CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Venosa (Pz) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 3035/21 della Corte di appello di Bari del 22/09/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo, però, la pena alla misura finale di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 2.200,00 di multa in applicazione del principio stabilito da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 in ordine alla autonomia ed alla specificità della figura di reato in questione, che prescinde dalla classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto (nella fattispecie hashish e cocaina). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che con tre motivi di ricorso, sostanzialmente sovrapponibili, deduce vizi congiunti di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità riguardo al delitto di detenzione a fini di cessione delle sostanze stupefacenti, in quanto di lieve consistenza ponderale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto fondato su motivi non consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Tutte le doglianze formulate dalla ricorrente, infatti, per quanto evocanti i tradizionali vizi di legittimità e di motivazione, si svolgono quasi esclusivamente in linea di fatto, propugnando una diversa lettura delle risultanze probatorie preclusa nel giudizio di legittimità. Con il primo motivo, con il pretesto di una cattiva applicazione di una regola di esperienza, si censura in realtà la motivazione con cui la Corte di merito ha ribadito l'affermazione di responsabilità dell'imputata, oltre tutto in un contesto processuale in cui la materialità delle condotte non è stata mai contestata dalla difesa, essendo stata pacificamente ammessa dalla ricorrente e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in sede di convalida dell'arresto avvenuto in flagranza di reato. Altrettanto è a dirsi degli altri due motivi di censura, ambedue incentrati sulla pretesa incapacità del compendio probatorio (che non deve in questa sede essere ripercorso in dettaglio) a dimostrare la responsabilità dell'imputata in ordine alla figura di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Come, infatti, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, risulta estranea al perimetro del vizio di motivazione in sede di legittimità (ove non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante - su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo) ogni doglianza che investa la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quella che solleciti una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzi ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (tra molte e fra le più recenti v. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass