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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 19928/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata dal primo; considerato che i motivi dei ricorsi, attinenti esclusivamente all'applicazione della recidiva nonché (per il Piacentini) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi, in quanto ribadiscono concetti e formule già addotti nell'atto di appello e che hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata; evidenziato che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena base al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze, è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, senza che questa Corte possa esercitare il proprio sindacato se detta discrezionalità, come nel caso concreto, si esprima in una motivazione non apparente e non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria inviata dal primo; considerato che i motivi dei ricorsi, attinenti esclusivamente all'applicazione della recidiva nonché (per il Piacentini) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi, in quanto ribadiscono concetti e formule già addotti nell'atto di appello e che hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata; evidenziato che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena base al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze, è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, senza che questa Corte possa esercitare il proprio sindacato se detta discrezionalità, come nel caso concreto, si esprima in una motivazione non apparente e non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19928/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris