CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i motivi sono proposti per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare del tutto corretta è la ritenuta esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto e dell'assenza di indici sulla brevità dell'allontanamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Angelq7Capozzi Gior4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] aggi, ------------------ 2 6 M 22 ;L. CAN