CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13034/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 8361-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( P . I . 0 4091300485 ), in persona del l egale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che dichiara voler ricevere tutte le comunicazioni presso l’indirizzo pec , presso cui elegge il proprio domicilio telematico - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1521/06/2021della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 16.12.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22novembre 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. cinque avvis i d’accertamento, con cui, relativamente agli anni d’imposta 2013/2017, Operaz. sogg. inesistenti –Prova –Definizione ex l. 197/2022 RGN 8361/2022 Consigliere rel. Federici recuperòl’iva dovuta, nella misura complessiva di € 310.687 ,00. Gli att i impositivierano fondat i su elementi , raccolti in sede di verifica, da cui era emerso, secondo la prospettazione erariale, che le fatture emesse nei confronti della ricorrente dalla ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, esercente attività di produzione calzaturiera, rispondessero ad operazioni soggettivamente inesistenti, di cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto o avrebbe dovuto avere contezza. Nel contenzioso seguitone la Commissione tributaria provinciale di Firenzerigettò le ragioni della contribuente con sentenza n. 969 /0 4 /2019 . L’appello della società fu invece accolto dalla Commissione tributaria regionale della Toscanacon sentenza n. 1521/06/2021. Il giudice regionale, dopo aver illustrato i fatti e le ragioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese, ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria non avesse allegato elementi indiziari idonei a prova re i l coinvolgimento, anche solo colposo, della società. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, e ne ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso la contribuente. Fissata l’adunanza camerale, nelle more la controricorrente ha depositato documentazione comprovante la richiesta di definizione agevolata della controversia, e la sua stessa definizione mediante pagamento della prima rata, ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197. Nell’adunanza camerale del 22novembre 2023la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello avrebbe malgovernato le regole di riparto in tema di indetraibilità dell’iva per operazioni inesistenti, violando i principi in tema di prove presuntive; con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA].RGN 8361/2022 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] deve tuttavia rilevarsi che parte controricorrente ha dichiarato di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. Dalla documentazione allegata si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio, nonché il pagamento della prima rata. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200). “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). Pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.RGN 8361/2022 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Dichiara l’estinzione