CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Comune di Barisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Liegi n. 35/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente / intimato - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 95 - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 21, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente / ricorrente incidentale - contro FORMEZ p.a. – [OSCURATO:PERSONA], Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PP.AA., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.- controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) - intimat a - avverso la sentenza n. 83 / 201 7 della Corte d ’ appello di L’Aquila , depositata il 9 febbraio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di L’Aquila , nel contradditorio con la [OSCURATO:PERSONA] per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) rimasta contumace, ha respinto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dal Comune di Barisciano mentre ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] p.a. ([OSCURATO:PERSONA], Assistenza, Studi e Formazione per l’ammodernamento delle PP.AA.) e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA],e così, di conseguenza:- ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda della Ventura di accertamento della illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia o inesistenza dell’annullamento del contratto individuale di lavoro sottoscritto con il Comune di Barisciano il 16 giugno 2013e di condanna del predetto Comune alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzione maturate ovvero, in via subordinata, di condanna del medesimo Comune, del FORMEZ e d i RIPAM – questi ultimi due soggetti quali responsabili dell’espletamento della procedura concorsuale preordinata al reclutamento da parte del Comune – al risarcimento del danno da perdita degli stipendi e/o di chances, e disposto la compensazione delle spese di lite fra la Ventura ed il Comune di Barisciano; - ha riforma t o la medesima sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto a carico del FORMEZ e di RIPAM il risarcimento del danno morale, liquidato in euro 9.000,00, per ravvisato difetto di giurisdizione del G.O. a favore del G.A., e nella parte in cui aveva compensato le spese fra il Comune e [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa, condannando i l C omune, sulla cui istanza il Rossi era stato coinvolto nel giudizio, a corrispondere le spese di lite in favore del predetto; 2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ribadito la giurisdizione del G.O. in relazione alle domande di reintegra e risarcitorie proposte dalla Ventura in conseguenza della intervenuta risoluzione del contratto di lavoro, atteso che le vicende successive all’approvazione della graduatoria non sono più di competenza del giudice amministrativo e considerato che l’art. 10 del contratto individuale, richiamando l’art. 14 del c.c.n.l. autonomie locale, prevedevaespressamente quale condizione risolutiva l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituivail presupposto, non essendo necessaria in proposito una pronuncia costitutiva da parte del G.O. e neppure dal G.A. in virtù d e lla l. n. 241 del 1990 che contempla il potere di annullamento in via di autotutela, che, n ella specie, era stato esercita to a distanza di quattordici giorni dall’assegnazione della Ventura al Comune di Barisciano e quattro giorni dopo la sottoscrizione del contratto con l’amministrazione comunale. Non era neppure richiesto, come invece presupposto dalla Ventura, l’accertamento della legittimità dell’autoannullamento, fondato sull’erroneo scorrimento della graduatoria in ordine alla individuazione dei soggetti riservisti e non riservisti, considerato che la stessa Ventura non aveva avanzato tale domanda in primo grado anche per aver sostanzialmente ritenuto irrilevanti le ragioni dell’annullamento a fronte dell’avvenuta sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Al rigetto dell’appello principale, conseguiva invece, secondo la Corte di merito, l’accoglimento dell’appel lo incidentale del FORMEZ , posto che il risarcimento del danno riconosciuto in primo grado non era conseguenza dell’annullamento del contratto del lavoro – tanto che era stata respinta la domanda avanzata nei confronti del Comune– bensì d e ll’errore di calcolo delle riserve commesso dal FORMEZ , sicché il danno era piuttosto riconducibile alla illegittimità del provvedimento amministrativo endo-concorsuale di determinazione iniziale del numero delle riserve ovvero all’illegittimità del provvedimento amministrativo di revoca dell’assegnazione, adottato in via di autotutela; in ogni caso, trattandosi di un danno conseguente alla illegittima adozione di atti amministrativi, doveva essere affermata la giurisdizione del G.A. Quanto agli ulteriori appelli incidentali, ha osservato la Corte abruzzese, il Rossi era stato evocato in giudizio su istanza del Comune quale controinteressato (essendo stato individuato come assegnatario all’esito del provvedimento di annullamento in autotutela di assegnazione a ll a Ventura ed avendo egli stipulato il contratto di lavoro dedotto in giudizio) sul presupposto che l’eventuale accoglimento della domanda di reintegrazione della Ventura avrebbe inciso sul suo rapporto di lavoro, senza che però nessuna domanda fosse st ata avanzata nei suoi confronti né fosse stato impugnato in via amministrativa l’esito finale del concorso; pertanto, il Rossi era stato coinvolto nel giudizio senza evidente ragione, con conseguente onere delle spese a carico del Comune, che aveva dato origine alla chiamata in causa. Quanto, infine, alla disposta compensazione delle spese fra la Ventura ed il Comune, esclusa l’ipotesi di soccombenza reciproca, le gravi ragioni sono state individuate dalla Corte di merito nella particolare complessità della vicenda, che avevainciso in modo rilevante sulla vita della Ventura, la quale aveva rassegnato le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro in essere con la Provincia di L’Aquila per concludere il contratto per cui è causa; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Barisciano articolato in due motivi, cui r esistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale pure articolato in due motivi nei confronti del Comune e della RIPAM, che non hanno svolto attività difensiva, nonché nei confronti del FORMEZ, che resiste con controricorso; 4. il Comune e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] hannodepositato memoria. Considerato che: 1. preliminarmente, l’avviso di fissazione dell’adunanza risulta ritualmente eseguito in via telematica anche nei confronti della Ventura essendo stato consegnato all’indirizzo di posta elettronica certificata del domiciliatario; 2. con il primo motivo del ricorso principale il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché degli artt. 106 e 107 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a carico del Comune le spese del Rossi, atteso che la chiamata in causa era stata disposta dal giudice in ragione delle domande proposte dalla Ventura; 3. con il secondo motivo del ricorso principale il Comune denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost. e 24 Cost., per motivazione apparente, perplessa, ed obiettivamente incomprensibile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite nei confronti della Ventura; 4. con il primo motivo del ricorso incidentale la Ventura denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art.14 c.c.n.l. enti locali, dell’art. 21 della l. n. 241 del 1990, e dell’art.99 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1418, 1419, 1425-1426- 1427 cod. civ., per aver ritenuto legittimo l’annullamento unilaterale in via di mera autotutela amministrativa del contratto di lavoro stipulato con il Comune; 5. con il secondo motivo del ricorso incidentale la Ventura denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine al risarcimento del danno biologico arrecato alla Ventura; 6. per ragioni di ordine logico è necessario esaminare dapprima il ricorso incidentale, che verte sull’annullamento del contratto di lavoro stipulato dalla Ventura con il Comune, quale vicenda che ha dato origine al complessivo contenzioso in esame; 7. il primo motivo del ricorso incidentale è infondato, atteso che il contratto individuale stipulato dalla Ventura ripeteva necessariamente la propria validità dalla legittimità della procedura di reclutamento, come da consolidato indirizzo di questa Corte , secondo cui «l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21-novies della l. n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti della selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi.» (Cass. Sez. L, 17/01/2022, n. 1307e precedenti ivi ampiamente richiamati, alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.). Applicando tali principi al caso di specie, è evidente che l’annullamento dell’assegnazione alla Ventura, in esito alla rettifica della graduatoria concorsuale, ha comportato la caducazione del contratto stipulato con il Comune a valle della procedura di selezione, senza che possa discutersi nella presente sede in ordine al supposto errore nello scorrimento della graduatoria, atteso che, come rilevato dalla Corte territoriale, la Ventura non ha avanzato tale domanda in primo grado, limitandosi piuttosto a fondare il proprio diritto alla reintegrazione sulla base dell’avvenuta stipulazione del contratto con il Comune; 8. quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, va precisato, in via preliminare, che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione posta con il ricorso in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte in data 10 settembre 2018, in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenzadella Sezione lavoro tra le questioni indicate nel richiamato decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questaCorte; 9. tanto premesso, il motivo è fondato , secondo quanto discende dallo stesso orientamento applicato in relazione al primo motivo (in particolare, Cass. Sez. L, 16/02/2021, n. 4057 : «In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell’immissione in ruolo del medesimo; tuttavia, l’accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono i presupposti dell’azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’amministrazione, ma non può impedire a quest’ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l’assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa.»), secondo cui l’accertamento successivo della insussistenza delle condizioni per la legittima conclusione del contratto può dar luogo ad eventuale azione di danno, nella ricorrenza dei relativi presupposti, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’amministrazione, all’uopo richiamando l’indirizzo aperto da Cass. Sez. U, 28/04/2020, n. 8236, in ordine all’affermata giurisdizione del G.O. s econdo lo schema della responsabilità relazionale o da “ contatto sociale qualificato ”. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto; 10. venendo, dunque, al ricorso principale, è fondato il primo motivo, in quanto la Corte d’appello ha posto a carico del Comune le spese del Rossi, chiamato in causa, sul rilievo che nessuno ave sse avanzato domande nei suoi confronti e che era stato il Comune a sollecitarne la chiamata in causa. Va, tuttavia, rilevato che il Comune ha prospetta to al giudice di primo grado la questione del coinvolgimento nel giudizio del controinteressato a fronte della domanda di reintegra avanzata dalla Ventura , in conformità, peraltro, all’orientamento di questa Corte circa la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio rispetto alle domande di carattere non meramente risarcitori o ( fra molte, Cass. Sez. L, 09/11/2018, n. 28766). Pertanto, la sollecitata chiamata in giudizio del Rossi è stata originata dalledomande propost e d a lla Ventur a , che implicavano l ’evocazione in giudizio de l soggetto che le era subentrato nel contratto con il Comune a seguito della rettifica della graduatoria, non assumendo rilievo la questione della effettiva spettanza del posto, in quanto attinente al diverso piano della fondatezza nel merito della pretesa. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata sul punto, mentre va disattesa la richiesta avanzata nella memoria dalla difesa del Comune di cancellazione delle espressioni contenute nel controricorso del Rossi, non ravvisandosi nello stesso un contenuto offensivo, che rimane nei limiti della critica difensiva; 10. in ragione della parziale cassazione della sentenza impugnata, il secondo motivo del ricorso principale rimane assorbito, dovendosi rimettere alla Corte d’appello il nuovo esame sulla disciplina delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale, rigetta il primomotivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,