CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24869/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 11026/25 Toscano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico dal momento che non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - la complessiva gravità del fatto e la reiterazione della condotta illecita (v. in particolare p. 3); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/