Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13208/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 3582-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11/D, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4369/18/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.10.2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince chealla società fu notificato l’avviso d’accertamento con ilquale per l’anno d’imposta 2011 l’Agenzia delle entrate contestò maggiori imponibili per ricavi non contabilizzati.

L’Ufficio pretese pertanto maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.

Condono –Art. 1, comma 197, l. n.. 197/2022 RGN 3582/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’esito de ll’accertament o, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 3688/17/2017.

L’Ufficio impugnò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che rigettò l’appello con sentenza n.4369/18/2018.

Nel confermare la sentenza di primo grado il giudice regionaleha affermato che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere ad un accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fronte della dichiarazione di un reddito sociale rientrante nei parametri dello studio di settore applicabile.

L’Agenzia delle entrate ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito lacontribuentecon controricorso.

Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 la causa fu discussa e decisa, ma, prima della sua pubblicazione, la società ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendentidinanzi alla Corte di cassazione.

Riconvocato il collegio in data 28 marzo 2023, la causa è stata di nuovo riservata.

Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa erinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 3582-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 11/D, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4369/18/2018della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.10.2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince chealla società fu notificato l’avviso d’accertamento con ilquale per l’anno d’imposta 2011 l’Agenzia delle entrate contestò maggiori imponibili per ricavi non contabilizzati. L’Ufficio pretese pertanto maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva. Condono –Art. 1, comma 197, l. n.. 197/2022 RGN 3582/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’esito de ll’accertament o, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Milano, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 3688/17/2017. L’Ufficio impugnò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che rigettò l’appello con sentenza n.4369/18/2018. Nel confermare la sentenza di primo grado il giudice regionaleha affermato che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto procedere ad un accertamento analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a fronte della dichiarazione di un reddito sociale rientrante nei parametri dello studio di settore applicabile. L’Agenzia delle entrate ha censurato con un unico motivo la sentenza, chiedendone la cassazione, cui ha resistito lacontribuentecon controricorso. Nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 la causa fu discussa e decisa, ma, prima della sua pubblicazione, la società ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendentidinanzi alla Corte di cassazione. Riconvocato il collegio in data 28 marzo 2023, la causa è stata di nuovo riservata. Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa erinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,il giorno
Sentenza Cassazione n. 13208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris