Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09327/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Roman. 586/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento dell’im-porto di € 6.658,58, oltre ad € 399,35 per spese, notificatoglida [OSCURATO:PERSONA] di Siena.L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.Ric. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primoNumero di raccolta generale 9327/2026grado.

Data pubblicazione 13/04/2026Ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di diciannove motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Siena.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Non è necessario dare conto dello specifico contenuto deidiciannove motivi posti a base del ricorso, in quanto lo stesso èin radice inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 3, n. 4 en. 6, c.p.c..2.

In primo luogo, non è rispettato il requisito della «chiaraesposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso», prescritto a pena di inammissibilità del ri-corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., neltesto applicabile ratione temporis, che recepisce una consoli-data e costante giurisprudenza di legittimità.Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re-quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in unaesposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione diavere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzialeche ha originato la controversia e del fatto processuale, senzadover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresala stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, n. 11653 del18/05/2006; conf.: Sez. 3, n. 22385 del 19/10/2006; Sez. 3,n. 15478 del 08/07/2014; Sez. 6 - 3, n. 16103 del02/08/2016).

La prescrizione del requisito in questione non ri-sponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di con-sentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so-stanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il si-gnificato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026impugnato (Cass., Sez.

U, n. 2602 del 20/02/2003; Sez.

L, n.Numero di raccolta generale 9327/202612761 del 09/07/2004; Cass., Sez.

U, n. 30754 del Data pubblicazione 13/04/202628/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddettorequisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, inmodo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretesedelle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto chele hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle dedu-zioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria,dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazionie, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in dirittosu cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difesesvolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenzaimpugnata.Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta talecontenuto minimo.Il ricorrente non indica in modo puntuale le ragioni poste a basedell’opposizione originariamente proposta, limitandosi ad affer-mare, in proposito: «attesa la manifesta nullità, inesistenza,inefficacia ed illegittimità del precetto veniva proposta opposi-zione».Non chiarisce in che termini la sua opposizione sia stata quali-ficata dal giudice di primo grado e le ragioni per cui lo stessol’abbia rigettata, limitandosi ad affermare, in proposito: «con lasentenza n. 22040/2018 il Tribunale di Roma, sezione IV,dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudizio n.r.g. 34065/2018 rigettava l’opposi-zione e condannava l’opponente alla refusione delle spese dilite».Non specifica le ragioni poste a base del gravame avanzato av-verso la sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare leconclusioni dell’atto di appello e la rubrica dei (dodici) motiviposti a base dello stesso, da cui, però, non è possibile evincereadeguatamente l’effettivo contenuto delle censure mosse av-verso la decisione di primo grado.

Neanche specificaRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/2026adeguatamente le rationes decidendi della decisione di secondoData pubblicazione 13/04/2026grado, con riguardo a ciascun motivo.Ciò è, di per sé, sufficiente a determinare l’inammissibilità delricorso.3.

Per completezza di esposizione, si rileva che non sono ade-guatamente rispettati neanche i requisiti della «chiara e sinte-tica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione,con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» e della«specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti pro-cessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi suiquali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevantedegli stessi», di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c..Le censure sono formulate in modo prolisso, ripetitivo, confuso,assolutamente non chiaro e, tanto meno, sintetico.Non si evincono con chiarezza, per molti aspetti, le ragioni percui è chiesta la cassazione della decisione impugnata e, in ognicaso, manca un adeguato e puntuale richiamo del contenutodegli atti e dei documenti processuali sui quali sono fondate lecensure stesse, che consenta alla Corte di valutarne adeguata-mente il merito.4.

Sempre per completezza di esposizione, si rileva, altresì, chelo stesso ricorrente, nella intitolazione del suo ricorso, laddovene indica l’oggetto, afferma espressamente che «Il presentegiudizio verte sul procedimento di opposizione agli atti esecu-tivi».Tale affermazione dello stesso ricorrente risulterebbe, in realtà,già decisiva ed assorbente, ai fini dell’inammissibilità del ricorsostesso, dal momento che essa non può che essere interpretatase non come dichiarazione dell’intento di limitare la presenteimpugnazione di legittimità alle ragioni di opposizione qualifica-bili in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c..Ric. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/2026Ma, sotto tale profilo, non può che rilevarsi la radicale inammis-Data pubblicazione 13/04/2026sibilità dell’appello, dal momento che la decisione di primogrado sull’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.non è appellabile, ma esclusivamente impugnabile con il ricorsostraordinario per cassazione.L’inammissibilità dell’appello (rilevabile anche nella presentesede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) determina il pas-saggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conse-guente inammissibilità del presente ricorso per cassazione.5.

D’altra parte, non vi è dubbio (emergendo con assoluta evi-denza, per il loro contenuto) che siano riferibili a ragioni di op-posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quantomeno i motivi di ricorso indicati con i numeri 1 (omessa pro-nuncia sull’opposizione agli atti esecutivi), 4 (incompletezzadella notifica titolo esecutivo), 11 (mancata indicazione dell’uf-ficio giudiziario competente, nell’atto di precetto), 12 e 13 (vio-lazione deontologica per l’omessa preventiva comunicazione alcollega avvocato dell’intenzione di notificare atto di precetto),14 e 15 (omessa notifica del titolo e del precetto), 16 (indeter-minatezza della somma intimata, nel precetto).Gli altri motivi di ricorso, poiché, come anticipato, dall’esposi-zione di cui al ricorso non è adeguatamente comprensibile seper essi possa dirsi diversamente, nonostante la iniziale dichia-razione contenuta nell’intitolazione del ricorso, cui si è già fattocenno (né vi è alcuna adeguata diversa allegazione, in propo-sito, nel ricorso), sono anch’essi da ritenere inammissibili.6.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo, sulla basedello scaglione di valore corrispondente all’importo di cuiall’atto di precetto opposto.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della partericorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, commaRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/20263, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi-Data pubblicazione 13/04/2026zione, in quanto il ricorso è palesemente inammissibile e, dun-que, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidenteabuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, do-vendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibiledal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori,sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione alta-mente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesiinfondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legit-timità non suscettibile di accoglimento.La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equofissare in € 2.500,00 (pari all’importo liquidato per le spese delgiudizio di legittimità) sia la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., sia quella ai sensi del comma 4 della mede-sima disposizione.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidandole incomplessivi € 2.500,00 (duemila cinquecento/00), oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500,00(duemila cinquecento/00) in favore del controricorrente,ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500,00(duemila cinquecento/00) in favore della cassa delle am-mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;Ric. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/2026- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-Data pubblicazione 13/04/2026getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roman. 586/2024, pubblicata in data 25 gennaio 2024;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del9 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 615e 617 c.p.c., avverso un atto di precetto di pagamento dell’im-porto di € 6.658,58, oltre ad € 399,35 per spese, notificatoglida [OSCURATO:PERSONA] di Siena.L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.Ric. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primoNumero di raccolta generale 9327/2026grado. Data pubblicazione 13/04/2026Ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di diciannove motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di Siena.Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c..[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Non è necessario dare conto dello specifico contenuto deidiciannove motivi posti a base del ricorso, in quanto lo stesso èin radice inammissibile, per violazione dell’art. 366, n. 3, n. 4 en. 6, c.p.c..2. In primo luogo, non è rispettato il requisito della «chiaraesposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso», prescritto a pena di inammissibilità del ri-corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., neltesto applicabile ratione temporis, che recepisce una consoli-data e costante giurisprudenza di legittimità.Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re-quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in unaesposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione diavere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzialeche ha originato la controversia e del fatto processuale, senzadover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresala stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, n. 11653 del18/05/2006; conf.: Sez. 3, n. 22385 del 19/10/2006; Sez. 3,n. 15478 del 08/07/2014; Sez. 6 - 3, n. 16103 del02/08/2016). La prescrizione del requisito in questione non ri-sponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di con-sentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so-stanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il si-gnificato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026impugnato (Cass., Sez. U, n. 2602 del 20/02/2003; Sez. L, n.Numero di raccolta generale 9327/202612761 del 09/07/2004; Cass., Sez. U, n. 30754 del Data pubblicazione 13/04/202628/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddettorequisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, inmodo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretesedelle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto chele hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle dedu-zioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria,dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazionie, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in dirittosu cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difesesvolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenzaimpugnata.Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta talecontenuto minimo.Il ricorrente non indica in modo puntuale le ragioni poste a basedell’opposizione originariamente proposta, limitandosi ad affer-mare, in proposito: «attesa la manifesta nullità, inesistenza,inefficacia ed illegittimità del precetto veniva proposta opposi-zione».Non chiarisce in che termini la sua opposizione sia stata quali-ficata dal giudice di primo grado e le ragioni per cui lo stessol’abbia rigettata, limitandosi ad affermare, in proposito: «con lasentenza n. 22040/2018 il Tribunale di Roma, sezione IV,dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudizio n.r.g. 34065/2018 rigettava l’opposi-zione e condannava l’opponente alla refusione delle spese dilite».Non specifica le ragioni poste a base del gravame avanzato av-verso la sentenza di primo grado, limitandosi a richiamare leconclusioni dell’atto di appello e la rubrica dei (dodici) motiviposti a base dello stesso, da cui, però, non è possibile evincereadeguatamente l’effettivo contenuto delle censure mosse av-verso la decisione di primo grado. Neanche specificaRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/2026adeguatamente le rationes decidendi della decisione di secondoData pubblicazione 13/04/2026grado, con riguardo a ciascun motivo.Ciò è, di per sé, sufficiente a determinare l’inammissibilità delricorso.3. Per completezza di esposizione, si rileva che non sono ade-guatamente rispettati neanche i requisiti della «chiara e sinte-tica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione,con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano» e della«specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti pro-cessuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi suiquali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevantedegli stessi», di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c..Le censure sono formulate in modo prolisso, ripetitivo, confuso,assolutamente non chiaro e, tanto meno, sintetico.Non si evincono con chiarezza, per molti aspetti, le ragioni percui è chiesta la cassazione della decisione impugnata e, in ognicaso, manca un adeguato e puntuale richiamo del contenutodegli atti e dei documenti processuali sui quali sono fondate lecensure stesse, che consenta alla Corte di valutarne adeguata-mente il merito.4. Sempre per completezza di esposizione, si rileva, altresì, chelo stesso ricorrente, nella intitolazione del suo ricorso, laddovene indica l’oggetto, afferma espressamente che «Il presentegiudizio verte sul procedimento di opposizione agli atti esecu-tivi».Tale affermazione dello stesso ricorrente risulterebbe, in realtà,già decisiva ed assorbente, ai fini dell’inammissibilità del ricorsostesso, dal momento che essa non può che essere interpretatase non come dichiarazione dell’intento di limitare la presenteimpugnazione di legittimità alle ragioni di opposizione qualifica-bili in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art.617 c.p.c..Ric. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/2026Ma, sotto tale profilo, non può che rilevarsi la radicale inammis-Data pubblicazione 13/04/2026sibilità dell’appello, dal momento che la decisione di primogrado sull’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.non è appellabile, ma esclusivamente impugnabile con il ricorsostraordinario per cassazione.L’inammissibilità dell’appello (rilevabile anche nella presentesede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) determina il pas-saggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conse-guente inammissibilità del presente ricorso per cassazione.5. D’altra parte, non vi è dubbio (emergendo con assoluta evi-denza, per il loro contenuto) che siano riferibili a ragioni di op-posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quantomeno i motivi di ricorso indicati con i numeri 1 (omessa pro-nuncia sull’opposizione agli atti esecutivi), 4 (incompletezzadella notifica titolo esecutivo), 11 (mancata indicazione dell’uf-ficio giudiziario competente, nell’atto di precetto), 12 e 13 (vio-lazione deontologica per l’omessa preventiva comunicazione alcollega avvocato dell’intenzione di notificare atto di precetto),14 e 15 (omessa notifica del titolo e del precetto), 16 (indeter-minatezza della somma intimata, nel precetto).Gli altri motivi di ricorso, poiché, come anticipato, dall’esposi-zione di cui al ricorso non è adeguatamente comprensibile seper essi possa dirsi diversamente, nonostante la iniziale dichia-razione contenuta nell’intitolazione del ricorso, cui si è già fattocenno (né vi è alcuna adeguata diversa allegazione, in propo-sito, nel ricorso), sono anch’essi da ritenere inammissibili.6. Il ricorso è dichiarato inammissibile.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo, sulla basedello scaglione di valore corrispondente all’importo di cuiall’atto di precetto opposto.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della partericorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, commaRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/20263, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi-Data pubblicazione 13/04/2026zione, in quanto il ricorso è palesemente inammissibile e, dun-que, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidenteabuso dello strumento processuale da parte del ricorrente, do-vendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibiledal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori,sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione alta-mente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesiinfondate, e comunque di avanzare una impugnazione di legit-timità non suscettibile di accoglimento.La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equofissare in € 2.500,00 (pari all’importo liquidato per le spese delgiudizio di legittimità) sia la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c., sia quella ai sensi del comma 4 della mede-sima disposizione.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidandole incomplessivi € 2.500,00 (duemila cinquecento/00), oltre €200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500,00(duemila cinquecento/00) in favore del controricorrente,ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;- condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500,00(duemila cinquecento/00) in favore della cassa delle am-mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;Ric. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7Numero registro generale 4324/2024Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 9327/2026- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-Data pubblicazione 13/04/2026getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 4324/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7
Sentenza Cassazione n. 09327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris