CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 40977/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 14 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per plurime violazioni dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello solo richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di impugnazione, e per avere così del tutto omesso di motivare circa gli elementi di colpevolezza e la fondatezza o meno dell'appello, rendendo inoltre una motivazione manifestamente illogica quanto al diniego delle attenuati generiche e al trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello non ha operato alcun richiamo alla sentenza di primo grado, ma ha rivalutato esplicitamente gli elementi di prova alla luce delle giustificazioni fornite nell'atto di appello, ritenendo queste ultime non credibili anche perché tardive e sfornite di ogni supporto oggettivo, così motivando adeguatamente la decisione di condanna e il rigetto dei motivi di appello, anche quanto al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile per la sua genericità, dal momento che il ricorrente non ha indicato alcuno specifico motivo di impugnazione che sarebbe stato trascurato dalla Corte di appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ripercorre in modo preciso gli elementi di prova circa l'assenza del ricorrente dall'abitazione e la totale mancanza di giustificazioni da parte sua, ed anche quanto al trattamento sanzionatorio lamenta la omessa concessione delle attenuanti generiche senza indicare alcun elemento favorevole, e l'eccessività della pena inflitta, benché questa sia stata contenuta nel minimo edittale, aumentato per la recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore