CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 35126/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, ADER - Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi Direttori legali rappresentanti pro tempore, domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 775/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 26/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per un mezzo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, nonché dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], contro la sentenza del 26 aprile 2018 con cui la Corte d'appello di Torino ha respinto il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Verbano che aveva rigettato la querela di falso da essi proposta avverso le relate di notifica postale relative a due avvisi di accertamento, nella parte in cui gli stessi attestavano l'assenza dei notificandi presso la loro abitazione. 2. — Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. — L'unico mezzo denuncia violazione degli articoli 132, secondo comma, numero 4, 115, 156, secondo comma, 187, settimo comma, 221, 244 c.p.c. e 118 disposizioni di attuazione c.p.c. in relazione all'articolo 2697, primo comma, e 2729 c.c., 24, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nonché articolo 6, paragrafo 3, lettera d) della Cedu. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso va accolto. I ricorrenti lamentano il diniego di ammissione della seguente prova testimoniale: «1) vero che nell'anno 2013 e a tutt'oggi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abitavano ed abitano in Baveno (VB), [OSCURATO:PERSONA], 35, in un immobile attrezzato a bed and breakfast (B&B [OSCURATO:PERSONA]), nel quale vi è sempre presente il personale che aiuta nell'esercizio di detta attività. 2) vero che dal 21 al 24 ottobre 2013 nella casa dove sono residenti, sia la gara [OSCURATO:PERSONA], e sia il fratello sig. [OSCURATO:PERSONA], erano presenti, in ognuno di questi giorni, dalle 7 del mattino alle ore 21 del pomeriggio, continuativamente e ininterrottamente, la stessa sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché il domestico sig. [OSCURATO:PERSONA], la di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], e la collaboratrice del sig. [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA]. 3) vero che l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché contraddistinto con il n. 35, è talvolta segnata, anche in documenti ufficiali e in varie relate di notifica come [OSCURATO:PERSONA], talaltra come [OSCURATO:PERSONA], e talaltra, ancora, come S.S. 33, o S.S. Sempione 33, come da documentazione prodotta e da rammostrare; 4) vero che nel giorni dal 21 al 24 ottobre 2013 il domestico [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] hanno provveduto a ritirare quanto inserito nella cassetta postale precisamente localizzata in Baveno, [OSCURATO:PERSONA] 35, come da fotografie prodotte e da rammostrare, ivi rinvenendo e ritirando tutta la corrispondenza, composta soltanto da depliants pubblicitari, lettere personali e lettere commerciali; 5) vero che nei giorni dal 21 al 24 ottobre 2013 i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], il domestico [OSCURATO:PERSONA], la di lui moglie :3 [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice del sig. [OSCURATO:PERSONA], hanno proceduto ad aprire l'accesso all'immobile di [OSCURATO:PERSONA] 35 Baveno — a tutti coloro che avevano chiesto di entrare, costituiti unicamente da persone amiche dei sigg.ri Biondo o da clienti del bed and breakfast, nessun altro avendo chiesto di eccedervi; 6) vero che le fotografie prodotte e da rammostrare rappresentano Io stato dei luoghi da esse raffigurato in oggi e alle date tra il 21 e il 24 ottobre 2013». La Corte d'appello ha disatteso l'istanza di ammissione della prova testimoniale con la seguente motivazione: «a) i capitoli nn. 1) e 6) affermano circostanze pacifiche e non di particolare importanza; b) i capitoli nn. 2) e 5), in ogni caso, non escludono, anche ove ammessi, che la visita dell'agente postale non fosse stata avvertita dalle persone presenti nell'abitazione o fosse stata (legittimamente, ma) deliberatamente ignorata; c) il capitolo n. 3), anche ove verificata la relativa circostanza (come pure emergente dai docc. versati sub nn. 14 e 15), non comporta alcuna ricaduta sul tenore delle impugnate retate di notifica, ove l'indirizzo dell'abitazione dei querelanti risulta correttamente riportato; d) il capitolo n. 4), in ogni caso (unito a non meglio precisati riscontri fotografici), non esclude che gli avvisi di ricevimento si trovassero assieme al resto della corrispondenza e che le persone indicate non li avessero notati». In generale, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 11 maggio 2007, n. 11457; Cass. 7 marzo 2017, n. 5654; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214). Nel caso di specie è di tutta evidenza che il capitolato, ed in particolare i capitoli 2 e 5, contiene la esplicitazione di circostanze che, ove dimostrate, priverebbero la decisione impugnata di base giuridica, dal momento che, se fosse vero che, nell'arc:o temporale in discorso, nell'abitazione presso cui è stata effettuata la notificazione sono sempre stati presenti non solo i Biondo, ma anche il personale addetto alla struttura ricettiva, e se fosse! vero che questi ultimi, oltre a ritirare la corrispondenza, hanno ricevuto tutti quanti si sono presentati presso di essa, ciò sarebbe ragionevolmente incompatibile con le risultanze delle relate di notificazione, che attestavano l'assenza dei notificandi presso la loro abitazione. Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche! sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'a