CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28520_25 rilevato che, con tre motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA]) ha dedotto: a) vizio di motivazione apparente non esponendo la sentenza impugnata le ragioni giuridiche ed in fatto alla base della conferma della colpevolezza dell'imputato (primo motivo: la Corte d'appello si sarebbe limitata a generiche enunciazioni, sposando acriticamente le argomentazioni del primo giudice, omettendo di valutare criticamente il materiale probatorio e di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive di cui all'atto d'appello; i giudici di appello, dopo aver dato atto che l'ipotizzata inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti le fatture relative ai componenti negativi indicati in dichiarazione traeva origine da un'attività istruttoria espletata a tavolino, si sarebbero limitati a richiamare il compendio probatorio asseritamente comprovante la contestata dichiarazione fraudolenta argomentando che non vi era alcuna ragionevole ipotesi alternativa rispetto a quella prospettata dall'agenzia delle entrate di Modena e validata dal primo giudice; non si sarebbe pertanto tenuto conto delle circostanziate censure mosse con l'atto d'appello con cui si era evidenziata l'esistenza dei contratti, l'indicazione nelle fatture dei cantieri presso i quali i fornitori (cui il ricorrente aveva subappaltato parte dei lavori) avevano reso le loro prestazioni, nonché il mancato svolgimento di indagini presso i clienti, volte ad appurare l'effettivo svolgimento dei lavori; non sarebbe stato pertanto rispettato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e ciò assumerebbe valenza pregnante ove solo si consideri che risultano essere valorizzate le inferenze tratte dall'agenzia delle entrate di Modena che, nel giudizio penale, non potevano trovare ingresso dovendo il giudice penale utilizzare esclusivamente strumenti probatori penali); b) vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione apparente e/o carente (secondo motivo: i giudici d'appello avrebbero dato per scontata l'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate facendo esclusivo riferimento agli elementi indiziari desunti dall'espletamento dell'attività istruttoria meramente cartolare, poi compendiati negli accertamenti emessi per gli anni di imposta 2014 e 2015; secondo i giudici d'appello gli accertamenti documentali avrebbero avuto una forte valenza dimostrativa tale da determinare un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'imputato che, secondo il principio di vicinanza della prova, avrebbe avuto l'onere di allegare puntuali prospettazioni a discarico; emergerebbe all'evidenza come la Corte d'appello abbia validato la prospettata ipotesi fraudolenta sulla scorta di mere inferenze, inidonee a determinare l'inversione dell'onere probatorio, trattandosi di presunzioni inidonee a escludere ogni spiegazione alternativa ragionevole; mai avrebbe avuto portata indiziante il parziale pagamento delle dette fatture, anche in considerazione della nota circostanza che un'abile frodatore si precostituisce attraverso il pagamento la prova dell'effettività delle operazioni; difettando il requisito della gravità degli elementi indiziari, le dichiarazioni rese dai testi a discarico, che non escludevano la circostanza che nei cantieri avesse operato personale in forza ad altre imprese, avrebbero minato l'attendibilità del compendio probatorio richiamato dalla Corte d'appello e, pertanto, avrebbero dovuto indurre i giudici territoriali ad escludere la responsabilità dell'imputato); c) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 62-bis, cod. pen. e correlato vizio di motivazione (terzo motivo: censurabile sarebbe poi la sentenza della Corte d'appello laddove ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza fornire una motivazione idonea e in violazione dei criteri normativi; i giudici d'appello si sarebbero limitati a richiamare la gravità oggettiva del fatto illecito, ossia l'ammontare dell'evasione contestata e la natura fraudolenta del meccanismo, senza però considerare le peculiarità del caso concreto che avrebbero dovuto orientare verso il riconoscimento delle invocate attenuanti; plurimi infatti erano gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto essere valutati quali, anzitutto, lo stato di incensuratezza e gli elementi che descrivevano l'imputato come una persona integrata socialmente e lavorativamente; in secondo luogo, il comportamento processuale non ostativo dell'imputato; infine, la condotta susseguente al reato e l'attenuazione del danno; con riferimento a tale ultimo elemento, si osserva come il ricorrente ha azionato la procedura definitoria ai sensi della legge n. 197 del 2022, a seguito della quale la lite tributaria è stata dichiarata estinta per intervenuto condono, essendo dunque tenuto il contribuente al versamento della sola imposta, al netto di sanzioni e di interessi; i giudici d'appello avrebbero malamente motivato sulla non spettanza delle invocate attenuanti generiche, assumendo che il versamento della sola prima rata non fosse una circostanza tale da giustificare l'applicazione delle generiche in virtù della esiguità dell'importo versato; si tratterebbe di motivazione censurabile in quanto l'adesione ad una procedura definitoria agevolata avrebbe dovuto necessariamente riverberarsi sul giudizio di disvalore del fatto in ragione della circostanza che quella procedura costituisce, comunque, titolo per il recupero delle maggiori imposte evase); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) tutti riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) il primo ed il secondo prefigurano peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) tutti i motivi sono inoltre manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) il terzo motivo, inoltre, attiene al trattamento punitivo nonostante sorretto da una motivazione sufficiente non illogica ed adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, infatti, quanto ai primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi, che i giudici di appello confutano alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata le medesime censure difensive di cui al primo motivo di appello, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica nei primi due motivi di ricorso, evidenziando le ragioni per le quali doveva ritenersi provata la sussistenza del reato e, segnatamente, l'inesistenza oggettiva della prestazioni fatturate, e, nel contempo, ritenersi non adeguatamente riscontrata probatoriannente la tesi difensiva; si legge, in particolare, nella sentenza impugnata, come la Corte d'appello, nel riscontrare, confutandole, le argomentazioni difensive, osserva come è ben vero che gli accertamenti sono di natura documentale ma, non per questo, privi di una forte valenza dimostrativa, in quanto consistenti in un compendio di indiziario di molteplice derivazione perché avente ad oggetto, oltre che l'esame di numerose fatture, rapporti con plurimi soggetti emittenti, tutti accomunati da similari caratteristiche (quali i pagamenti soltanto parziali e, comunque, quasi sempre risultanti da mere schede contabili, documentazione contrattuale inesistente o grossolanamente falsa, condotta evasiva delle imposte da parte dei medesimi soggetti emittenti); si tratta dunque di un compendio probatorio che, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte d'appello ritiene non offra spazio ad alcuna ragionevole ipotesi alternativa; sulla base di quanto sopra, dunque, i giudici d'appello sottolineano come non sia dirimente la circostanza che il compendio probatorio sia di natura meramente documentale, richiamando la necessità di argomentazioni a discarico, non ravvisabili nel caso di specie; a tal proposito, i giudici d'appello richiamano sia la testimonianza a discarico di [OSCURATO:PERSONA], il quale si era semplicemente limitato a non escludere che nei cantieri avesse operato personale in forza ad altre imprese, senza tuttavia specificarle in alcun modo, ciò non integrando di certo per i giudici d'appello una prospettazione a discarico; analogamente è a dirsi con riferimento alla testimonianza del nipote dell'imputato, che il primo giudice aveva già ritenuto inattendibile in considerazione della "memoria selettiva" delle imprese operanti sui medesimi cantieri e avendo peraltro egli risposto ad una domanda suggestiva della difesa; in ogni caso, si legge in sentenza, quand'anche si volesse ritenere credibile tale ultima dichiarazione, la stessa, sostanziandosi nell'affermazione della mera collaborazione sui cantieri di personale delle ditte emittenti le fatture, non raggiungerebbe, per l'assoluta genericità, un livello di sufficiente puntualità per il superamento della prova, raggiunta invece dall'ufficio del pubblico ministero, circa l'inesistenza oggettiva delle specifiche operazioni fatturate; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 - dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); che, peraltro, quanto affermato dai giudici territoriali, trova giuridicamente riscontro nella giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01); che, pertanto, non assurgendo gli elementi probatori a discarico valenza dimostrativa di quanto sostenuto dal ricorrente, i primi due motivi devono essere dichiarati inammissibili; ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che, analogamente, a pagina 4 della sentenza impugnata, la Corte d'appello confuta l'identico motivo di appello riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente il mero richiamo alla incensuratezza dell'imputato, unitamente all'avvenuto pagamento della prima rata del debito tributario; con motivazione non manifestamente illogica, infatti, i giudici d'appello ritengono tali elementi del tutto insufficienti ai fini del riconoscimento delle attenuanti o di una mitigazione della pena, attribuendo agli stessi un significato assai modesto, a fronte della gravità della condotta reiterata per ben due annualità d'imposta e con riferimento a molteplici soggetti emittenti nonché ad importi di centinaia di migliaia di euro; con riferimento al pagamento del debito tributario, si aggiunge in sentenza, solo un pagamento di entità quantomeno vicina al totale del debito tributario potrebbe assumere una vera valenza, non certo sostanziandosi nel pagamento della sola prima rata del condono; ritenuto che quanto argomentato dai giudici di appello sul punto non merita censura, essendo del resto confortato dalla giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alle invocate attenuanti generiche, ha più volte affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01); che, sotto tale profilo, la motivazione non si espone ai vizi denunciati, anche con riferimento all'esiguità del pagamento relativo alla sola prima rata del condono, insufficiente a fronte dell'entità del consistente debito tributario; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile