CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 28794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Gelaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la nota depositata dalla difesa il 10.5.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 gennaio 2026, il Giudice dell’esecuzione delTribunale di Gela, su istanza del Pubblico ministero, revocava l’indulto concessoall’odierno ricorrente. Osservava che:- con sentenza del 4 luglio 2013, la Corte di appello di Milanoaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusioneed euro 19.000,00 di multa per plurimi episodi di violazione dellalegge stupefacenti;- con ordinanza del 28 novembre 2014, la Corte di appello diMilano aveva concesso l’indulto nella misura di anni due, mesi dieci egiorni 20 di reclusione ed euro 9.931,31 di multa;- che il 5.1.2010, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso il delitto di cuiall’art. 629 cod. pen. per il quale era stato condannato dal Tribunale diGela, con sentenza dell’11 luglio 2018, irrevocabile il 7.2.2023, allapena di anni 5 di reclusione ed euro 1000,00 di multa;- che, a seguito di tale sentenza, doveva revocarsi l’indultoavendo il condannato commesso un delitto non colposo nelquinquennio dall’entrata in vigore della legge del 31 luglio 2004 n. 241che ha concesso l’indulto, per il quale è stato condannato a penasuperiore a due anni;- che, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per larevoca dell’indulto, il giudice dell’esecuzione doveva guardare allapena inflitta per il singolo reato (e non quella complessiva) e la penadefinitiva inflitta;- che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso nelquinquennio un reato per il quale aveva riportato una condannasuperiore a due anni, di cui al punto 37) del casellario giudiziale.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo, lamenta che il giudicedell’esecuzione abbia affermato “apoditticamente che il fatto del5.1.2010 rientrerebbe nel quinquennio, senza alcuna ricostruzionepuntuale del presupposto normativo e senza confrontarsi con laratio dell’istituto, trattandosi di norma eccezionale”;2.2. Con il secondo motivo, osserva che la pena inflitta,sulla base della quale verificare la revocabilità dell’indulto, è quellaapplicata per lo specifico reato “ostativo” e non alla penacomplessiva risultante da eventuale cumulo o continuazione. Nelcaso di specie, secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzioneavrebbe individuato la condanna a cinque anni senza distinguere lapena base e senza verificare se era comprensiva di aumenti per lacontinuazione e senza chiarire l’incidenza delle circostanze2.3. Con il terzo motivo, lamenta che il giudice abbiarichiamato semplicemente “il punto 37 del casellario” senzaanalizzare la sentenza, senza ricostruire il percorso sanzionatorio,senza verificare l’effettivo superamento dei due anni conriferimento al delitto di estorsione, con conseguente grave lacunamotivazionale.Conclude chiedendo, quindi, l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con o senza rinvio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiarare inammissibile ilricorso per genericità.4. Il difensore con nota depositata il 10.5.2026 ha insistito perl’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 31 luglio 2006 haprevisto la revoca di diritto del beneficio dell’indulto qualora chi ne habeneficiato commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigoredella legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a penadetentiva non inferiore a due anni.3. Nel caso in esame, il reato è stato commesso il 5.1.2010,ovvero entro il quinquennio dall’entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dellalegge n. 241/2006; l’imputato ha riportato una pena di anni cinque direclusione ed euro 1000,00 di multa per un delitto, quello diestorsione, di natura dolosa. In base a quanto dedotto nell’ordinanza,quindi, sussistono i presupposti per la revoca del beneficio.4. La difesa non contesta la sussistenza dei presupposti,limitandosi ad argomentare, in modo estremamente generico: lanecessità di individuare la data di commissione del reato,accertamento compiuto dal giudicante e del quale non si contesta lacorrettezza; la circostanza che la pena inflitta sia stata determinata alnetto di eventuali aumenti per la continuazione, calcolo che lo stessogiudicante afferma di compiere e che, comunque, non èspecificamente contestato dalla difesa, la quale non deduce errori onon fornisce dati difformi. La motivazione, infine, benché sintetica,fornisce tutti gli elementi necessari alla valutazione.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]