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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 08681/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che l'omissione dell'avviso dell'udienza di rinvio all'imputato legittimamente impedito, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 12182 del 07/06/2013, Rv. 262736), determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la nullità non è stata eccepita dal difensore); ritenuto che il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché pone una questione nuova,non dedotta nei motivi di appello, evincendosi dall'atto di appello che l'imputata aveva assicurato la sua partecipazione all'udienza fissata per il giudizio di appello per prestare il proprio consenso ai lavori socialmente utili, con ciò dimostrando di aderire alla impostazione seguita dal primo giudice che ne aveva ritenuto necessaria la presenza in udienza per prestare detto consenso ai fini della concessione per una seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena (La Corte territoriale ha preso atto dell'assenza dell'imputata e del mancato consenso ai lavori socialmente utili per negare la concessione del beneficio); rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi proposti dal medesimo difensore delle due imputate ([OSCURATO:PERSONA] e porta Rita), entrambe ricorrenti, consegue ex art. 616 c.p.p. la loro condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA];. e estensore [OSCURATO:PERSONA] Cris olo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, atteso che l'omissione dell'avviso dell'udienza di rinvio all'imputato legittimamente impedito, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 12182 del 07/06/2013, Rv. 262736), determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la nullità non è stata eccepita dal difensore); ritenuto che il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché pone una questione nuova,non dedotta nei motivi di appello, evincendosi dall'atto di appello che l'imputata aveva assicurato la sua partecipazione all'udienza fissata per il giudizio di appello per prestare il proprio consenso ai lavori socialmente utili, con ciò dimostrando di aderire alla impostazione seguita dal primo giudice che ne aveva ritenuto necessaria la presenza in udienza per prestare detto consenso ai fini della concessione per una seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena (La Corte territoriale ha preso atto dell'assenza dell'imputata e del mancato consenso ai lavori socialmente utili per negare la concessione del beneficio); rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi proposti dal medesimo difensore delle due imputate ([OSCURATO:PERSONA] e porta Rita), entrambe ricorrenti, consegue ex art. 616 c.p.p. la loro condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 [OSCURATO:PERSONA];. e estensore [OSCURATO:PERSONA] Cris olo
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