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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 luglio 1991

Cassazione n. 07436/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il reclamo - riqualificato come ricorso per cassazione - proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, avverso il decreto con cui in data 4.6.2025 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha rigettato una istanza di autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa ambulante in comuni diversi da quelli di residenza; Premesso che l’istanza è stata rigettata, in quanto l’attività lavorativa in essa indicata è stata ritenuta incompatibile con le esigenze di controllo sottese alla misura alternativa; Rilevato che il ricorso non confuta sostanzialmente questa motivazione, ma adduce piuttosto le difficoltà economiche della condannata, senza confrontarsi con il diverso fondamento delle prescrizioni previste dall’art. 47, commi quinto e sesto, ord. pen., che rimandano alla prevenzione del pericolo di recidiva; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il reclamo - riqualificato come ricorso per cassazione - proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, avverso il decreto con cui in data 4.6.2025 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha rigettato una istanza di autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa ambulante in comuni diversi da quelli di residenza; Premesso che l’istanza è stata rigettata, in quanto l’attività lavorativa in essa indicata è stata ritenuta incompatibile con le esigenze di controllo sottese alla misura alternativa; Rilevato che il ricorso non confuta sostanzialmente questa motivazione, ma adduce piuttosto le difficoltà economiche della condannata, senza confrontarsi con il diverso fondamento delle prescrizioni previste dall’art. 47, commi quinto e sesto, ord. pen., che rimandano alla prevenzione del pericolo di recidiva; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris