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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 20592/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte di Cassazione visti gli atti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il 5 marzo 2026, all'esito della udienza pubblica, la Corte di cassazione, Sezione sesta penale, si è pronunciata sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 19 novembre 2024 della Corte di appello di Bologna con cui il suddetto veniva condannato per i delitti di rapina di cui al capo 1) e al capo 2) della rubrica nonchè per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente sub 3) e condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

La Corte di cassazione disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto limitatamente al reato di cui al capo 3), unico capo attinto da ricorso avendo [OSCURATO:PERSONA] sollevato censure in punto di an della responsabilità.2.

La sentenza ometteva ogni ulteriore statuizione.

L'annullamento senza rinvio, limitatamente all'unico capo di imputazione oggetto di ricorso, avrebbe, comunque, richiesto la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio per il riconoscimento da parte dei Giudici di merito del vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e la individuazione della pena residua inflitta per i delitti di rapina, sebbene non oggetto di ricorso.

3. Ad avviso del Collegio, l'omissione riscontrata integra un errore materiale che può essere emendato direttamente in questa sede ai sensi degli artt. 130 e 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., nelle forme della procedura de plano.

Ed invero, la rideterminazione della pena è consentita in sede di legittimità, allorchè una tale operazione non necessiti di alcuna valutazione involgente il merito, ma richieda un mero calcolo aritmetico, sulla base degli oggettivi parametri di determinazione utilizzati dai Giudici di merito.

Nel caso in esame, il calcolo operato nelle sentenze di merito consente di rilevare che : a) i tre episodi delittuosi ascritti al [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen.; b) la pena base è stata individuata, per il più grave reato di rapina, in anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; c) detta pena è stata poi aumentata, per la ritenuta continuazione, di ulteriori mesi tre di reclusione e di euro 500,00 per l'altro reato di rapina e per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, sì da pervenire alla pena finale di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ; d) la pena, così determinata, è stata poi ridotta nella misura di 1/3 per la scelta del rito premiale ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Alla stregua, dunque, degli oggettivi criteri di calcolo seguiti dai Giudici di merito, eliminando dalla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa la quota di pena imputata al capo 3) di dieci giorni di reclusione ed euro 160,00 di multa, la pena finale va rideterminata in anni tre , mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 840,00 di multa, In tal senso va emendata la sentenza di questa Corte di cassazione.

P.Q.

P.Q.MDispone, inoltre, correggersi l'errore materiale che figura nel paragrafo 5 del "considerato in diritto" della stessa sentenza, nel senso che alla fine, in luogo di ".", si inserisca "," seguita dalle seguenti parole: "limitatamente al capo c), con rideterminazione della pena come da dispositivo".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così è deciso, 20/05/2026 Il Consi9li,4e p tensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]J44niciello M4in 2Ricciarelli [OSCURATO:PERSONA] Q34 6 q 131 2426 rL ZI O GIUDIZIARIO ousss4Lt ipina Cirimele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2026 della Corte di Cassazione visti gli atti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 5 marzo 2026, all'esito della udienza pubblica, la Corte di cassazione, Sezione sesta penale, si è pronunciata sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 19 novembre 2024 della Corte di appello di Bologna con cui il suddetto veniva condannato per i delitti di rapina di cui al capo 1) e al capo 2) della rubrica nonchè per il reato di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente sub 3) e condannato alla pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. La Corte di cassazione disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto limitatamente al reato di cui al capo 3), unico capo attinto da ricorso avendo [OSCURATO:PERSONA] sollevato censure in punto di an della responsabilità.2. La sentenza ometteva ogni ulteriore statuizione. L'annullamento senza rinvio, limitatamente all'unico capo di imputazione oggetto di ricorso, avrebbe, comunque, richiesto la rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio per il riconoscimento da parte dei Giudici di merito del vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e la individuazione della pena residua inflitta per i delitti di rapina, sebbene non oggetto di ricorso. 3. Ad avviso del Collegio, l'omissione riscontrata integra un errore materiale che può essere emendato direttamente in questa sede ai sensi degli artt. 130 e 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., nelle forme della procedura de plano. Ed invero, la rideterminazione della pena è consentita in sede di legittimità, allorchè una tale operazione non necessiti di alcuna valutazione involgente il merito, ma richieda un mero calcolo aritmetico, sulla base degli oggettivi parametri di determinazione utilizzati dai Giudici di merito. Nel caso in esame, il calcolo operato nelle sentenze di merito consente di rilevare che : a) i tre episodi delittuosi ascritti al [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen.; b) la pena base è stata individuata, per il più grave reato di rapina, in anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; c) detta pena è stata poi aumentata, per la ritenuta continuazione, di ulteriori mesi tre di reclusione e di euro 500,00 per l'altro reato di rapina e per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, sì da pervenire alla pena finale di anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ; d) la pena, così determinata, è stata poi ridotta nella misura di 1/3 per la scelta del rito premiale ad anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Alla stregua, dunque, degli oggettivi criteri di calcolo seguiti dai Giudici di merito, eliminando dalla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa la quota di pena imputata al capo 3) di dieci giorni di reclusione ed euro 160,00 di multa, la pena finale va rideterminata in anni tre , mesi cinque e giorni venti di reclusione ed euro 840,00 di multa, In tal senso va emendata la sentenza di questa Corte di cassazione. P.Q. P.Q.MDispone, inoltre, correggersi l'errore materiale che figura nel paragrafo 5 del "considerato in diritto" della stessa sentenza, nel senso che alla fine, in luogo di ".", si inserisca "," seguita dalle seguenti parole: "limitatamente al capo c), con rideterminazione della pena come da dispositivo". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consi9li,4e p tensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]J44niciello M4in 2Ricciarelli [OSCURATO:PERSONA] Q34 6 q 131 2426 rL ZI O GIUDIZIARIO ousss4Lt ipina Cirimele
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