CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 01247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 19 aprile 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2018; - considerato che il proposto motivo, con il quale si censura l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in riferimento alla quantificazione della pena che al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a rilievi articolati senza alcun confronto critico con il tenore delle ragioni °stese a sostegno della statuizione sul punto, ed è, comunque, manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402) e che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]