CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 33679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 14464-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso l'ordinanza n. 7767/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 nella parte in cui nel dispositivo la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia anziché alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. L'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 nella parte in cui nel dispositivo la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia anziché alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. Considerato che effettivamente nell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 si rinvia erroneamente la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia anziché alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia; Ric. 2022 n. 14464 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- ritenuto che per il suddetto errore materiale il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.; ritenuto che il ricorso va accolto e l'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 7767 del 10 marzo 2022 va corretta nella parte in cui nel dispositivo la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4411/18/2018 viene cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia anziché alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 7767 del 10 marzo 2022 sia corretta sostituendo, nel dispositivo, alla parola «Puglia» la parola «Lombardia»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così