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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 41927/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 ERJON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Venezia, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena residua di mesi sei e giorni due di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 14 gennaio 2023.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale, con riferimento all'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il comportamento del condannato nell'ultimo biennio (periodo durante il quale lo stesso era stato ininterrottamente sottoposto agli arresti domiciliari) aveva dato atto della sua acquisita capacità di adeguarsi e di rispettare le prescrizioni dettate dall'Autorità giudiziaria.

Lukaj, inoltre, anche considerando la natura dei precedenti penali, appariva soggetto meritevole della misura alternativa alla detenzione richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, posto il tenore testuale dell'art. 47 -ter Ord. pen., secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare, è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa, al contrario, sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito.

Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta.

Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere! positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver rilevato che l'UEPE non aveva potuto svolgere l'indagine socio-faimiliare, poiché il condannato non si era presentato all'appuntamento, in modo ineccepibile, ha evidenziato che lo stesso, nonostante la giovane età, l'assenza di dipendenza e il sostegno della famiglia, si era reso responsabile di numerosissimi reati, la maggioranza dei quali a carattere predatorio, a partire dalla maggiore età.

La pericolosità sociale del condannato, inoltre, apparivìyi-li rione del numero, della natura e della vicinanza nel tempo dei reati commessi.

Con tale argomentazione ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto quindi che la detenzione domiciliare non potesse essere una misura idonea a contenere la pericolosità sociale del condannato, posto che lo stesso, nonostante le misure cautelari in corso senza soluzione di continuità, aveva continuato a delinquere.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 ERJON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Venezia, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena residua di mesi sei e giorni due di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 14 gennaio 2023. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale, con riferimento all'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il comportamento del condannato nell'ultimo biennio (periodo durante il quale lo stesso era stato ininterrottamente sottoposto agli arresti domiciliari) aveva dato atto della sua acquisita capacità di adeguarsi e di rispettare le prescrizioni dettate dall'Autorità giudiziaria. Lukaj, inoltre, anche considerando la natura dei precedenti penali, appariva soggetto meritevole della misura alternativa alla detenzione richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, posto il tenore testuale dell'art. 47 -ter Ord. pen., secondo cui, le condizioni e nei limiti ivi previsti, le pene possono essere espiate in regime di detenzione domiciliare, è da escludere che l'applicazione di tale misura alternativa possa mai costituire oggetto di un diritto, essendo essa, al contrario, sempre subordinata ad una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito. Quest'ultimo, quindi, è investito del potere-dovere di valutare non solo la effettiva ricorrenza o meno di una o più tra le condizioni dettate dal legislatore, ma anche la compatibilità o meno del beneficio con le esigenze di un'effettiva espiazione della pena inflitta. Per poter godere del beneficio della detenzione domiciliare non basta disporre di un determinato luogo di privata dimora, ma occorre pure che la personalità del condannato faccia ritenere! positivamente che tale misura alternativa alla detenzione in carcere contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati (Sez. 6, n. 3086 del 25/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192503).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver rilevato che l'UEPE non aveva potuto svolgere l'indagine socio-faimiliare, poiché il condannato non si era presentato all'appuntamento, in modo ineccepibile, ha evidenziato che lo stesso, nonostante la giovane età, l'assenza di dipendenza e il sostegno della famiglia, si era reso responsabile di numerosissimi reati, la maggioranza dei quali a carattere predatorio, a partire dalla maggiore età. La pericolosità sociale del condannato, inoltre, apparivìyi-li rione del numero, della natura e della vicinanza nel tempo dei reati commessi. Con tale argomentazione ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto quindi che la detenzione domiciliare non potesse essere una misura idonea a contenere la pericolosità sociale del condannato, posto che lo stesso, nonostante le misure cautelari in corso senza soluzione di continuità, aveva continuato a delinquere. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca