CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29075/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lombardi il 26/03/2001Goman [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/09/2025 della Corte d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi i ricorsi;lette le memorie nell’interesse dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Napolidel 24 settembre 2025, che ha confermato la precedente condanna del [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2021, in relazione al delitto di cui all’art.610 cod.pen.,emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La fattispecie originariamenteipotizzata era quella di cui all’art.629 cod.pen., derubricata già in primo grado inviolenza privata.In fatto, ai tre imputati era stato contestato di essere entrati, tutti e treassieme, all’interno di un esercizio commerciale e di avere costretto il titolare addiciamo noi o finisce male!», picchiando i pugni sul bancone e mostrando il pugnochiuso. Formalmente, nell’imputazione, non sono contestati né il concorso dipersone nel reato, né l’aggravante delle più persone riunite.Nelle more del giudizio di appello, era intervenuta la modifica normativaintrodotta con d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), con la qualeveniva introdotto il comma 3 dell’art.610 cod. pen., in forza del quale la fattispecieè divenuta procedibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano taluneaggravanti e, tra queste, quelle di cui all’art.339 cod.pen. All’atto del deposito delleconclusioni, gli imputati avevano sollevato un’eccezione in merito, rilevando chela fattispecie semplice contestata era divenuta procedibile a querela e, in difettodella condizione di procedibilità, sollecitavano una pronuncia di proscioglimento.La Corte territoriale ha rigettato la richiesta, ritenendo che, in fatto, fossecontestata la circostanza aggravante delle più persone riunite e che, pertanto, sidovesse procedere ex officio. Nel dispositivo, peraltro, ha confermato la sentenzadi primo grado, la quale aveva condannato per la fattispecie semplice dell’art.610cod.pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia,articolando più motivi d’impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con autonomo ricorso, ha dedotto un profilo di violazione dilegge in relazione all’art.597, comma 3, cod.proc.pen., con riferimento allaquestione attinente alla sussistenza, o meno, dell’aggravante delle più personeriunite.Poiché il giudice di primo grado aveva condannato gli imputati in relazioneall’ipotesi semplice dell’art.610 cod.pen., in difetto di un’impugnazione delPubblico ministero sul punto, su tale questione doveva ritenersi formato ilgiudicato, di talché la Corte d’appello non avrebbe potuto riconoscere, ex novo,l’aggravante.2.2. La questione attinente alla sussistenza dell’aggravante riconosciuta nel sologrado di appello viene sollevata anche dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottoun diverso profilo di diritto. Deducono un vizio di violazione di legge sostanziale eprocessuale con riferimento agli artt. 610 e 339 cod.pen. nonché art.521cod.proc.pen., ritenendo che sia stato violato il principio di correlazione tra accusae difesa. La Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto del difetto diprocedibilità sopravvenuto per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre2022 n.150, e avrebbe dovuto pronunciare la relativa formula di proscioglimento,non potendo ritenere sussistente un’aggravante che non era stata contestataneppure in fatto.2.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono altresì un vizio della motivazione conriferimento all’affermazione di responsabilità degli imputati. Ripercorrendo ilmedesimo materiale istruttorio e gli stessi elementi di fatto valorizzati dai giudicidel merito, propongono valutazioni e conclusioni differenti rispetto a quelleritenute dai giudici.3. Sono pervenute in cancelleria memorie dei difensori di tutti i ricorrenti conle quali insistono sulle ragioni dei ricorsi. Sono altresì pervenute memorie di replicaalle conclusioni del P.g. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Merita accoglimento il motivo di ricorso relativo al divieto di reformatio inpeius in difetto d’impugnazione da parte del Pubblico Ministero, con assorbimentodi ogni altro.2. Si osserva che la Corte d’appello, pur ritenendo che l’aggravante fossecontestata in fatto, avrebbe dovuto prendere atto che la medesima non era statariconosciuta in primo grado e, quindi, era stata implicitamente esclusa, di talché,in difetto di impugnazione da parte del Pubblico ministero, la medesima non potevaessere rivitalizzata in sede d’appello per farne discendere concreti effettipregiudizievoli a carico dell’imputato.L’art. 597, comma 3, cod.proc.pen., statuisce che , quando appellante è il soloimputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità,applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato peruna causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nérevocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare alfatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata lacompetenza del giudice di primo grado.La norma ha acquisito, nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità,valenza di principio generale e deve ritenersi applicabile anche al caso in cui ilgiudice del primo grado non abbia riconosciuto una circostanza aggravante; indifetto d’impugnazione da parte del Pubblico ministero, tale circostanzaaggravante non può essere riconosciuta dal giudice dell’appello, qualora dettoriconoscimento determini un concreto effetto peggiorativo per l’imputato; ciò inquanto tale facoltà non rientra nel potere d'ufficio della Corte di appello, previstodall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., di attribuire al fatto una diversa e piùgrave definizione giuridica. (Sez. 5, n. 31855 del 10/09/2025, Barra, Rv. 288581- 01).Nel caso che ci occupa l’aggravante, formalmente non contestata, in primogrado non ha prodotto effetti sul trattamento sanzionatorio, né di essa si è tenutoconto ai fini della procedibilità del reato (in quel momento procedibile d’ufficio);deve ritenersi pertanto che, implicitamente, il Tribunale l’abbia ritenuta nonsussistente. Se anche si dovesse ritenere (come ha ritenuto la Corte d’appello)che ve ne fosse una contestazione in fatto, va preso atto della circostanza che ilgiudice del primo grado ha ritenuto che la fattispecie fosse non aggravata e che,sul punto non vi è stata impugnazione da parte del Pubblico ministero.Il riconoscimento della circostanza aggravante in fase di appello ha comportatoconcreti effetti pregiudizievoli, in quanto ha consentito la procedibilità che,altrimenti, sarebbe stata esclusa; per tale motivo, in difetto d’impugnazione daparte dell’organo dell’accusa, costituisce un’indebita reformatio in peius e non puòessere operata.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, giacchè, indifetto dell’aggravante menzionata, il reato è divenuto procedibile a querela diparte e questa non risulta essere stata proposta.4. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eDilan [OSCURATO:PERSONA], relativi all’affermazione di responsabilità degli imputati e allacorrelazione tra contestazione e dispositivo di sentenza, devono ritenersiinammissibili, in quanto ripercorrono valutazioni di merito ragionevolmentemotivate dal giudice del merito.5. Alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, deve esseredisposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primogrado, in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto diquerela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché' l'azionepenale non poteva essere proseguita per difetto di querela.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]