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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46688/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 07/06/2022 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale del riesame di Benevento, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro e ulteriori beni nella disponibilità degli istanti, confermava il sequestro.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso due comuni motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo, deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e quello di carenza di motivazione.

Si premette che in sede di riesame si era dedotta la totale assenza di motivazione in ordine all'ordinanza di convalida impugnata, con riguardo alla accertata sussistenza di indizi di commissione del fatto ipotizzato.

Si contesta quindi, la mancata dichiarazione da parte del tribunale della nullità dell'ordinanza impugnata, osservandosi altresì che lo stesso, riprendendo acriticamente la cronistoria delle presunte violazioni degli indagati senza ancorarle alle prescrizioni che si assumono violate, avrebbe perpetrato il vizio motivazionale del provvedimento che non individuava le condotte attribuibili agli indagati.

4. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 324 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di carenza di motivazione con travisamento della prova.

Il tribunale non avrebbe motivato sulle doglianze difensive.

Con travisamento di atti e illogicamente oltre che contraddittoriamente, il tribunale, in particolare, avrebbe confermato il fumus del reato e il periculum in mora rispetto alla presunta sottrazione, mediante cessione di ramo d'azienda, di somme in danno dei creditori della società, nonostante la difesa avesse dimostrato i vantaggi patrimoniali di tale operazione.

E si sottolinea che a fronte del riconoscimento, da parte del tribunale, di vantaggi, seppur irrisori, derivanti dalla cessione del ramo di azienda alla Benex non si può affermare che tale operazione sia servita a svuotare il patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA].

Né si sarebbe spiegato dal tribunale in che modo senza quei vantaggi irrisori la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultata maggiormente solvibile per l'Erario.

Si ribadisce quindi, che il tribunale avrebbe provato a fornire una motivazione " ma in via del tutto illogica e inadeguata".

Anche ove si ritenesse che il tribunale avesse individuato elementi atti ad integrare il fumus del reato, non avrebbe infine dovuto omettere, come fatto, la valutazione di valide argomentazioni addotte dalla difesa per iscritto ed oralmente.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi proposti, siccome incentrati sulla tesi di una carenza di motivazione nel provvedimento impugnato, con riferimento al fumus ed al periculum in mora, devono essere esaminati congiuntamente.

Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge.

La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez.

U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840).

La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione.

Va aggiunto altresì che in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi. (Sez. 3 - , n. 13283 del 25/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 281241 - 01 Nel caso in esame, innanzitutto i ricorrenti non hanno assolto al predetto onere allegativo né dal provvedimento impugnato emerge l'avvenuta esecuzione del sequestro disposto.

Quanto al ricorso come proposto, da una parte emerge una mera invocazione di illegittimità a fronte di doglianze difensive trascurate che sono solo affermate con mero rinvio - inammissibile in questa sede - a quanto dedotto dinnanzi al tribunale di riesame, senza alcuna specifica illustrazione del loro contenuto preciso e della corrispondente carenza motivazionale nonché della relativa decisività.

Né vi è alcuna specifica, necessaria, allegazione, della ordinanza del Gip apoditticamente definita priva di motivazione e della corrispondente richiesta del P.M. (cfr. sul punto Sez. 3 - n. 57524 del 17/04/2018 Cc. (dep. 19/12/2018 ) Rv. 274704 - 01).

Dall'altra, peraltro in maniera contraddittoria rispetto a quanto sopra sostenuto in termini di carenza di motivazione del tribunale, si rappresenta quale vizio una argomentazione illogica e contradditoria, che come tale delinea un perimetro del sindacato richiesto non consentito in questa sede, in cui non può sottoporsi al giudice di legittimità alcuna verifica del merito motivazionale.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 07/06/2022 del tribunale di Benevento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore degli imputati, avv.to [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame di Benevento, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al reato ex art. 11 del Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro e ulteriori beni nella disponibilità degli istanti, confermava il sequestro. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso due comuni motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. e quello di carenza di motivazione. Si premette che in sede di riesame si era dedotta la totale assenza di motivazione in ordine all'ordinanza di convalida impugnata, con riguardo alla accertata sussistenza di indizi di commissione del fatto ipotizzato. Si contesta quindi, la mancata dichiarazione da parte del tribunale della nullità dell'ordinanza impugnata, osservandosi altresì che lo stesso, riprendendo acriticamente la cronistoria delle presunte violazioni degli indagati senza ancorarle alle prescrizioni che si assumono violate, avrebbe perpetrato il vizio motivazionale del provvedimento che non individuava le condotte attribuibili agli indagati. 4. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 324 comma 1 cod. proc. pen. e il vizio di carenza di motivazione con travisamento della prova. Il tribunale non avrebbe motivato sulle doglianze difensive. Con travisamento di atti e illogicamente oltre che contraddittoriamente, il tribunale, in particolare, avrebbe confermato il fumus del reato e il periculum in mora rispetto alla presunta sottrazione, mediante cessione di ramo d'azienda, di somme in danno dei creditori della società, nonostante la difesa avesse dimostrato i vantaggi patrimoniali di tale operazione. E si sottolinea che a fronte del riconoscimento, da parte del tribunale, di vantaggi, seppur irrisori, derivanti dalla cessione del ramo di azienda alla Benex non si può affermare che tale operazione sia servita a svuotare il patrimonio della società [OSCURATO:PERSONA]. Né si sarebbe spiegato dal tribunale in che modo senza quei vantaggi irrisori la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultata maggiormente solvibile per l'Erario. Si ribadisce quindi, che il tribunale avrebbe provato a fornire una motivazione " ma in via del tutto illogica e inadeguata". Anche ove si ritenesse che il tribunale avesse individuato elementi atti ad integrare il fumus del reato, non avrebbe infine dovuto omettere, come fatto, la valutazione di valide argomentazioni addotte dalla difesa per iscritto ed oralmente.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi proposti, siccome incentrati sulla tesi di una carenza di motivazione nel provvedimento impugnato, con riferimento al fumus ed al periculum in mora, devono essere esaminati congiuntamente. Si deve premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Il controllo della Corte di Cassazione è dunque limitato ai soli profili della violazione di legge. La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi (per tutte: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992 - dep. 07/11/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000 - dep. 04/05/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può estendersi neppure all'elemento psicologico del reato e alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare; in altri termini, quindi, non è possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. Va aggiunto altresì che in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi. (Sez. 3 - , n. 13283 del 25/02/2021 Cc. (dep. 09/04/2021 ) Rv. 281241 - 01 Nel caso in esame, innanzitutto i ricorrenti non hanno assolto al predetto onere allegativo né dal provvedimento impugnato emerge l'avvenuta esecuzione del sequestro disposto. Quanto al ricorso come proposto, da una parte emerge una mera invocazione di illegittimità a fronte di doglianze difensive trascurate che sono solo affermate con mero rinvio - inammissibile in questa sede - a quanto dedotto dinnanzi al tribunale di riesame, senza alcuna specifica illustrazione del loro contenuto preciso e della corrispondente carenza motivazionale nonché della relativa decisività. Né vi è alcuna specifica, necessaria, allegazione, della ordinanza del Gip apoditticamente definita priva di motivazione e della corrispondente richiesta del P.M. (cfr. sul punto Sez. 3 - n. 57524 del 17/04/2018 Cc. (dep. 19/12/2018 ) Rv. 274704 - 01). Dall'altra, peraltro in maniera contraddittoria rispetto a quanto sopra sostenuto in termini di carenza di motivazione del tribunale, si rappresenta quale vizio una argomentazione illogica e contradditoria, che come tale delinea un perimetro del sindacato richiesto non consentito in questa sede, in cui non può sottoporsi al giudice di legittimità alcuna verifica del merito motivazionale. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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