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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1967

Cassazione n. 30440/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1967 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/09/2022, ha confermato quella del Tribunale del capoluogo siculo che, in data 8/07/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. e lo ha mandato assolto da quello di cui all'art. 334 cod. pen.; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite: il primo motivo, infatti, la difesa reitera la doglianza circa il difetto di prova dell'elemento soggettivo argomentando sulla circostanza, fattuale, della risalenza della ricezione del bene delle cui circostanze, comunque, non ha mai potuto dare conto avendo perciò la Corte territoriale dato continuità alla pacifica giurisprudenza secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr., Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) il che, pertanto, ha consentito di escludere la configurabilità della ipotesi contravvenzionale contemplata dall'art.712 cod. pen.; quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, è sufficiente rilevare come i giudici di merito abbiano determinato la pena in termini largamente inferiori al minimo edittale con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale cui, tuttavia, la Corte di appello non si è sottratta; va peraltro opportunamente ribadito che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); è consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1967 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20/09/2022, ha confermato quella del Tribunale del capoluogo siculo che, in data 8/07/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. e lo ha mandato assolto da quello di cui all'art. 334 cod. pen.; ritenuto che i motivi articolati nel ricorso contengono censure manifestamente infondate ovvero non consentite: il primo motivo, infatti, la difesa reitera la doglianza circa il difetto di prova dell'elemento soggettivo argomentando sulla circostanza, fattuale, della risalenza della ricezione del bene delle cui circostanze, comunque, non ha mai potuto dare conto avendo perciò la Corte territoriale dato continuità alla pacifica giurisprudenza secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr., Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) il che, pertanto, ha consentito di escludere la configurabilità della ipotesi contravvenzionale contemplata dall'art.712 cod. pen.; quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, è sufficiente rilevare come i giudici di merito abbiano determinato la pena in termini largamente inferiori al minimo edittale con conseguente attenuazione dell'onere motivazionale cui, tuttavia, la Corte di appello non si è sottratta; va peraltro opportunamente ribadito che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità e la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr., tra le tante. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); è consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0
Sentenza Cassazione n. 30440/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris