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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10730/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23862-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. prof.

Giuseppe TINELLI e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54, presso lo studio legale del rpimo difensore (TINELLI & ASSOCIATI); - controricorrente - avverso la sentenza n. 858/28/2020 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i redditi di partecipazione della medesima nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a ristretta base partecipativa (essendo costituita da due soli soci), nei cui confronti l'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento per recupero a tassazione di un maggior reddito di impresa scaturente da cessioni di beni non contabilizzate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado affermando, «in linea con quanto deciso dal giudice di prime cure» che nel caso di specie non vi era stata distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società, atteso che non sono stati accertati utili», «atteso che nella medesima data e precedentemente alla trattazione di questo giudizio, questo stesso Collegio si è espresso in merito all'accertamento elevato nei confronti della società e sull'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria in merito alla riforma della sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla prima, rigettando l'appello e confermando la sentenza di primo grado».

Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria nella quale ha dato atto dell'esistenza di analoghi giudizi tra le stesse parti pendenti presso questa Corte chiedendone la trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di accogliere la predetta richiesta stante l'opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso a quelli iscritti ai numeri 23641/2020 R.G. e n. 24207/2020 R.G.

P.Q.

M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso a quelli indicati in parte motiva.

Così deciso in Roma il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO c.

L. tePOW

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23862-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. prof. Giuseppe TINELLI e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54, presso lo studio legale del rpimo difensore (TINELLI & ASSOCIATI); - controricorrente - avverso la sentenza n. 858/28/2020 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 16/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i redditi di partecipazione della medesima nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a ristretta base partecipativa (essendo costituita da due soli soci), nei cui confronti l'Agenzia delle entrate aveva emesso avviso di accertamento per recupero a tassazione di un maggior reddito di impresa scaturente da cessioni di beni non contabilizzate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado affermando, «in linea con quanto deciso dal giudice di prime cure» che nel caso di specie non vi era stata distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società, atteso che non sono stati accertati utili», «atteso che nella medesima data e precedentemente alla trattazione di questo giudizio, questo stesso Collegio si è espresso in merito all'accertamento elevato nei confronti della società e sull'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria in merito alla riforma della sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla prima, rigettando l'appello e confermando la sentenza di primo grado». Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria nella quale ha dato atto dell'esistenza di analoghi giudizi tra le stesse parti pendenti presso questa Corte chiedendone la trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di accogliere la predetta richiesta stante l'opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso a quelli iscritti ai numeri 23641/2020 R.G. e n. 24207/2020 R.G. P.Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso a quelli indicati in parte motiva. Così deciso in Roma il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO c. L. tePOW
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