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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38890/2021

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 febbraio 2020 (dep. il 14 febbraio 2020) la Corte di appello di Napoli ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio - riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. - la pronuncia in data 23 giugno 2017, che ha confermato nel resto, con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di bancarotta fraudolenta a loro ascritti e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in contestazione, li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni tre e di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque per il [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui è stato ritenuto responsabile.

2.1.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.).

2.1.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), a cagione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (in vece della ritenuta equivalenza) e della mancata irrogazione della pena nel minimo edittale.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso.

2.2.1. Con il primo motivo sono state allegate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione al rigetto del gravame nella parte in cui aveva contestato la sussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in particolare, aveva addotto il difetto del dolo eventuale.

2.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. 1.

Con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 216 L.F. e il vizio della motivazione in relazione alla condotta a lui attribuita a titolo di bancarotta per distrazione.

Ad avviso del ricorrente, erroneamente sarebbe stato rigettato il motivo di gravame con il quale si era contestato il giudizio di responsabilità dell'imputato reso dal Tribunale, in particolare evidenziando che - pur a fronte della emissione di fatture per operazioni inesistenti - non fosse stato provato un effettivo incremento patrimoniale della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., difettando nel percorso argomentativo della sentenza del Tribunale la prova dell'incasso da parte della società di somme di denaro o altri mezzi di pagamento (tanto che la stessa pretesa vantata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., creditore istante per il fallimento, era soltanto cartolare poiché derivava da una cessione di credito da parte della ELETTRODATA).

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la difesa abbia compiuto una valutazione parcellizzata dei fatti ed assunto che nella specie avessero avuto luogo apporti finanziari in favore della fallita, i cui conti corrente bancari avrebbero poi subito un totale e ingiustificato svuotamento; laddove invece con l'atto di appello si era inteso circoscrivere la valutazione delle condotte in discorso, poiché l'imputato ha già riportato altra condanna con sentenza del 16 dicembre 2010 in relazione alle c.d. frodi carosello connesse alla vicenda in esame e, dunque, nel caso di specie al fine di affermarne la responsabilità sarebbe necessaria una valutazione complessiva che tenga conto del meccanismo operativo impiegato dalla FOTOMATERIALE s.r.I., per evitare che l'imputato riporti una nuova condanna per i fatti per cui oggetto del precedente giudizio; e dovrebbe tenersi conto del principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non può sussistere distrazione laddove alla fatturazione per operazioni inesistenti non segua l'effettivo pagamento da parte dell'utilizzatore delle fatture con la successiva restituzione delle somme ricevute (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261740 - 01).

2.1. Al [OSCURATO:PERSONA], quale effettivo amministratore della FOTOMATERIALE s.r.I., e il [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di essa (nel periodo specificato in imputazione), oltre al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è stato tclikb..1-94on il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione bensì il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (art.223, comma 2, n. 2, legge fall.) per aver cagionato con dolo il fallimento della società - priva di sede operativa, di organizzazione stabile e risorse finanziarie, ed inserita in un articolato sistema di frodi aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto -, in particolare emettendo fatture per operazioni inesistenti ed utilizzando fatture passive per operazioni inesistenti, omettendo di versare all'Erario le somme dovute e così gravando di passività l'impresa, priva di risorse che potessero consentire il soddisfacimento dei creditori.A fronte di tale imputazione, la sentenza di secondo grado ha argomentato in ordine alla diversa ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenendone la sussistenza, in particolare affermando che la società fallita avesse in effetti avuto disponibilità liquide, ossia le somme ad essa versate per acquistare merce, e i suoi conti correnti sarebbero stati depauperati del tutto e ingiustificatamente senza versare l'I.V.A. dovuta.

La Corte di appello non ha, tuttavia, riqualificato la condotta dell'imputato; ed anzi, ha espressamente ritenuto che all'esito del primo grado di giudizio egli fosse stato condannato - per quel che rileva al riguardo - proprio per la detta ipotesi di bancarotta distrattiva.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, però, pur avendo attribuito all'imputato pure fatti distrattivi, ha invero affermato la sussistenza della condotta di bancarotta impropria da operazioni dolose in imputazione (dichiarandone responsabili il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], come in contestazione), dando conto del ruolo di «cartiera» della società fallita, che operava in maniera fraudolenta per il tramite di fatture emesse per operazioni inesistenti nell'ambito del più ampio meccanismo elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] per produrre indebiti vantaggi fiscali e, ancor più in dettaglio, ritenendo che la società fosse «naturalmente e funzionalmente destinata al fallimento», fungendo «da mero tramite nel passeggio dei beni» tra venditori esteri e acquirenti reali, «sì da procurare a questi ultimi apparenti crediti IVA da far valere grazie all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti e gravandosi dei relativi oneri tributari, cui si sono aggiunti gli ulteriori debiti (compresi quelli verso i fornitori).

Ciò posto: - fermo restando che può configurarsi il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. e i reati tributari quali quelli per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha già riportato condanna (cfr. Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 2018, Motta, Rv. 272846 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società»; cfr. pure Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612 - 01; Sez. 5, n. 6350 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 280456 - 01); - e considerato che «la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata» (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01); - deve ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (come contestato), atteso che - come anticipato - la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] argomentando unicamente con riferimento all'agire distrattivo di cui ha ritenuto responsabile l'imputato.

Dunque, deve accogliersi il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà, dunque, argomentare sulle condotte ascritte all'imputato quali operazioni dolose e chiarire se esse consentano di affermarne la responsabilità per la bancarotta fraudolenta impropria nei termini di cui in contestazione e, tenuto conto del fatto che esse possono sostanziarsi pure in artifici contabili rilevanti sub specie della bancarotta fraudolenta documentale, chiarirà se - alla luce della ricostruzione dei fatti - può pervenirsi alla condanna dl [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i delitti a lui ascritti.

Rimangono assorbiti i residui motivi.

Inoltre, poiché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile degli stessi delitti quale rappresentante legale della società fallita in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], effettivo amministratore di essa, ed il motivo di ricorso in discorso che qui si accoglie non è esclusivamente personale, la statuizione di annullamento deve estendersi anche al [OSCURATO:PERSONA] (art. 587, comma 1, cod. proc. pen.), rimanendo pure assorbiti i motivi di ricorso proposti nel suo interesse.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 13/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, e per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 febbraio 2020 (dep. il 14 febbraio 2020) la Corte di appello di Napoli ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio - riducendo la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. - la pronuncia in data 23 giugno 2017, che ha confermato nel resto, con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di bancarotta fraudolenta a loro ascritti e, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in contestazione, li aveva condannati rispettivamente alla pena di anni tre e di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque per il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui è stato ritenuto responsabile. 2.1.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riguardo alla ritenuta circostanza aggravante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219, comma 1, legge fall.). 2.1.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), a cagione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (in vece della ritenuta equivalenza) e della mancata irrogazione della pena nel minimo edittale. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo sono state allegate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione al rigetto del gravame nella parte in cui aveva contestato la sussistenza in capo all'imputato dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, in particolare, aveva addotto il difetto del dolo eventuale. 2.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. 1. Con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione dell'art. 216 L.F. e il vizio della motivazione in relazione alla condotta a lui attribuita a titolo di bancarotta per distrazione. Ad avviso del ricorrente, erroneamente sarebbe stato rigettato il motivo di gravame con il quale si era contestato il giudizio di responsabilità dell'imputato reso dal Tribunale, in particolare evidenziando che - pur a fronte della emissione di fatture per operazioni inesistenti - non fosse stato provato un effettivo incremento patrimoniale della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., difettando nel percorso argomentativo della sentenza del Tribunale la prova dell'incasso da parte della società di somme di denaro o altri mezzi di pagamento (tanto che la stessa pretesa vantata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., creditore istante per il fallimento, era soltanto cartolare poiché derivava da una cessione di credito da parte della ELETTRODATA). La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la difesa abbia compiuto una valutazione parcellizzata dei fatti ed assunto che nella specie avessero avuto luogo apporti finanziari in favore della fallita, i cui conti corrente bancari avrebbero poi subito un totale e ingiustificato svuotamento; laddove invece con l'atto di appello si era inteso circoscrivere la valutazione delle condotte in discorso, poiché l'imputato ha già riportato altra condanna con sentenza del 16 dicembre 2010 in relazione alle c.d. frodi carosello connesse alla vicenda in esame e, dunque, nel caso di specie al fine di affermarne la responsabilità sarebbe necessaria una valutazione complessiva che tenga conto del meccanismo operativo impiegato dalla FOTOMATERIALE s.r.I., per evitare che l'imputato riporti una nuova condanna per i fatti per cui oggetto del precedente giudizio; e dovrebbe tenersi conto del principio posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non può sussistere distrazione laddove alla fatturazione per operazioni inesistenti non segua l'effettivo pagamento da parte dell'utilizzatore delle fatture con la successiva restituzione delle somme ricevute (Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261740 - 01). 2.1. Al [OSCURATO:PERSONA], quale effettivo amministratore della FOTOMATERIALE s.r.I., e il [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante legale di essa (nel periodo specificato in imputazione), oltre al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è stato tclikb..1-94on il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione bensì il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (art.223, comma 2, n. 2, legge fall.) per aver cagionato con dolo il fallimento della società - priva di sede operativa, di organizzazione stabile e risorse finanziarie, ed inserita in un articolato sistema di frodi aventi ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto -, in particolare emettendo fatture per operazioni inesistenti ed utilizzando fatture passive per operazioni inesistenti, omettendo di versare all'Erario le somme dovute e così gravando di passività l'impresa, priva di risorse che potessero consentire il soddisfacimento dei creditori.A fronte di tale imputazione, la sentenza di secondo grado ha argomentato in ordine alla diversa ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, ritenendone la sussistenza, in particolare affermando che la società fallita avesse in effetti avuto disponibilità liquide, ossia le somme ad essa versate per acquistare merce, e i suoi conti correnti sarebbero stati depauperati del tutto e ingiustificatamente senza versare l'I.V.A. dovuta. La Corte di appello non ha, tuttavia, riqualificato la condotta dell'imputato; ed anzi, ha espressamente ritenuto che all'esito del primo grado di giudizio egli fosse stato condannato - per quel che rileva al riguardo - proprio per la detta ipotesi di bancarotta distrattiva. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, però, pur avendo attribuito all'imputato pure fatti distrattivi, ha invero affermato la sussistenza della condotta di bancarotta impropria da operazioni dolose in imputazione (dichiarandone responsabili il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], come in contestazione), dando conto del ruolo di «cartiera» della società fallita, che operava in maniera fraudolenta per il tramite di fatture emesse per operazioni inesistenti nell'ambito del più ampio meccanismo elaborato dal [OSCURATO:PERSONA] per produrre indebiti vantaggi fiscali e, ancor più in dettaglio, ritenendo che la società fosse «naturalmente e funzionalmente destinata al fallimento», fungendo «da mero tramite nel passeggio dei beni» tra venditori esteri e acquirenti reali, «sì da procurare a questi ultimi apparenti crediti IVA da far valere grazie all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti e gravandosi dei relativi oneri tributari, cui si sono aggiunti gli ulteriori debiti (compresi quelli verso i fornitori). Ciò posto: - fermo restando che può configurarsi il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall. e i reati tributari quali quelli per cui il [OSCURATO:PERSONA] ha già riportato condanna (cfr. Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 - dep. 2018, Motta, Rv. 272846 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società»; cfr. pure Sez. 5, n. 43976 del 14/07/2017, Marra, Rv. 271612 - 01; Sez. 5, n. 6350 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 280456 - 01); - e considerato che «la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), legge fall. - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata» (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Mora, Rv. 279071 - 01); - deve ravvisarsi il dedotto vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (come contestato), atteso che - come anticipato - la Corte di merito ha ritenuto la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] argomentando unicamente con riferimento all'agire distrattivo di cui ha ritenuto responsabile l'imputato. Dunque, deve accogliersi il primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà, dunque, argomentare sulle condotte ascritte all'imputato quali operazioni dolose e chiarire se esse consentano di affermarne la responsabilità per la bancarotta fraudolenta impropria nei termini di cui in contestazione e, tenuto conto del fatto che esse possono sostanziarsi pure in artifici contabili rilevanti sub specie della bancarotta fraudolenta documentale, chiarirà se - alla luce della ricostruzione dei fatti - può pervenirsi alla condanna dl [OSCURATO:PERSONA] per entrambi i delitti a lui ascritti. Rimangono assorbiti i residui motivi. Inoltre, poiché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile degli stessi delitti quale rappresentante legale della società fallita in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], effettivo amministratore di essa, ed il motivo di ricorso in discorso che qui si accoglie non è esclusivamente personale, la statuizione di annullamento deve estendersi anche al [OSCURATO:PERSONA] (art. 587, comma 1, cod. proc. pen.), rimanendo pure assorbiti i motivi di ricorso proposti nel suo interesse. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 13/05/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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