CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 giugno 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale, evasione, falsità commesso dal privato in atto pubblico, ricettazione, truffa e sostituzione di persona; 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1 l'insussistenza degli elementi del reato di evasione: 1.1.2 la violazione dell'art. 482 cod. pen. in quanto era stata data rilevanza ad un documento grossolanamente falso; 1.1.3 la mancanza di elementi per ritenere l'imputata concorrente nel reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 6) e ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 7): 1.1.4 la violazione dell'art. 494 cod. pen. per avere considerato l'imputata concorrente anche nel reato di sostituzione di persona per i reati di cui ai capi 10, 11, 12 e 13; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente ai motivi di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099); nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi costitutivi del reato di evasione a pag. 24 vnr\\. della sentenza impugnata, quelli del reato di falso a pag.24, quelli delle truffe ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pagine 24 e 25, quelli dei reati di sostituzione di persona a pag.25 con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell