Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 13121/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesamedi N apoli , che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari alla Arillo, indagataper il reato di cui agli artt.648 e 416-bis.1 cod. pen.. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.: era del tutto evidente che il pagamento della “mesata” costituisce l’atto attraverso cui il vincolo associativo si rinsalda, ma più complessa è la questione della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazione, che poteva essere riconosciuta soltanto ove fossero emersi elementi oggettivi dai quali desumersi tale elemento intenzionale, ed a tal fine assumevaun rilievo dirimente la destinazione dell’intera somma o anche d i parte di essa; ove dagli atti emergesseche i soldi venivano corrisposti ai familiari del detenuto per soddisfare specifiche esigenze di quest’ultimo, nessun dubbio si sarebbe potutoavere circa la sussistenza della finalità agevolativa.

Ciò premesso, il difensore osserva che nel caso in esame si parlava di una somma di € 2.000,00 che sarebbe stata oggetto di destinazione alla Arillo in un arco temporale che andava dall’arresto del marito, verificatosi nel 2022, all’esecuzione della misura avvenuta nel 2024, per cui l’importo non appariva sufficiente a poter provvedere alle proprie esigenze di vita nell’arco temporale esaminato; inoltre, si finiva per fondare la ricorrenza dell’aggravante su una serie di circostanze inconferenti rispetto ai fatti, quasi chela prevenuta fosse imputata dell’art. 416-biscod. pen., attribuendo alla stessa un ruolo di gestione della cassa del clan, che avrebbe potuto giustificare una contestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma non quella di aver ricevuto una modesta somma tale da prospettare la contestazione di una ricettazione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.

Il difensore rileva che la stessa somma di denaro, asseritamente ricevuta dalla Arilllo, era oggetto di altro procedimento in cui gli importierano oggetto di una contestazione di intestazione fittizia di beni, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che “integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti” (Sez.6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305 ); ciò in quanto attraverso i provvedimenti di supporto economico ai familiari degli affiliati in carcere,si crea una rete di solida mutualità fra gli associati che ne rinsalda il vincolo di solidarietà nel clan, pur se colpiti da misure coercitive.

Ciò premesso, nel caso in esame, il Tribunale ha dettagliatamente descritto il clan di cui facevaparte il marito della ricorrente ed ha ritenuto, con motivazione esenteda censure, sussistente l’aggravante in quanto la ricorrente non solo era consapevole della provenienza delittuosa del denaro, ma rivestiva “un ruolo di primo piano nella fase della riscossione, individuando i soggetti di cui fidarsi per lo svolgimento di tale attività e gestendo la cassa del clan, determinando l’ammontare delle settimane da versare per il sostentamento di liberi e detenuti”, tutte attività da cui si ricava la finalità agevolativa nella ricezione della somma; quanto alla eccezione secondo cui le somme di cui al presente procedimento sarebbero oggetto di altra contestazione, tale rilievo a vrebbe dovuto essere propostoinnanzi al Tribunale del riesame, comportando un accertamento di merito non esperibile nella presente sede.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesamedi N apoli , che aveva confermato la misura degli arresti domiciliari alla Arillo, indagataper il reato di cui agli artt.648 e 416-bis.1 cod. pen.. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla sussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.: era del tutto evidente che il pagamento della “mesata” costituisce l’atto attraverso cui il vincolo associativo si rinsalda, ma più complessa è la questione della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazione, che poteva essere riconosciuta soltanto ove fossero emersi elementi oggettivi dai quali desumersi tale elemento intenzionale, ed a tal fine assumevaun rilievo dirimente la destinazione dell’intera somma o anche d i parte di essa; ove dagli atti emergesseche i soldi venivano corrisposti ai familiari del detenuto per soddisfare specifiche esigenze di quest’ultimo, nessun dubbio si sarebbe potutoavere circa la sussistenza della finalità agevolativa. Ciò premesso, il difensore osserva che nel caso in esame si parlava di una somma di € 2.000,00 che sarebbe stata oggetto di destinazione alla Arillo in un arco temporale che andava dall’arresto del marito, verificatosi nel 2022, all’esecuzione della misura avvenuta nel 2024, per cui l’importo non appariva sufficiente a poter provvedere alle proprie esigenze di vita nell’arco temporale esaminato; inoltre, si finiva per fondare la ricorrenza dell’aggravante su una serie di circostanze inconferenti rispetto ai fatti, quasi chela prevenuta fosse imputata dell’art. 416-biscod. pen., attribuendo alla stessa un ruolo di gestione della cassa del clan, che avrebbe potuto giustificare una contestazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma non quella di aver ricevuto una modesta somma tale da prospettare la contestazione di una ricettazione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Il difensore rileva che la stessa somma di denaro, asseritamente ricevuta dalla Arilllo, era oggetto di altro procedimento in cui gli importierano oggetto di una contestazione di intestazione fittizia di beni, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire che “integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti” (Sez.6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305 ); ciò in quanto attraverso i provvedimenti di supporto economico ai familiari degli affiliati in carcere,si crea una rete di solida mutualità fra gli associati che ne rinsalda il vincolo di solidarietà nel clan, pur se colpiti da misure coercitive. Ciò premesso, nel caso in esame, il Tribunale ha dettagliatamente descritto il clan di cui facevaparte il marito della ricorrente ed ha ritenuto, con motivazione esenteda censure, sussistente l’aggravante in quanto la ricorrente non solo era consapevole della provenienza delittuosa del denaro, ma rivestiva “un ruolo di primo piano nella fase della riscossione, individuando i soggetti di cui fidarsi per lo svolgimento di tale attività e gestendo la cassa del clan, determinando l’ammontare delle settimane da versare per il sostentamento di liberi e detenuti”, tutte attività da cui si ricava la finalità agevolativa nella ricezione della somma; quanto alla eccezione secondo cui le somme di cui al presente procedimento sarebbero oggetto di altra contestazione, tale rilievo a vrebbe dovuto essere propostoinnanzi al Tribunale del riesame, comportando un accertamento di merito non esperibile nella presente sede. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13121/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris