CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 43666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 18/4/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Viterbo che aveva condannato l'odierno ricorrente per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta in anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 505,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge, in particolare dell'art. 133 c.p., per essere stato coartato, nella volontà di accedere al concordato, dalla prospettiva di totale conferma della sentenza di condanna. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Il ricorrente impugna la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi di appello, a causa della presunta invalidità del consenso espresso all'accordo affermando che il processo formativo della volontà sarebbe stato viziato dalla prospettiva di vedersi confermare la pena irrogata in primo grado. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato ( oltre a quelli relativi al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice), mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Nel caso di specie non si configura, nemmeno in astratto, l'invocato vizio relativo alla formazione della volontà del ricorrente di accedere al concordato in appello, posto che la prospettiva di vedere confermata la sentenza è elemento che seppur presente, non ha inficiato il processo di formazione di volontà della parte, ma ha fisiologicamente concorso alla determinazione del patto. Come è stato già evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, Rv. 279418) quella dell'accordo è una tematica complessa, che evidenzia una molteplicità di profili statici, attinenti, cioè, alla struttura del patto, dinamici, relativi alla formazione della richiesta e del consenso, e patologici, inerenti ai vizi che possono inficiare la volontà delle parti. Dal punto di vista strutturale, sia che si voglia intendere il "patto" come un negozio bilaterale sinallagnnatico, sia che si voglia fare riferimento alle impostazioni secondo cui il negozio sarebbe trilaterale, sia che ci si intenda riferire agli indirizzi secondo cui non vi sarebbe un sinallagnna, ma un "congegno" che si estrinseca in due dichiarazioni convergenti, non si dubita che l'area negoziale connota lo stesso processo, che si caratterizza attraverso una peculiare alterazione delle cadenze tipiche dell'ordinaria dinamica procedinnentale poiché accusa e difesa si accordano sull'entità della sanzione applicabile. Non pare dubitabile che, con la richiesta dell'imputato di concordare la pena e di rinunciare ai motivi di impugnazione , la parte, rinunciando a diritti, chiede, attraverso l'accordo, una determinata pena rispetto al quadro normativo in quel momento vigente, e dal contenuto di tale richiesta, raggiunto l'accordo, non può più recedere per ragioni di convenienza, salvo il caso in cui l'oggetto del patto sia illegale sin dall'inizio (pena illegale) o per fatti sopravvenuti (es. , dichiarazione di illegittimità costituzionale). Il caso come quello in esame, dunque, non può attenere alla "formazione della volontà", atteso che, al momento in cui il negozio è stato perfezionato e recepito dal giudice, la dichiarazione della parte e la volontà sottostante non erano in nessun modo viziate, né, rispetto alla volontà dichiarata, può attribuirsi rilevanza ai motivi individuali, cioè alla convenienza soggettiva ( Sez. 5, n. 22103 del 07/03/2022 , Rv. 283165). Da quanto premesso discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de