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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 36941/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5295-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1253/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 19/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 05295 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 5295/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 19 agosto 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di risoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (reimpiegatosi alla cessazione del rapporto di lavoro in impresa concorrente) del patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., per la nullità della facoltà unilaterale di recesso datoriale arbitrario, estesa ai sensi dell'art. 1419 c.c. all'intero negozio;

2. la Corte territoriale riteneva la nullità del patto in radice, per difetto delle condizioni di validità prescritte per legge, in riferimento all'estensione territoriale e all'ampiezza dell'oggetto del divieto di concorrenza, eccessivamente limitative dell'ordinaria capacità produttiva di reddito del lavoratore;

3. con atto notificato il 27 gennaio 2020, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 111 Cost., per motivazione apparente in ordine alla ritenuta nullità del patto di non concorrenza tra le parti, sulla scorta in particolare dell'estensione territoriale e dell'oggetto, senza esplicitarne le ragioni, alla luce delle specifiche allegazioni delle parti (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. la motivazione della sentenza impugnata, lungi dall'essere apparente, in quanto, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), rende adeguata e comprensibile ragione della ravvisata nullità del patto, avendone in particolare esplicitato l'eccessiva estensione territoriale (l'intero territorio nazionale) e dell'oggetto del divieto, come trascritto in riferimento allo svolgimento di attività RG 5295/2020 concorrenziale con quella (nota) svolta da Reply o da società del gruppo e alla puntuale precisazione della nozione di "società concorrente" (all'ultimo capoverso, in riferimento al secondo, di pg. 4 della sentenza);

4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2125 c.c., per la ravvisata nullità del patto in assenza di un accertamento sulla proporzionalità del corrispettivo riconosciuto al lavoratore nell'ambito della sinallagmaticità delle pattuizioni (secondo motivo); omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l'entità, assolutamente congrua, del corrispettivo pattuito tra le parti (terzo motivo);

5. anch'essi, congiuntamente esaminabili, sono infondati;

6. dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta (Cass. 15 luglio 2009, n. 16489), configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi a non svolgere, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività concorrenziale con quella del datore (Cass. 1 marzo 2021, n. 5540);

6.1. la congruità economica del patto è poi oggetto di valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, per quanto attiene l'interpretazione della sua ampiezza, una volta esclusa la violazione nel procedimento interpretativo dei suddetti canoni ermeneutici legali (Cass. 11 giugno 2018, n. 15097);

6.2. ed essa è stata pure compiutamente valutata (senza alcuna omissione di esame, né ai fini del denunciato error in iudicando, né ai fini del vizio motivo) dalla Corte territoriale;

6.3. nella premessa illustrazione del bilanciamento da operare nello scrutinio del patto, la Corte milanese ha espressamente indicato (al primo alinea di pg. 4 della sentenza) un "corrispettivo adeguato", pure specificato nell'entità (al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza) e pertanto debitamente considerato, nella sua comparata valutazione con le clausole di ampiezza dell'estensione territoriale e RG 5295/2020 dell'oggetto del patto, nella valutazione di eccessivo sacrificio e limitazione dell'ordinaria capacità produttiva di reddito del lavoratore, tenuto conto dell'attività svolta, orientata verso uno specifico settore, dell'età dell'esperienza e della specializzazione sue proprie (così ai primi quattro alinea di pg. 5 della sentenza), ben note ad entrambe le parti e sottoposte al contraddittorio dalle stesse, in base alle rispettive allegazioni;

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5295-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1253/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO del 19/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 05295 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 5295/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 19 agosto 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di risoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (reimpiegatosi alla cessazione del rapporto di lavoro in impresa concorrente) del patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c., per la nullità della facoltà unilaterale di recesso datoriale arbitrario, estesa ai sensi dell'art. 1419 c.c. all'intero negozio; 2. la Corte territoriale riteneva la nullità del patto in radice, per difetto delle condizioni di validità prescritte per legge, in riferimento all'estensione territoriale e all'ampiezza dell'oggetto del divieto di concorrenza, eccessivamente limitative dell'ordinaria capacità produttiva di reddito del lavoratore; 3. con atto notificato il 27 gennaio 2020, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 111 Cost., per motivazione apparente in ordine alla ritenuta nullità del patto di non concorrenza tra le parti, sulla scorta in particolare dell'estensione territoriale e dell'oggetto, senza esplicitarne le ragioni, alla luce delle specifiche allegazioni delle parti (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. la motivazione della sentenza impugnata, lungi dall'essere apparente, in quanto, pur se graficamente esistente, non consenta alcun controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), rende adeguata e comprensibile ragione della ravvisata nullità del patto, avendone in particolare esplicitato l'eccessiva estensione territoriale (l'intero territorio nazionale) e dell'oggetto del divieto, come trascritto in riferimento allo svolgimento di attività RG 5295/2020 concorrenziale con quella (nota) svolta da Reply o da società del gruppo e alla puntuale precisazione della nozione di "società concorrente" (all'ultimo capoverso, in riferimento al secondo, di pg. 4 della sentenza); 4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2125 c.c., per la ravvisata nullità del patto in assenza di un accertamento sulla proporzionalità del corrispettivo riconosciuto al lavoratore nell'ambito della sinallagmaticità delle pattuizioni (secondo motivo); omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l'entità, assolutamente congrua, del corrispettivo pattuito tra le parti (terzo motivo); 5. anch'essi, congiuntamente esaminabili, sono infondati; 6. dal punto di vista strutturale, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta (Cass. 15 luglio 2009, n. 16489), configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi a non svolgere, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, attività concorrenziale con quella del datore (Cass. 1 marzo 2021, n. 5540); 6.1. la congruità economica del patto è poi oggetto di valutazione del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, per quanto attiene l'interpretazione della sua ampiezza, una volta esclusa la violazione nel procedimento interpretativo dei suddetti canoni ermeneutici legali (Cass. 11 giugno 2018, n. 15097); 6.2. ed essa è stata pure compiutamente valutata (senza alcuna omissione di esame, né ai fini del denunciato error in iudicando, né ai fini del vizio motivo) dalla Corte territoriale; 6.3. nella premessa illustrazione del bilanciamento da operare nello scrutinio del patto, la Corte milanese ha espressamente indicato (al primo alinea di pg. 4 della sentenza) un "corrispettivo adeguato", pure specificato nell'entità (al secondo capoverso di pg. 4 della sentenza) e pertanto debitamente considerato, nella sua comparata valutazione con le clausole di ampiezza dell'estensione territoriale e RG 5295/2020 dell'oggetto del patto, nella valutazione di eccessivo sacrificio e limitazione dell'ordinaria capacità produttiva di reddito del lavoratore, tenuto conto dell'attività svolta, orientata verso uno specifico settore, dell'età dell'esperienza e della specializzazione sue proprie (così ai primi quattro alinea di pg. 5 della sentenza), ben note ad entrambe le parti e sottoposte al contraddittorio dalle stesse, in base alle rispettive allegazioni; 7. pertanto il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 8
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