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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 03050/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 6 aprile 2022 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la rideterminazione della pena da espiare, di cui all'ordine di esecuzione in data 15 luglio 2021 del Procuratore generale, previo computo del periodo di anni uno, mesi uno e giorni 15 di liberazione anticipata di cui all'ordinanza in data 14 ottobre 2005 del Magistrato di sorveglianza di Catania.

Il Tribunale ha rilevato che quel periodo di liberazione anticipata era stato riconosciuto in epoca precedente alla consumazione dei reati la cui pena è ora in esecuzione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale.

L'ordine di esecuzione riguardava l'espiazione di pene inflitte da più sentenze di condanna, fra le quali le sentenze 10 novembre 2016 e 19 giugno 2015 della Corte di appello di Catania, i cui reati erano stati uniti con il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza 14 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Catania, la cui pena era già stata scontata e in relazione alla quale era stato riconosciuto il periodo di giorni 405 di liberazione anticipata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità.

1. L'esecuzione in corso riguarda la pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, con decorrenza dall'8 marzo 2013, relativa alla condanna inflitta dalle sentenze pronunciate in data 19 giugno 2015, 10 novembre 2016 e 3 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Catania, relative a reati, uniti nel vincolo della continuazione, commessi nel dicembre 2012 e con permanenza sino al marzo 2013.

Va precisato che era stata riconosciuta la continuazione anche con i reati giudicati dalla sentenza in data 14 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Catania.La parte aveva chiesto che fosse computato come periodo di pena espiata la riduzione di pena, pari a anni uno, mesi uno e giorni 15 di reclusione, riconosciuta a titolo di liberazione anticipata, con ordinanza in data 14 ottobre 2005 dal magistrato di sorveglianza di Catania, in relazione alla pena precedentemente espiata in esecuzione della condanna di cui alla sentenza 14 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Catania.

L'istanza si fonda sul presupposto che, a seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati e della conseguente rideterminazione in melius della relativa pena inflitta, una parte della carcerazione sofferta in espiazione della condanna 14 dicembre 2004 fosse risultata sine titulo.

2. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che non era consentito applicare il principio della fungibilità della pena nel caso in esame, che riguardava l'imputazione di un periodo di detenzione sine titulo a espiazione di condanna inflitta per reati commessi successivamente a quel periodo di detenzione.

Il ricorso reitera le ragioni poste a fondamento dell'originaria richiesta, osservando che l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto considerare il periodo di pena scontato in esecuzione della condanna data 14 dicembre 2004, che era stata unita nel vincolo della continuazione con i reati giudicati dalle successive condanne della Corte di appello di Catania.

3. Il motivo proposto dal ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, è pacifico il dato secondo il quale la condanna inflitta con sentenza 14 dicembre 2004 era stata interamente espiata ancor prima della consumazione dei successivi reati, giudicati dalle altre sentenze della Corte di appello di Catania.

Ne segue che quella detenzione, nella parte che era successivamente risultata essere stata espiata sine titulo, e in essa anche quel periodo riconosciuto a titolo di liberazione anticipata, non può, stante la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., computata come esecuzione della pena inflitta per reati commessi successivamente a quel periodo di carcerazione.

4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 6 aprile 2022 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la rideterminazione della pena da espiare, di cui all'ordine di esecuzione in data 15 luglio 2021 del Procuratore generale, previo computo del periodo di anni uno, mesi uno e giorni 15 di liberazione anticipata di cui all'ordinanza in data 14 ottobre 2005 del Magistrato di sorveglianza di Catania. Il Tribunale ha rilevato che quel periodo di liberazione anticipata era stato riconosciuto in epoca precedente alla consumazione dei reati la cui pena è ora in esecuzione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale. L'ordine di esecuzione riguardava l'espiazione di pene inflitte da più sentenze di condanna, fra le quali le sentenze 10 novembre 2016 e 19 giugno 2015 della Corte di appello di Catania, i cui reati erano stati uniti con il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza 14 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Catania, la cui pena era già stata scontata e in relazione alla quale era stato riconosciuto il periodo di giorni 405 di liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità. 1. L'esecuzione in corso riguarda la pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, con decorrenza dall'8 marzo 2013, relativa alla condanna inflitta dalle sentenze pronunciate in data 19 giugno 2015, 10 novembre 2016 e 3 ottobre 2019 dalla Corte di appello di Catania, relative a reati, uniti nel vincolo della continuazione, commessi nel dicembre 2012 e con permanenza sino al marzo 2013. Va precisato che era stata riconosciuta la continuazione anche con i reati giudicati dalla sentenza in data 14 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Catania.La parte aveva chiesto che fosse computato come periodo di pena espiata la riduzione di pena, pari a anni uno, mesi uno e giorni 15 di reclusione, riconosciuta a titolo di liberazione anticipata, con ordinanza in data 14 ottobre 2005 dal magistrato di sorveglianza di Catania, in relazione alla pena precedentemente espiata in esecuzione della condanna di cui alla sentenza 14 dicembre 2004 della Corte di assise di appello di Catania. L'istanza si fonda sul presupposto che, a seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati e della conseguente rideterminazione in melius della relativa pena inflitta, una parte della carcerazione sofferta in espiazione della condanna 14 dicembre 2004 fosse risultata sine titulo. 2. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta sul rilievo che non era consentito applicare il principio della fungibilità della pena nel caso in esame, che riguardava l'imputazione di un periodo di detenzione sine titulo a espiazione di condanna inflitta per reati commessi successivamente a quel periodo di detenzione. Il ricorso reitera le ragioni poste a fondamento dell'originaria richiesta, osservando che l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto considerare il periodo di pena scontato in esecuzione della condanna data 14 dicembre 2004, che era stata unita nel vincolo della continuazione con i reati giudicati dalle successive condanne della Corte di appello di Catania. 3. Il motivo proposto dal ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è pacifico il dato secondo il quale la condanna inflitta con sentenza 14 dicembre 2004 era stata interamente espiata ancor prima della consumazione dei successivi reati, giudicati dalle altre sentenze della Corte di appello di Catania. Ne segue che quella detenzione, nella parte che era successivamente risultata essere stata espiata sine titulo, e in essa anche quel periodo riconosciuto a titolo di liberazione anticipata, non può, stante la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., computata come esecuzione della pena inflitta per reati commessi successivamente a quel periodo di carcerazione. 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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