30/10/2019 dep. 2020 M. * 277924 – 01 . Lo scopodell indagine sull inizio di un percorso di revisione critica è verificare concretamente sesussistano sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato e condizioniche ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa * 1 n. 35924 del 21/10/2025 * n.m. .Va ricordato infatti che nella concessione della misura alternativa il Tribunale disorveglianza effettua un giudizio prognostico perché l affidamento terapeutico può essereconcesso soltanto se il Tribunale ritiene che la misura “contribuisce al recupero delcondannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” art. 94comma 4 d.p.r. n. 309 del 1990 e che la mancata maturazione nel condannato di unapproccio ispirato a giustificata cautela nell accesso a benefici di così ampia portata nellagiurisprudenza più recente v. per tutte * 1 n. 33151 del 24/06/2025 * n.m. .In definitiva nel caso in esame con il riferimento ai comportamenti tenuti dalcondannato in corso di espiazione l ordinanza impugnata ha motivato in modo nonmanifestamente illogico sulla impossibilità di effettuare un giudizio prognostico sulla idoneitàdella misura richiesta a contenere il pericolo di recidiva.Ne consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5135/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 253/2026* * * CC 27/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 22/05/2025 del * * di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del * * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilità delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 22 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respintol istanza di affidamento terapeutico presentata dal condannato * * **Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l istanza in quanto ha rilevato che alcondannato era stato concesso una prima volta l affidamento in prova ai servizi sociali conordinanza del 14 ottobre 2022 ed una seconda volta l affidamento ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre1990 n. 309 con ordinanza del 23 febbraio 2024 ma entrambe le misure alternative eranostate revocate la prima con ordinanza del 15 marzo 2023 la seconda con ordinanzadel 26luglio 2024 perché il condannato in espiazione per reati tributari e di riciclaggio era statocoinvolto in una nuova attività di indagine della * di * da cui era emerso che lostesso aveva continuato ad occuparsi in modo attivo in prima persona della gestione disocietà ad essere presente presso la sede aziendale ad eseguire operazioni bancarie adare o ricevere disposizioni di pagamento anche per importi consistenti in contanti secondoil Tribunale tutto ciò evidenziava che nel condannato mancava del tutto una revisione criticadelle proprie condotte devianti che non fosse di mera facciata.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensore.Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunalenon avrebbe considerato che l ultima relazione di sintesi relativa al condannato si eraespressa in modo favorevole all affidamento inoltre il Tribunale aveva ritenuto che il nuovoprogramma di affidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerareperò le modifiche che erano state apportate ad esso.3. Con requisitoria scritta il * * * ha chiesto dichiararsil inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Con separati provvedimenti il condannato si è visto revocare per due volte le misurealternative che gli erano state concesse. a causa di violazioni in cui è incorso con l istanzache ha aperto l odierno giudizio egli ha chiesto per la terza volta la misura alternativa.Il ricorso deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che l ultima relazione disintesi relativa al condannato si era espressa in senso favorevole all affidamentoevidenziando che il condannato aveva preso consapevolezza circa le conseguenze dannosedei propri comportamenti si era detto dispiaciuto ed aveva espresso il desiderio di iniziareun percorso di giustizia riparativo.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha desunto il giudizio di pericolosità cheè ostativo alla concessione del beneficiodai comportamenti concreti tenuti dal condannato ovvero essere tornato ad occuparsi dellagestione di società dopo essere stato condannato per reati fiscali e di riciclaggio di denarodall ordinanza impugnata che riporta passaggi della ordinanza di revoca della precedentemisura emerge che è stato accertato che il condannato riceve per messaggio fotografie dimazzette di denaro indicazione di coordinate bancarie indicazioni con la data in cui devonoessere effettuati bonifici bancari si occupa della gestione di un affare di compravenditaimmobiliare riceve il bilancio di una società con richiesta da parte del suo interlocutore dicontrollare se va bene evidenziandone in questo modo un ruolo egemone o comunquedecisionale ancora intatto l ordinanza evidenzia anche che si tratta di comportamenti ancherecenti e non da impegni verbali che non costano nulla quale l essersi dichiaratodispiaciuto o l aver dichiarato di aver preso consapevolezza circa l offesa cagionata daipropri comportamenti.L esistenza di un “serio avvio del processo di revisione critica” deve infatti esserevalutata non sulla base delle dichiarazioni – ammissive o meno del condannatodichiarazioni che possono essere anche di comodo ma sulla base di elementi oggettiviovvero comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto che siano obiettivamente idonei adimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare unserio affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futuracondotta di vita del condannato all osservanza delle leggi in precedenza violate cfr. sia purein punto di liberazione condizionale * 1 n. 19818 del 23/03/2021 * *281366 .Il ricorso deduce inoltre che il Tribunale ha ritenuto che il nuovo programma diaffidamento fosse una mera riproposizione dei precedenti senza considerare che in realtàin esso era stato inserito un percorso da condurre con lo psicoterapueta ed un percorso digiustizia riparativa ed era stata individuata una diversa sede della * terapeutica chelo allontanasse dai luoghi in cui erano avvenute le condotte devianti.L argomento è infondato perché in modo non manifestamente illogico l ordinanzaimpugnata ha ritenuto che le modificazioni inserite nel progetto di misura alternativa nonfossero sufficienti a superare le criticità derivanti dai due precedenti fallimenti della misura.Il percorso logico dell ordinanza impugnata è infatti coerente con gli approdiinterpretativi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità che ritiene che l inizio da parte delcondannato di un percorso di rivisitazione critica in ordine al reato commesso sia necessarioper la concessione di una misura alternativa in quanto esso è il primo passo per evitare laricaduta nel crimine che è uno dei parametri previsti dalla norma attributiva del potere didecisione di una istanza di misure alternative * 1 n. 43863 del 23/10/2024 * *287151 – 01 * 1 n. 1410 del 30/10/2019 dep. 2020 M. * 277924 – 01 . Lo scopodell indagine sull inizio di un percorso di revisione critica è verificare concretamente sesussistano sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condannato e condizioniche ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa * 1 n. 35924 del 21/10/2025 * n.m. .Va ricordato infatti che nella concessione della misura alternativa il Tribunale disorveglianza effettua un giudizio prognostico perché l affidamento terapeutico può essereconcesso soltanto se il Tribunale ritiene che la misura “contribuisce al recupero delcondannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” art. 94comma 4 d.p.r. n. 309 del 1990 e che la mancata maturazione nel condannato di unapproccio ispirato a giustificata cautela nell accesso a benefici di così ampia portata nellagiurisprudenza più recente v. per tutte * 1 n. 33151 del 24/06/2025 * n.m. .In definitiva nel caso in esame con il riferimento ai comportamenti tenuti dalcondannato in corso di espiazione l ordinanza impugnata ha motivato in modo nonmanifestamente illogico sulla impossibilità di effettuare un giudizio prognostico sulla idoneitàdella misura richiesta a contenere il pericolo di recidiva.Ne consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell art. 616 comma 1 cod. proc. pen. alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 05135/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris