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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26221/2026

Testo disponibile della fonte

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sidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3584 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 374/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/08/2022 R.G.N. 509/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Numero sezionale 3584/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 05/10/20261.

Con ricorso depositato in data 26/11/2019 [OSCURATO:PERSONA] ricorso per accertamento negativo rispetto al verbaleunico di accertamento e notificazione INPS n. 2019011341 del30 agosto 2019, notificato in data 11 settembre 2019, con ilquale: veniva annullata l’iscrizione del ricorrente in qualità diI.A.P. (imprenditore agricolo professionale) negli archivi INPS,sin dalla sua origine; veniva disposta l’iscrizione obbligatoria delricorrente nella gestione commercianti nonché l’iscrizione dellamoglie [OSCURATO:PERSONA], e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e FavaSalvatore in qualità di coadiutori familiari del ricorrente; venivaintimato al ricorrente il pagamento della somma di € 48.545,52,a titolo di contributi e la somma di € 21.258,81 a titolo di sommeaggiuntive, per un ammontare complessivo di 69.804,33 euro.1.1.

L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda.1.2.

Il Tribunale di Verbania, con sentenza depositata in data06/09/2021, accoglieva la domanda.2.

Avverso detta sentenza l’INPS proponeva appello.2.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondoeccependo l’improcedibilità dell’appello e chiedendo il rigetto delgravame nel merito.2.2.

Con la sentenza n. 347/2022 depositata in data10/08/2022 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro,accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, respingeva il ricorsoproposto in primo grado.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMassimo [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi di ricorso (si rileval’errata numerazione dei motivi, atteso che il secondo motivo(pag. 25 del ricorso) è indicato erroneamente come terzo; ilterzo motivo (pag. 27 del ricorso) è indicato erroneamenteNumero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026come quarto; il quarto motivo (pag. 28 del ricorso) è indicatocome quinto.4.

L’INPS si è limitato al deposito della procura.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso (pag.23 del ricorso) si deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Il ricorrente si duole chela Corte di Appello, nella motivazione della sentenza, si sarebbelimitata a valorizzare il contenuto del verbale di accertamento ele dichiarazioni rese dai soggetti sentiti, senza sottoporre talemateriale decisorio al vaglio della corretta applicazione delprincipio dell’onere della prova, gravante esclusivamente incapo all’INPS.1.1.

Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale non hainvertito l’onere probatorio.

La sentenza impugnata si fondasulla preliminare osservazione che l’INPS ha il potere diesercitare le verifiche circa la sussistenza dei requisiti per laiscrizione quale imprenditore agricolo professionale, dicontestare la pretesa insussistenza di quei requisiti e, in quelcaso, ha l’onere di provare le circostanze poste a fondamentodel disconoscimento.

La sentenza applica rettamente, perquesta via, la ripartizione dell’onere della prova e provvede, diseguito ad una ampia disamina di tutto il materiale istruttorioraccolto.

La sentenza non ha, dunque, attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui il relativo onereincombeva.1.2.

Per questa via non è fondata la denuncia di violazione dilegge: la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primoNumero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.)(Cass.29/05/2018, n. 13395).1.3.

È inammissibile il primo motivo nella parte in cui denuncia(pag. 24 del ricorso) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo.

È, infatti, posto indiscussione il complessivo esame delle risultanze istruttorie enon è dedotto un singolo fatto storico decisivo che la Corteterritoriale avrebbe trascurato.

A tal proposito si consideri che:in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cuiall'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storicoconsiderato nella sua oggettiva esistenza, senza che possanoconsiderarsi tali né le singole questioni decise dal giudice dimerito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né lesingole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dalgiudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso delrelativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).2.

Con il secondo motivo di ricorso (pag. 25 del ricorso) sideduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

Ilricorrente censura la sentenza impugnata «in tutte le parti incui ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese dalricorrente e dalla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] agli ispettori,Numero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026ritenendo non attendibili quelle rese davanti al giudice.

Inparticolare, la Corte ha omesso di considerare che ledichiarazioni rese davanti al Tribunale venivano rese nelcontraddittorio tra le parti».2.1.

Il motivo è inammissibile.

Benché si deduca l’omessoesame di un fatto decisivo, peraltro non indicato nella suaindividualità storica, si lamenta una violazione di legge.2.2.

Ad ogni modo la violazione di legge è dedotta in modo deltutto generico e si limita alla contestazione dell’apprezzamentodelle prove condotto dalla sentenza impugnata.2.3.

Si consideri che: il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, attesoche l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.22/11/2023, n. 32505).

Ed ancora: in tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).Num ero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Numero sezionale 35834/2.0 2C6on il terzo motivo di ricorso (pag. 27 del ricorso) sDi adtae dpuubcbel icazione 05/10/2026violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115, 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e ci siduole che la Corte di Appello abbia considerato l’assenza di unosolo dei requisiti previsti dalla legge per la qualifica di IAP(imprenditore agricolo professionale) e cioè quellocaratterizzato dal dedicare all’attività aziendale almeno il 50%del tempo complessivo di lavoro senza considerare gli altrirequisiti di cui all’art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004.3.1.

Il motivo è infondato, i requisiti indicati dalla legge nonsono alternativi ma devono coesistere tutti per potersiriconoscere la qualifica.3.2.

È il tenore testuale della disposizione che autorizza questasola interpretazione: «1.

Ai fini dell'applicazione della normativastatale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui ilquale, in possesso di conoscenze e competenze professionali aisensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 delConsiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole dicui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualitàdi socio di società, almeno il cinquanta per cento del propriotempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesimealmeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale dalavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esseequiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamentodi cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operantinel settore agricolo, sono escluse dal computo del redditoglobale da lavoro.

Nel caso delle società di persone ecooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svoltadai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze ecompetenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primoperiodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica diNumero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento deirequisiti per i soci lavoratori.

Nel caso di società di capitali,l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenzadei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali,tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimiamministratori la qualifica di imprenditore agricoloprofessionale.

Per l'imprenditore che operi nelle zonesvantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n.1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti alventicinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto ilpossesso dei requisiti di cui al comma 1.

L'accertamentoeseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorionazionale.

È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale diprevidenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, leverifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476».4.

Con il quarto motivo di ricorso (pag. 28 del ricorso) si deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115, 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

Ilricorrente si duole che la sentenza impugnata avrebbe erratonel considerare coadiuvanti del ricorrente la moglie e i figli diquesti dal momento che l’INPS non avrebbe assolto all’onere sudi esso gravante circa la partecipazione di questi all’attivitàaziendale.4.1.

Con questo motivo benché si deduca una violazione degliartt. 115 e 116 c.c. in realtà si sollecita una rivalutazione dellaprova già condotta nel merito dalla Corte di Appello.4.2.

Si deduce, poi, l’omesso esame di un fatto decisivo, maalcun fatto decisivo è indicato nella sua individualità storicasecondo il paradigma del vizio denunciato.Num ero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Numero sezionale 358V4/2a0 2c6onsiderato che, come già infra ricordato, l'art. 360D, actoa mpumbbal icazione 05/10/20261, n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (cfr., Cass., n. 2961 del 2025).

Per altro verso,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., n. 17005 del2024).

Si ricorda, altresì, che è inammissibile la doglianza che ilgiudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (citata Cass. n. 10927 del 2024).4.3.

Il motivo è nel complesso inammissibile perché si risolve inuna contestazione dell’apprezzamento delle prove richiamate edesaminate in modo circostanziato dalla Corte d’Appello,condotto dalla sentenza impugnata con argomentatamotivazione (si v., Cass. n. 10927 del 2024) anche con specificoriferimento alla posizione dei coadiuvanti (cfr., pagg. 25-28sentenza di appello).5.

Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.Numero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/20266.

Nulla in ordine alle spese in difetto di formale costituzionedell’Istituto resistente che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3584 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 374/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 10/08/2022 R.G.N. 509/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Numero sezionale 3584/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 05/10/20261. Con ricorso depositato in data 26/11/2019 [OSCURATO:PERSONA] ricorso per accertamento negativo rispetto al verbaleunico di accertamento e notificazione INPS n. 2019011341 del30 agosto 2019, notificato in data 11 settembre 2019, con ilquale: veniva annullata l’iscrizione del ricorrente in qualità diI.A.P. (imprenditore agricolo professionale) negli archivi INPS,sin dalla sua origine; veniva disposta l’iscrizione obbligatoria delricorrente nella gestione commercianti nonché l’iscrizione dellamoglie [OSCURATO:PERSONA], e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e FavaSalvatore in qualità di coadiutori familiari del ricorrente; venivaintimato al ricorrente il pagamento della somma di € 48.545,52,a titolo di contributi e la somma di € 21.258,81 a titolo di sommeaggiuntive, per un ammontare complessivo di 69.804,33 euro.1.1. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda.1.2. Il Tribunale di Verbania, con sentenza depositata in data06/09/2021, accoglieva la domanda.2. Avverso detta sentenza l’INPS proponeva appello.2.1. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondoeccependo l’improcedibilità dell’appello e chiedendo il rigetto delgravame nel merito.2.2. Con la sentenza n. 347/2022 depositata in data10/08/2022 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro,accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, respingeva il ricorsoproposto in primo grado.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneMassimo [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi di ricorso (si rileval’errata numerazione dei motivi, atteso che il secondo motivo(pag. 25 del ricorso) è indicato erroneamente come terzo; ilterzo motivo (pag. 27 del ricorso) è indicato erroneamenteNumero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026come quarto; il quarto motivo (pag. 28 del ricorso) è indicatocome quinto.4. L’INPS si è limitato al deposito della procura.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso (pag.23 del ricorso) si deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Il ricorrente si duole chela Corte di Appello, nella motivazione della sentenza, si sarebbelimitata a valorizzare il contenuto del verbale di accertamento ele dichiarazioni rese dai soggetti sentiti, senza sottoporre talemateriale decisorio al vaglio della corretta applicazione delprincipio dell’onere della prova, gravante esclusivamente incapo all’INPS.1.1. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale non hainvertito l’onere probatorio. La sentenza impugnata si fondasulla preliminare osservazione che l’INPS ha il potere diesercitare le verifiche circa la sussistenza dei requisiti per laiscrizione quale imprenditore agricolo professionale, dicontestare la pretesa insussistenza di quei requisiti e, in quelcaso, ha l’onere di provare le circostanze poste a fondamentodel disconoscimento. La sentenza applica rettamente, perquesta via, la ripartizione dell’onere della prova e provvede, diseguito ad una ampia disamina di tutto il materiale istruttorioraccolto. La sentenza non ha, dunque, attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui il relativo onereincombeva.1.2. Per questa via non è fondata la denuncia di violazione dilegge: la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primoNumero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro iristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.)(Cass.29/05/2018, n. 13395).1.3. È inammissibile il primo motivo nella parte in cui denuncia(pag. 24 del ricorso) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo. È, infatti, posto indiscussione il complessivo esame delle risultanze istruttorie enon è dedotto un singolo fatto storico decisivo che la Corteterritoriale avrebbe trascurato. A tal proposito si consideri che:in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cuiall'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storicoconsiderato nella sua oggettiva esistenza, senza che possanoconsiderarsi tali né le singole questioni decise dal giudice dimerito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né lesingole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dalgiudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso delrelativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).2. Con il secondo motivo di ricorso (pag. 25 del ricorso) sideduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115,116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Ilricorrente censura la sentenza impugnata «in tutte le parti incui ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese dalricorrente e dalla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] agli ispettori,Numero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026ritenendo non attendibili quelle rese davanti al giudice. Inparticolare, la Corte ha omesso di considerare che ledichiarazioni rese davanti al Tribunale venivano rese nelcontraddittorio tra le parti».2.1. Il motivo è inammissibile. Benché si deduca l’omessoesame di un fatto decisivo, peraltro non indicato nella suaindividualità storica, si lamenta una violazione di legge.2.2. Ad ogni modo la violazione di legge è dedotta in modo deltutto generico e si limita alla contestazione dell’apprezzamentodelle prove condotto dalla sentenza impugnata.2.3. Si consideri che: il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, attesoche l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo,non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.22/11/2023, n. 32505). Ed ancora: in tema di ricorso percassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati alricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità unvaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).Num ero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Numero sezionale 35834/2.0 2C6on il terzo motivo di ricorso (pag. 27 del ricorso) sDi adtae dpuubcbel icazione 05/10/2026violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115, 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e ci siduole che la Corte di Appello abbia considerato l’assenza di unosolo dei requisiti previsti dalla legge per la qualifica di IAP(imprenditore agricolo professionale) e cioè quellocaratterizzato dal dedicare all’attività aziendale almeno il 50%del tempo complessivo di lavoro senza considerare gli altrirequisiti di cui all’art. 1, del d.lgs. n. 99 del 2004.3.1. Il motivo è infondato, i requisiti indicati dalla legge nonsono alternativi ma devono coesistere tutti per potersiriconoscere la qualifica.3.2. È il tenore testuale della disposizione che autorizza questasola interpretazione: «1. Ai fini dell'applicazione della normativastatale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui ilquale, in possesso di conoscenze e competenze professionali aisensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 delConsiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole dicui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualitàdi socio di società, almeno il cinquanta per cento del propriotempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesimealmeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale dalavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esseequiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamentodi cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operantinel settore agricolo, sono escluse dal computo del redditoglobale da lavoro. Nel caso delle società di persone ecooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svoltadai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze ecompetenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primoperiodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica diNumero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/2026imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento deirequisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali,l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenzadei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali,tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimiamministratori la qualifica di imprenditore agricoloprofessionale. Per l'imprenditore che operi nelle zonesvantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n.1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti alventicinque per cento. 2. Le regioni accertano ad ogni effetto ilpossesso dei requisiti di cui al comma 1. L'accertamentoeseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorionazionale. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale diprevidenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, leverifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476».4. Con il quarto motivo di ricorso (pag. 28 del ricorso) si deduceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 115, 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Ilricorrente si duole che la sentenza impugnata avrebbe erratonel considerare coadiuvanti del ricorrente la moglie e i figli diquesti dal momento che l’INPS non avrebbe assolto all’onere sudi esso gravante circa la partecipazione di questi all’attivitàaziendale.4.1. Con questo motivo benché si deduca una violazione degliartt. 115 e 116 c.c. in realtà si sollecita una rivalutazione dellaprova già condotta nel merito dalla Corte di Appello.4.2. Si deduce, poi, l’omesso esame di un fatto decisivo, maalcun fatto decisivo è indicato nella sua individualità storicasecondo il paradigma del vizio denunciato.Num ero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Numero sezionale 358V4/2a0 2c6onsiderato che, come già infra ricordato, l'art. 360D, actoa mpumbbal icazione 05/10/20261, n. 5, c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012,prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia); vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (cfr., Cass., n. 2961 del 2025). Per altro verso,l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., n. 17005 del2024). Si ricorda, altresì, che è inammissibile la doglianza che ilgiudice del merito, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (citata Cass. n. 10927 del 2024).4.3. Il motivo è nel complesso inammissibile perché si risolve inuna contestazione dell’apprezzamento delle prove richiamate edesaminate in modo circostanziato dalla Corte d’Appello,condotto dalla sentenza impugnata con argomentatamotivazione (si v., Cass. n. 10927 del 2024) anche con specificoriferimento alla posizione dei coadiuvanti (cfr., pagg. 25-28sentenza di appello).5. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.Numero registro generale 24288/2022 Numero di raccolta generale 26221/2026Num ero sezionale 3584/2026 Data pubblicazione 05/10/20266. Nulla in ordine alle spese in difetto di formale costituzionedell’Istituto resistente che non ha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi
Sentenza Cassazione n. 26221/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris