CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 settembre 2026
Cassazione n. 24945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sca Tetto– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti–avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 446/2022,depositata il 22 aprile 2022;Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 7 luglio 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli Avv.ti Bosco e Tetto,per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGabriella Cuniberti – rispettivamente nudo proprietario eusufruttuari di un’unità immobiliare confinante con quella di suaproprietà, in un edificio nel territorio del Comune di Antignano –dolendosi del fatto che costoro avevano chiuso con una parete ditamponamento, fissata al muro di confine con solette pavimentate,un’area esterna della loro proprietà posta sopra l’androne di accessocarraio al cortile.Tale intervento, per quanto in questa sede ancora di interesse,era infatti stato realizzato in violazione delle prescrizioni in materiadi distanze minime fra costruzioni, sia con riferimento alla parete eal conseguente volume ricavato, sia con alla porta-finestra apertasulla parete stessa, che apriva una veduta sulla sua proprietà.Il tribunale accolse la domanda di rimozione delle solettepavimentate, infisse in appoggio alla parete di confine, rigettandotutte le restanti domande.2. Il successivo appello del Natali fu ritenuto inammissibile dallaCorte d’appello di Torino, sul rilievo della mancata indicazione, inseno ai motivi, della normativa applicabile in materia di distanze.Tale decisione fu cassata da questa Corte – a seguito del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], successore mortis causa dell’originario attore – conordinanza n. 15274 del 2019.Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026In esito al giudizio di rinvio, la Corte torinese, dispostaconsulenza tecnica, respinse nuovamente l’appello avverso lasentenza di primo grado.I giudici distrettuali, con la pronunzia indicata in epigrafe,rilevarono preliminarmente che il thema decidendum era circoscrittoalle sole domande del Natali già disattese dal tribunale, e volte aconseguire il rispetto delle distanze di legge del corpo di fabbricarealizzato dai confinanti in relazione tanto alla parete ditamponamento, quanto al volume ricavatone e alla veduta aperta sudi essa.Ciò premesso, e sulla scorta dell’istruttoria esperita,osservarono:- quanto alla parete di tamponamento, che l’art. 27 delle N.T.A.del piano regolatore generale del Comune di Antignano consentivala costruzione in aderenza al corpo di fabbrica preesistente e, in ognicaso, lungo la linea del confine, senza così imporre alcuna distanzaminima tra i fabbricati superiore a quella stabilita dall’art. 873 c.c.;- che la previsione dell’art. 27 era destinata a prevalere su quelladi cui all’art. 22 delle stesse N.T.A., successivamente entrato invigore e prescrittivo di distanze minime dal confine e fra edifici,poiché detto ultimo era stato introdotto da una variante del P.R.G.pubblicata dopo la presentazione della d.i.a. relativa all’interventoedilizio in questione;- che, inoltre, gli appellati avevano realizzato l’interventomediante infissione di solette in appoggio al muro perimetrale diproprietà dell’appellante, e per questo erano stati condannati daltribunale a rimuovere tali solette; nondimeno, essi erano abilitati amantenere la parete realizzata, «potendo la statica di tale volumeessere assicurata in altro modo, con strutture che non interferiscanocon [il] muro di confine»;Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026- quanto alla veduta, che dall’interno del vano delimitato daltamponamento verso il cortile non era consentita una vera e propriaprospectio, poiché la porta-finestra era munita di un’inferriatametallica muraria fissa, tale da non consentire un affaccio sullaproprietà dell’appellante;- quanto, infine, al volume ricavato dal tamponamento, chel’intervento edilizio, realizzato sull’androne carraio delimitato dairispettivi muri di confine, si era sostanziato in una meraristrutturazione edilizia, non avendo comportato alcuna modificasostanziale degli elementi costitutivi di detto androne; taleintervento, pertanto, non poteva essere qualificato come«costruzione» ai fini dell’applicazione della disciplina in materia didistanze.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] conricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da successivamemoria.Gli intimati hanno resistito con controricorso, anch’essidepositando memoria integrativa.Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 873 e 877 c.c., anche in relazione ai richiamati artt. 22 e 27delle N.T.A. al P.R.G. previgente e alla relativa variante.Secondo il ricorrente, la pronunzia impugnata sarebbe anzituttoerrata nella parte in cui ha escluso una violazione delle prescrizioniregolamentari in materia di distanze fra le costruzioni, o delle stessedal confine; la Corte territoriale aveva infatti ritenuto che l’interventofosse stato realizzato in aderenza al muro di sua proprietà, siccomeconsentito dall’art. 27 delle N.T.A., quando era invece stato accertatoche la fabbricazione era avvenuta in appoggio.Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026In ogni caso, i giudici d’appello avrebbero errato anche nelritenere applicabile tale ultima disposizione, concernente i soliinterventi che non ammettevano modifiche alla sagomapreesistente, vale a dire alla conformazione planivolumetricadell’edificio, laddove invece, nel caso in esame, l’intervento deiconvenuti aveva determinato «la chiusura della colonna d’ariasovrastante l’androne carraio», così modificando il volume delprecedente manufatto.1.1. Nel suo primo profilo, la censura è infondata.La Corte d’appello, infatti, non ha ritenuto sic et simpliciter chela costruzione degli odierni intimati fosse stata realizzata in aderenzaal muro di confine del ricorrente.La sentenza impugnata, al contrario, dà atto espressamente delfatto che l’intervento realizzato dagli intimati in appoggio al muro diconfine, consistito nella «infissione di solette sul muro perimetralelatistante» (pag. VII), era stato correttamente ritenuto illegittimo daltribunale, che aveva condannato costoro a rimuovere le solette, constatuizione poi divenuta definitiva; nondimeno, ciò non potevacondurre a un ordine di demolizione della parete di tamponamento,non costruita in appoggio, poiché la statica di quest’ultima si potevacomunque assicurare «in altro modo, con strutture che noninterferiscano con il muro di confine» (ibidem).I giudici d’appello hanno poi sottolineato che tale statuizione siallinea alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «non vi sonoragioni per negare la possibilità di costruire un manufatto inaderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine, per il solofatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricatopreesistente – non importa se realizzato prima o dopo quello delvicino – purché la situazione lo consenta e la soluzione originaria sialegittima» (così la richiamata Cass. 12 ottobre 2017, n. 23986); eNumero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026tale rilievo appare conforme al principio, anch’esso ripetutamenteaffermato, secondo cui al proprietario prevenuto che abbia edificatoin violazione delle norme sulle distanze è consentito realizzare unadelle soluzioni consentitegli nell’ambito del meccanismo dellaprevenzione, se si accerta che ciò è concretamente realizzabile inbase agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca (cfr. Cass. 3 giugno2015, n. 11448).In altri termini, la Corte d’appello ha accertato la sussistenza deipresupposti perché, fatta salva la rimozione degli elementi realizzatiin appoggio, la costruzione realizzata dai convenuti sia mantenutaper la parte restante, che non interferisce con il muro di confine,come consentito dalla normativa edilizia applicabile all’epoca deifatti; e tale ratio decidendi, così chiaramente espressa, non èvalidamente scalfita dal profilo di censura in esame.1.2. Per il restante profilo, il motivo è inammissibile.Il ricorrente, infatti, dietro l’apparente denunzia di una violazionedi legge, formula, in realtà, una serie di contestazioni sul meritodell’intervento costruttivo in questione.In particolare – e come si avrà modo di specificare più avanti,nello scrutinio del sesto motivo – la Corte territoriale ha qualificatol’intervento come semplice ristrutturazione, rilevando che esso nonaveva apportato «immutazioni sostanziali» alla sagoma dell’androneprecedentemente esistente; e ciò sulla base di quanto in fattoacclarato all’esito della consulenza tecnica esperita, rispetto allaquale il giudice a quo ha rappresentato in termini chiari e univoci leragioni del suo convincimento, che, consistendo in una valutazionedelle emergenze istruttorie, non può essere oggetto di sindacato inquesta sede (fra le altre, Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382; Cass.3 maggio 2022, n. 13918).Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026D’altro canto, sul punto la statuizione impugnata è conforme alconsolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui la sempliceristrutturazione si verifica ove l’intervento edilizio, comportandomodificazioni esclusivamente interne, abbia interessato un edificiodel quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali,quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentreè ravvisabile la ricostruzione (come tale sottoposta alla disciplina intema di distanze) allorché dell’edificio preesistente siano venutemeno, per evento naturale o volontaria demolizione, dettecomponenti, con aumenti della volumetria (così Cass., sez. U, 19ottobre 2011, n. 21578; successive conformi, fra le altre, Cass. 8maggio 2024, n. 12535; Cass. 14 aprile 2022, n. 12196).2. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 101, commasecondo, c.p.c. e nullità della sentenza.Il ricorrente critica la sentenza d’appello nella parte in cui harespinto la sua doglianza concernente la veduta aperta sulla paretedi tamponamento, escludendo la possibilità di un’effettiva prospectiodalla stessa perché la porta-finestra era chiusa da un’inferriata fissa.Al riguardo, osserva che nel precedente giudizio di merito laprospectio era stata esclusa per una ragione diversa, individuata nelfatto che l’apertura consentiva una mera veduta obliqua, e nondiretta, sulla sua proprietà.La Corte territoriale, dopo aver invece ritenuto che l’aperturaconsentisse in sé una veduta diretta, aveva attribuito rilievo decisivoa un argomento mai trattato dalle parti nel corso del primo giudizio,senza provocare il contraddittorio fra loro onde consentire unadeguato sviluppo delle rispettive difese; di qui la nullità dellapronuncia impugnata.3. Il terzo motivo agita identica questione in forma di denunziadella violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026Introducendo d’ufficio il richiamato profilo di valutazione, infatti,la Corte d’appello avrebbe violato il principio della corrispondenza frachiesto e pronunciato e indagato su fatti «non allegati e provati dalleparti».4. Anche il quarto mezzo inerisce alla medesima statuizione, cheil ricorrente censura per violazione degli artt. 910, 905 e 907 c.c.La Corte territoriale avrebbe, sul punto, «omesso qualsiasiaccertamento in fatto» circa l’inferriata metallica e l’effettivapossibilità che la stessa impedisse un’adeguata prospectio; ciò che ilricorrente contesta, invocando una diversa valutazione delladocumentazione allegata alla consulenza tecnica e ulteriormenteevidenziando l’assenza, tra le risultanze istruttorie, di altri elementisignificativi in tal senso.4.1. I motivi, tra loro connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.Il secondo motivo non è fondato.Il ricorrente invoca la previsione di cui all’art. 101, secondocomma, c.p.c., a mente del quale il giudice che ritiene di fondare ladecisione su una questione rilevata d’ufficio deve assegnare alle partitermini per il deposito di memorie su tale questione, a pena di nullitàdella sentenza.Difetta tuttavia nella specie il presupposto per l’applicazione dellanorma invocata, che consiste nella rilevazione officiosa, da parte delgiudice, di circostanze modificative del quadro fattuale non valutatedalle parti.Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello ha ritenuto decisivoun dato emerso dalla consulenza tecnica, come tale pienamenteacquisito al materiale istruttorio del giudizio e perciò offerto alcontraddittorio delle parti; del resto, questa Corte ha più volteaffermato che il giudice può legittimamente porre a base del suoNumero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026convincimento tutte le risultanze istruttorie, comprese le proveche sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dalmomento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con laloro formale produzione nel giudizio civile e la conseguentepossibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e distimolare la valutazione giudiziale (ex multis, Cass. 1° febbraio2023, n. 2947; Cass. 6 aprile 2023, n. 9507; Cass. 19 maggio 2016,n. 10353)Peraltro, ai fini del rilievo di nullità per mancata sollecitazione delcontraddittorio, il ricorrente doveva prospettare, e non lo ha fatto,«le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittoriosulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato» (cosìespressamente, e fra le numerose altre, Cass. 3 ottobre 2023, n.27852; Cass. 19 luglio 2023, n. 21314).4.2. Analoghe considerazioni designano l’infondatezza del terzomotivo.La Corte d’appello, infatti, non ha desunto dalla consulenzatecnica l’esistenza di un fatto principale diverso da quelli dedotti dalleparti a fondamento delle rispettive domande – ciò che avrebbe ineffetti potuto comportare una violazione del principio dispositivo (cfr.Cass. 16 giugno 2025, n. 16182) – ma ha accertato la fondatezzadella deduzione difensiva degli odierni intimati, secondo i quali laporta-finestra non consentiva la prospectio sulla proprietàconfinante, in base a un dato rappresentativo dello stato dei luoghiemerso nel corso delle operazioni peritali e, come si è detto,pienamente sottoposto al contraddittorio fra le parti.4.3. È inammissibile, infine, il quarto motivo.svolge chiare considerazioni in fatto sulla conformazione della porta-Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026finestra e, conseguentemente, spiega perché dalla stessa non èpossibile sporgersi sulla proprietà del ricorrente, gli argomenti diquest’ultimo sollecitano un diverso apprezzamento dei dati istruttoriesaminati dalla Corte d’appello e, in particolare, una nuovavalutazione delle fotografie allegate alla consulenza tecnica, oltre allaconsiderazione di diverse emergenze probatorie.Si tratta, quindi, della richiesta di un sindacato non consentitonel giudizio di legittimità.5. Il quinto motivo denunzia omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio.La censura ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte incui ha qualificato come ristrutturazione la realizzazione della paretedi tamponamento, così escludendo l’applicazione dell’art. 907 c.c. inmateria di distanze e diritto di veduta.Il ricorrente sostiene che, così statuendo, la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare l’esistenza di uno spazio vuoto, sopral’androne carraio e fino alla copertura dell’immobile, risultato chiusoa seguito dell’intervento realizzato dai controricorrenti, qualificabileperciò come vera e propria nuova costruzione.5.1. Il motivo è inammissibile.Invero, per la parte oggetto di censura, la decisione d’appello insede di rinvio è conforme, quanto al dispositivo, a quella di primogrado, della quale il ricorrente non ha chiarito le motivazioni.Questa Corte ha costantemente affermato che la preclusione alladeduzione del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c.per l’ipotesi di cd. doppia conforme – originariamente stabilitadall’art. 348-ter, comma quinto, c.p.c., oggi trasfusa nell’art. 360,comma quarto, c.p.c. – opera anche in relazione alle sentenzed’appello rese in sede di rinvio, poiché la denuncia per cassazione divizi inerenti alla ricostruzione delle vicende fattuali deve intendersiNumero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026limitata, senza ulteriore giustiziabilità, qualora una doppiagiurisdizione di merito le abbia valutate in senso conforme (Cass. 12maggio 2025, n. 12636, Cass. 20 settembre 2023, n. 26934).Le stesse pronunzie, peraltro, hanno precisato che è onere delricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrandoche sono tra loro diverse, e che detto onere non viene meno quando,come nel caso di specie, vi sia stata successione nel dirittocontroverso tra primo e secondo grado, giacché il sopravvenutomutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedottain giudizio non implica necessariamente la diversità tra le ragioni difatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della confermain grado di appello.In ogni caso, la sentenza impugnata risulta aver espressamentepreso in esame la circostanza della chiusura dello spazio sovrastantel’androne carraio, escludendo che tale intervento rivestisse ilcarattere di nuova costruzione e ravvisandone, invece, la natura disemplice ristrutturazione edilizia (pagg. XII-XIII).6. Anche il sesto motivo, infine, concerne la medesima partedella sentenza impugnata, censurata per violazione degli artt. 873 e907 c.c., nonché dell’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001.Come già adombrato nell’articolare il primo motivo, il ricorrentesostiene che i giudici d’appello avrebbero trascurato di confrontarsicon l’insegnamento reso dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 21578 del 2011, secondo la quale si ha ristrutturazionesoltanto quando l’intervento abbia lasciato inalterati i componentiessenziali dell’edificio, mentre laddove – come nella specie – vi sianoaumenti di volumetria sussiste sempre una nuova costruzione.6.1. Anche tale motivo è infondato.Numero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026Richiamate, in proposito, le considerazioni già svolte in relazioneal primo motivo di ricorso, e quindi premesso che la statuizione inparte qua è frutto di una valutazione di circostanze fattuali operatadai giudici di merito, va poi sottolineato, in concordanza con quantoevidenziato dal Pubblico Ministero, che gli argomenti del ricorrentenon appaiono comunque condivisibili in diritto.La tesi prospettata – secondo cui la chiusura della sommità di unandrone fino alla copertura dell’edificio, comportando una modificadi tipo planivolumetrico (cd. “vuoto per pieno”), andrebbe semprequalificata come «nuova costruzione» – si discosta infattidall’indirizzo ermeneutico di questa Corte, secondo cui è possibilederogare al rispetto delle distanze minime tra edifici sel’ampliamento consiste nella chiusura di uno spazio aperto all’internodi una sagoma preesistente, senza proiezione in avanti dell’edificioe, quindi, senza riduzione della distanza dal confine (Cass. 10 luglio2025, n. 18826, Cass. 6 maggio 2014, n. 9679).Tale è, per l’appunto, la circostanza verificatasi nella specie,poiché la chiusura di parte dell’androne mediante tamponamento dellato già aperto è rimasta allineata allo spazio delimitato da tale latoe, pertanto, non ne ha modificato il volume di ingombro.Pertanto, nel ritenere che il semplice aumento di volume dellasuperficie chiusa, senza alcuna proiezione in avanti dell’edificio, nonabbia comportato alcuna mutazione volumetrica rilevante ai finidell’applicabilità della disciplina sulle distanze minime, la sentenzaimpugnata si è conformata a un principio ormai consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte e va quindi esente dal viziodenunciato.7. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto.Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente exart. 96 c.p.c., non risultando integrato, da parte di quest’ultimo, ilNumero registro generale 26461/2022Numero sezionale 1726/2026Numero di raccolta generale 24945/2026Data pubblicazione 02/09/2026requisito soggettivo della violazione del grado minimo di diligenzache consente di avvertire agevolmente l’infondatezza delle tesisostenute; sul punto, infatti, non può ritenere sufficiente la merainfondatezza (anche manifesta) delle stesse, il che varrebbe asanzionare il puro esercizio del diritto di difesa, non connotato dadolo o colpa (in questi termini, fra le altre, Cass. 11 aprile 2026, n.9214).Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in euro 6.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00per esborsi, oltre a rimborso forfetario al 15% e agli accessori dilegge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 7 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente