CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rovigo avverso la sentenza del 10/11/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, valorizzando il decorso del tempo tra la sottrazione dei beni e il loro ritrovamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato quella del Tribunale di Rovigo che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di peculato (capo A) e di ricettazione (capo B) commessi nella sua qualità di volontario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio presso il comando provinciale di Rovigo, in data 21 dicembre 2013. 2.[OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, relativo al capo A), denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte di appello ha emesso il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in assenza di prove, valorizzando l'assenza dell'imputato dal processo e aderendo acriticamente agli argomenti del giudice di primo grado senza dare adeguato conto della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa. In particolare, i beni oggetto della contestata appropriazione da parte del ricorrente, asseritamente sottratti dalla caserma dei Vigili del Fuoco in cui [OSCURATO:PERSONA] operava come volontario, potevano essere stati posti nel suo zaino e nella sua auto da ignoti, e a sua insaputa, dopo l'intervento sanitario che aveva subito. 2.2. Con il secondo motivo, relativo al capo B), denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente valutato le prove relative alla contestata ricettazione delle targhe automobilistiche di [OSCURATO:PERSONA], in assenza del reato presupposto visto che il proprietario aveva abbandonato la propria auto, con le targhe, da tempo all'interno del cortile condominiale, e non risultando che il ricorrente le avesse riposte nello zaino viste le sue condizioni di immobilità per un'operazione chirurgica. 2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, erroneamente superiore al minimo edittale nonostante il valore dei beni che anche rispetto alla termocamera era inferiore a quello originario, oltre che per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, oltre che generico, si risolve nella riproposizione di doglianze inerenti al merito, incentrate sulla valutazione degli elementi di prova, non consentite in sede di legittimità. Premesso che i Giudici di merito, in piena sintonia di argomenti, hanno accertato che l'imputato si è appropriato di diversi beni sottratti alla Caserma in cui svolgeva l'attività di volontario dei Vigili del fuoco di Rovigo e che la natura pubblicistica della qualifica rivestita da [OSCURATO:PERSONA] non è stata mai posta in dubbio, neanche dalla difesa; la condanna per il delitto di peculato, contestato al capo A), si è fondata sulle testimonianze (del dirigente provinciale dei Vigili del fuoco e dell'Ispettore di Rovigo) e sull'esito positivo della perquisizione nell'abitazione del ricorrente in cui erano stati trovati diversi beni sottratti alla caserma, di cui aveva la disponibilità, dotati di numeri di matricola (termo camera, borsa antiurto, radio portatili, eccetera). Il ricorso propone, in modo generico e confuso, l'argomento secondo il quale il possesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei beni appartenenti ai Vigili del fuoco, sequestrati nella sua auto e nel suo zainetto all'interno della sua stanza da letto, poteva essere attribuibile alla condotta di ignoti, posta in essere all'insaputa del ricorrente, così sollecitando una rivisitazione, non solo inverosimile in assenza di soggetti portatori di una così grave inimicizia rispetto all'imputato, ma meramente fattuale stanti le inequivoche risultanze processuali. A prescindere dal fatto che detta illogica ed apodittica ricostruzione non è stata proposta neanche dal [OSCURATO:PERSONA], rimasto legittimamente assente dal processo, essa è frutto soltanto di un'ipotesi difensiva non suffragata da alcun dato oggettivo ed è stata già vagliata ed esclusa dalla sentenza impugnata con argomenti stringenti e qui ribadita negli stessi termini. Si tratta di una ricostruzione che richiede, peraltro, uno scrutinio improponibile in questa sede a fronte della logicità che connota la motivazione delle sentenze di merito che hanno correttamente argomentato circa la responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto superando tutte le generiche questioni poste, non incidenti in alcun modo sulla sussistenza del delitto, come la presunta discrasia temporale esistente tra la pretesa sottrazione dei beni e quella del ritrovamento e il mantenimento del numero di matricola sui beni sottratti. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante il delitto di ricettazione delle targhe, è reiterativo di quanto dedotto in sede di appello e non contiene alcuna critica al percorso logico-giuridico seguito dal provvedimento impugnato.Questo ha escluso che le targhe automobilistiche in possesso di Gerardi fossero qualificabili res nullius in quanto la vettura su cui erano collocate era stata parcheggiata dal proprietario per lungo tempo in un cortile e non rottamata, aderendo ad un costante orientamento di questa Corte secondo cui nei reati contro il patrimonio una cosa può considerarsi abbandonata dal proprietario solo quando per le condizioni o per il luogo in cui si trovi ne risulti chiaramente la volontà di disfarsene in via definitiva (Sez. 4, n. 3910 del 17/12/2020, Ricci). 4. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è generico e non si confronta in alcun modo con la sentenza che ha utilizzato una congrua e personalizzata motivazione, immune da vizi logico-giuridici, dando conto delle ragioni giustificative dell'apprezzamento discrezionale, in quanto tale non assoggettabile a sindacato di legittimità, a fronte delle aspecifiche deduzioni difensive formulate sul punto, visto che la pena è vicina al minimo edittale, nonostante la quantità ed il valore dei beni sottratti. In ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale sfugge al ricorrente che essa è esclusa per legge, ex art. 164, primo comma, cod. pen. stante l'irrogazione di una condanna ad una pena superiore a due anni di reclusione. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso è inammissibile e [OSCURATO:PERSONA] va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della