CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 dicembre 2023
Cassazione n. 36225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che:F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 Numero registro generale 117/2023 Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente[OSCURATO:PERSONA] sezionale 4230/2023 deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. Numero di raccolta generale 36225/2023 2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo Data pubblicazione 28/12/2023 comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva predicato l’imprescrittibilità del preteso status di “vittima del dovere” cui conseguirebbe il diritto del dipendente pubblico ad agire in ogni tempo, per il riconoscimento del medesimo. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt.2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento agli assegni vitalizi spettanti alle “vittime del dovere” ovvero ai “soggetti equiparati”, in particolare, l’assegno vitalizio mensile e lo speciale assegno vitalizio, per i quali la Corte d’appello ha ritenuto che la prescrizione decennale avesse estinto soltanto i singoli ratei maturati in data antecedente al decennio, ma non anche – a monte -il diritto stesso a percepire i suddetti assegni, cui conseguirebbe, invero, l’impossibilità per l’interessato di percepire tutti i ratei da esso derivanti e non soltanto quelli anteriori al decennio di riferimento, trattandosi secondo la ricorrente di un diritto di credito unitario e non di prestazioni periodiche. Con il terzo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt.2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla speciale elargizione una tantum spettante alle vittime del dovere ovvero ai “soggetti equiparati”, in quanto tale beneficio economico è soggetto a versamento in un’unica soluzione e il diritto alla sua percezione si prescrive integralmente dopo il decorso del termine decennale dalla domanda amministrativa, senza che residui alcuna obbligazione a carico degli Enti erogatori. Con il quarto motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 10 della legge n. 302/90 e dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello di Caltanissetta non aveva disposto la decurtazione, dalle somme spettanti al Pappalardo, degli importi già allo stesso riconosciuti, a titolo risarcitorio, per i medesimi fatti di cui è causa dal tribunale di Catania con la sentenza n. 2771/08, confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 1065/14. Il primo motivo è infondato.F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La condizione di Numero registro generale 117/2023 vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, Numero sezionale 4230/2023 della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue Numero di raccolta generale 36225/2023 l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma Data pubblicazione 28/12/2023 non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre). Nella specie, pertanto, il Pappalardo poteva effettivamente chiedere il riconoscimento della qualifica di vittima del dovere senza limiti di tempo, essendo soggetti a prescrizione solo i singoli ratei delle provvidenze economiche, maturati oltre il termine decennale di prescrizione, decorrenti dal riconoscimento del predetto status (cioè, dalla presentazione della domanda amministrativa in data 23.1.08, cfr. p. 6 della sentenza impugnata). Il secondo motivo è infondato, perché trattandosi di prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 2563/16), secondo quanto previsto anche per gli assegni in questione, da Cass.n. 17440 cit. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché a fronte di una specifica statuizione della Corte del merito, circa il termine di prescrizione (23.1.08, come detto), la difesa erariale, nel lamentarsi dell’omessa pronuncia sulla specifica provvidenza menzionata, non indica da dove si dovrebbe ricavare il dies a quo per la prescrizione della stessa. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto l’ amministrazione ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura in sede di merito, così da introdurre il fatto dell’ottenuto risarcimento del danno da parte del Pappalardo per la medesima vicenda, per la prima volta in sede di legittimità, proponendo una questione effettivamente nuova. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio disposto in dispositivo. L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5