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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13548/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26635-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH), con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof.

Augusto DOSSENA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via N. Tartaglia, n. 3, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- e ricor-Niqt,zihocktraje, avverso la sentenza n. 3912/04/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli contestava alla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH), soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998 per gli anni 2010 e 2011, quale soggetto obbligato in solido con i titolari di due [OSCURATO:PERSONA] (CDT), che operavano per conto del bookmaker estero, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado «attesa la non assoggettabilità, nell'anno d'imposta 2010, della ricevitoria ([OSCURATO:PERSONA] dati) all'Imposta unica sui concorsi e pronostici e sulle scommesse con la conseguenza del venir meno della responsabilità solidale della Società in riferimento alla debenza del debitore principale nei cui confronti è stata svolta l'attività accertatrice» e ciò alla stregua dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 per le annualità d'imposta precedenti al 2011.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.3.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 27 del 14/02/2018.

1.1. Sostiene la ricorrente che, «Con riferimento al 2010, poiché la responsabilità attribuita a GoldBet con gli atti accertamento qui impugnati riguarda una responsabilità solidale di natura dipendente rispetto al CDT che abbia raccolto per conto terzi LA, cadendo la responsabilità del CTD viene a cadere anche quella del Bookmaker GoldBet» e che «I medesimi motivi si estendono anche all'annualità 2011, a ragione della natura periodica del tributo che legittimerebbe una richiesta solo con decorrenza dal 1.1.2012».

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 288 del 1998, sostenendo che «Ai sensi della legge delega 288/98 l'imposta unica si applica alle sole scommesse accettate in Italia».

3. Con il motivo di ricorso incidentale la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, censurando la sentenza impugnata che ha ammesso l'assoggettamento all'imposta unica tanto del ricevitore quanto del bookmaker privo di concessione per gli anni d'imposta successivi al 2011, erroneamente escludendo quello del bookmaker privo di concessione per gli anni d'imposta precedenti (nella specie, l'anno 2010).

4. I due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per evidente difetto di interesse.

4. Va osservato, preliminarmente, che con la sentenza impugnata la CTR, benché nel dispositivo abbia affermato di accogliere l'appello in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente con riferimento ad entrambe le annualità d'imposta, nella motivazione ha fatto esclusivo riferimento all'anno d'imposta 2010, sostenendo «la non assoggettabilità, nell'anno d'imposta 2010, della ricevitoria ([OSCURATO:PERSONA] dati) all'Imposta unica sui concorsi e pronostici e sulle scommesse con la conseguenza del venir meno della responsabilità solidale della Società in riferimento alla debenza del debitore principale nei cui confronti è stata svolta l'attività accertatrice».

5. Non essendo, comunque, revocabile in dubbio l'annullamento dell'avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2010, è evidente che la ricorrente non ha alcun interesse alla pronuncia sui motivi dedotti con riferimento a tale anno d'imposta (2010), in relazione al quale ha, invece, proposto ricorso incidentale l'Agenzia delle entrate di cui si dirà in seguito.

6. Pare opportuno ricordare che «Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone» nella specie insussistente, «e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte» (cfr. Cass., Sez.

L, sentenza n. 594 del 15/01/2016, Rv. 638247 - 01), che la ricorrente non ha neppure richiesto.

7. All'inammissibilità del ricorso principale consegue l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo dell'Agenzia delle entrate e ciò in base al noto principio secondo cui, «In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)» (Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015).

8. Nel caso di specie il ricorso incidentale è stato notificato il 16/11/2020 mentre il termine di impugnazione della sentenza d'appello (pubblicata il 31/12/2019) andava a scadere il 5 ottobre 2021 (a tale data prorogato il termine scadente il 30/06/2020 per effetto dell'applicazione del periodo di sospensione feriale e quello di cui al d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, art. 83, e del d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36, ed ulteriormente prorogato il termine scadente sabato 03/10/2020 ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ.).

9. In estrema sintesi, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

10. All'Agenzia delle entrate, che è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile ed inefficace il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26635-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH), con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. prof. Augusto DOSSENA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via N. Tartaglia, n. 3, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persone del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- e ricor-Niqt,zihocktraje, avverso la sentenza n. 3912/04/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata in data 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli contestava alla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH), soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998 per gli anni 2010 e 2011, quale soggetto obbligato in solido con i titolari di due [OSCURATO:PERSONA] (CDT), che operavano per conto del bookmaker estero, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado «attesa la non assoggettabilità, nell'anno d'imposta 2010, della ricevitoria ([OSCURATO:PERSONA] dati) all'Imposta unica sui concorsi e pronostici e sulle scommesse con la conseguenza del venir meno della responsabilità solidale della Società in riferimento alla debenza del debitore principale nei cui confronti è stata svolta l'attività accertatrice» e ciò alla stregua dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2018 per le annualità d'imposta precedenti al 2011. 2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 4. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 27 del 14/02/2018. 1.1. Sostiene la ricorrente che, «Con riferimento al 2010, poiché la responsabilità attribuita a GoldBet con gli atti accertamento qui impugnati riguarda una responsabilità solidale di natura dipendente rispetto al CDT che abbia raccolto per conto terzi LA, cadendo la responsabilità del CTD viene a cadere anche quella del Bookmaker GoldBet» e che «I medesimi motivi si estendono anche all'annualità 2011, a ragione della natura periodica del tributo che legittimerebbe una richiesta solo con decorrenza dal 1.1.2012». 2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 288 del 1998, sostenendo che «Ai sensi della legge delega 288/98 l'imposta unica si applica alle sole scommesse accettate in Italia». 3. Con il motivo di ricorso incidentale la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, censurando la sentenza impugnata che ha ammesso l'assoggettamento all'imposta unica tanto del ricevitore quanto del bookmaker privo di concessione per gli anni d'imposta successivi al 2011, erroneamente escludendo quello del bookmaker privo di concessione per gli anni d'imposta precedenti (nella specie, l'anno 2010). 4. I due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per evidente difetto di interesse. 4. Va osservato, preliminarmente, che con la sentenza impugnata la CTR, benché nel dispositivo abbia affermato di accogliere l'appello in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente con riferimento ad entrambe le annualità d'imposta, nella motivazione ha fatto esclusivo riferimento all'anno d'imposta 2010, sostenendo «la non assoggettabilità, nell'anno d'imposta 2010, della ricevitoria ([OSCURATO:PERSONA] dati) all'Imposta unica sui concorsi e pronostici e sulle scommesse con la conseguenza del venir meno della responsabilità solidale della Società in riferimento alla debenza del debitore principale nei cui confronti è stata svolta l'attività accertatrice». 5. Non essendo, comunque, revocabile in dubbio l'annullamento dell'avviso di accertamento riferito all'anno d'imposta 2010, è evidente che la ricorrente non ha alcun interesse alla pronuncia sui motivi dedotti con riferimento a tale anno d'imposta (2010), in relazione al quale ha, invece, proposto ricorso incidentale l'Agenzia delle entrate di cui si dirà in seguito. 6. Pare opportuno ricordare che «Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone» nella specie insussistente, «e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte» (cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 594 del 15/01/2016, Rv. 638247 - 01), che la ricorrente non ha neppure richiesto. 7. All'inammissibilità del ricorso principale consegue l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo dell'Agenzia delle entrate e ciò in base al noto principio secondo cui, «In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale)» (Cass. n. 17707 del 2021; Cass. n. 6077 del 2015). 8. Nel caso di specie il ricorso incidentale è stato notificato il 16/11/2020 mentre il termine di impugnazione della sentenza d'appello (pubblicata il 31/12/2019) andava a scadere il 5 ottobre 2021 (a tale data prorogato il termine scadente il 30/06/2020 per effetto dell'applicazione del periodo di sospensione feriale e quello di cui al d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, art. 83, e del d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, art. 36, ed ulteriormente prorogato il termine scadente sabato 03/10/2020 ai sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ.). 9. In estrema sintesi, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali. 10. All'Agenzia delle entrate, che è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile ed inefficace il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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