CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2024
Cassazione n. 30182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25454/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ASARO pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO PALERMO n. 1424/2022 depositata il 26/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dipendente del Comune di Castellamare del Golfo, propose opposizione ad un decreto ingiuntivo con cui il Comune gli aveva intimato il pagamento della somma di € 48.736,82 in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello Penale che, condannandolo per il reato di abuso d’ufficio omissivo, ne aveva disposto altresì la condanna al risarcimento dei danni all’immagine procurati con la sua condotta all’amministrazione comunale. [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione eccepì anche la compensazione del credito con un proprio controcredito vantato nei confronti del comune, avente titolo nella delibera di giunta n. 203 del 2013, con cui l’amministrazione, in esecuzione di una transazione sottoscritta dal Sindaco, si era obbligata a corrispondere al Bonventre la differenza tra quanto dovuto a titolo di liquidazione degli arretrati contrattuali per il periodo in cui era stato sospeso dal servizio e quanto dallo stesso dovuto al comune nella misura di € 25.000,00 oltre il 50% delle spese. Il Tribunale di Trapani, disattesa l’eccezione di compensazione, rigettò l’opposizione e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1424 del 26/8/2022, atteso che l’ eccezione di compensazione riproposta in sede di gravame non poteva essere accolta perché la delibera del comune che riconosceva il debito nei confronti del dipendente risultava adottata in violazione dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 ([OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:PERSONA]) ed era dunque intrinsecamente invalidaperché non supportata dal relativo impegno di spesa, ha rigettato l’appello, condannando il Bonventre alle spese del grado.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’intimato non svolge attività difensiva in questa sede. Considerato che: Con il primo motivo –violazione e falsa applicazione dell’art. 191 e 175 TUEL-il ricorrente lamenta che la corte del gravame, nel ritenere che la transazione stipulata tra il dipendente ed il comune non rispettasse l’obbligo di indicazione del capitolo di spesa per le differenze retributive dovute al ricorrente,ha errato perché la somma risulta va iscrittain bilancio alla voce “spese per il personale”e non si tratta va di spesa nuova; ad avviso del ricorrente la transazione non poteva non esistere essendo stata seguita da una serie di attiche logicamente ne presupponevano l’esistenza. Con il secondo motivo di ricorso – in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1965 e 1321 c.c. irrilevanza di eventuali errori di diritto da parte del Comune ex art. 1969 c.c.– il ricorrente si duole del fatto che la corte del merito, in presenza di una valida transazione sottoscritta tra le parti, non abbia considerato irrilevanti eventuali errori presenti nella delibera e non abbia disposto sulla esecuzione della transazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce -in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -la violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c.per avere la corte rigettato la propria domanda subordinata di accertamento della responsabilità pre-contrattuale del comune ritenendo che il Bonventre (e non il comune) fosse “in colpa” perché le sue pretese erano subordinate all’esito di un procedimento disciplinare aperto dopo 6 mesi dalla firma della transazione. Con il quarto motivo -(art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 191 co. 4 TUEL -lamenta che la corte del merito abbia declinato anche la sua domanda subordinata di arricchimento senza causa. Va osservato che la decisione della causa presuppone la delibazione della validità della delibera di Giunta n. 203 del 2013 che, ratificando la transazione stipulata tra il ricorrente ed il sindaco del Comune di Castellamare del Golfo, ha comportato l’assunzione da parte dell’amministrazione comunale, di obbligazioni nei confronti del proprio dipendente; che tale questione, implicando l’esame di specifiche normative relative alla validità degli atti amministrativi dell’ente locale, fuoriesce dalla competenza tabellare della Terza Sezione Civile, afferendo ad una materia di competenza tabellare della Prima Sezione Civile. Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la relativa trasmissione alla Prima Sezione Civile, tabellar mente competente (PA). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione della causa alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente (PA). Così deciso i