CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26209/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con ordinanza in data 19novembre 2025, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con il qualeil Magistrato di Sorveglianza di Padova il 30 settembre 2025 ha dispostol’espulsione dal territorio nazionale di XXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 16,comma 5, d.lgs. 286 del 1998.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 19 d.gs. 286 del 1998 e 8 Cedu.Nel primo motivo la difesa rileva che le considerazioni espresse dal Tribunale sifonderebbero su di una travisata lettura dei presupposti applicativi dell’art. 19d.gs. 286 del 1998 in quanto la situazione in cui si trova il ricorrente, padre di unminore legalmente residente in Italia, avrebbe dovuto essere oggetto di specificae attenta valutazione poiché questa è equiparabile a quella espressamenteprevista dalla norma, avere un figlio di nazionalità italiana, che è ostativaall’espulsione. Sotto tale profilo, d’altro canto, tale interpretazione, peraltrocondivisa dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo la modifica pureeffettuata dal legislatore, è l’unica che appare coerente alla convenzione europeadei diritti dell’uomo che fa riferimento alla convivenza e non a diverse forme dirapporto. Nello stesso senso, d’altro canto, risulta quanto indicato da ultimo dallaCorte costituzionale con la sentenza nl. 73 del 2025 per cui il magistrato disorveglianza è tenuto a procedere a una valutazione concreta delle condizionipersonali e familiari del soggetto al fine di verificare che i diritti fondamentalidella persona detenuta siano tutelati, essendo precluso qualsivogliaautomatismo.2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 14, 16 e 19 d.lgs. 286 del1998. Nel secondo motivo la difesa rileva che la valutazione circa la pericolositàdel ricorrente si fonda su comportamenti privi di una effettiva e concretasussistenza, ciò soprattutto considerato che questi sono stati ritenuti addiritturaprevalenti rispetto alla peculiare situazione familiare del ricorrente, padre di unminorenne legittimamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4. In data 14 aprile è pervenuta in cancelleria una memoria con cui l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato di avere avanzato richiesta di revoca del decretodi espulsione all’Ufficio di Sorveglianza di Padova e che questa è stata respinta e,quindi, ha allegato i motivi posti a fondamento dell’impugnazione propostiavverso tale provvedimento e ha così evidenziato le ulteriori ragioni, lo status diapolide del ricorrente e la violazione dei diritti familiari dello stesso, per cuiinsiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nei due motivi del ricorso originario e nel secondo motivo indicato nellamemoria la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 14, 16 e 19 d.gs. 286 del 1998 e 8 Cedu. con specificoriferimento alla mancata considerazione della situazione in cui si trova ilricorrente, essere padre di un minore legalmente residente in Italia, che sarebbeequiparabile a quella espressamente prevista dalla norma, avere un figlio dinazionalità italiana, che è ostativa all’espulsione e, sotto altro profilo, quanto allaconclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la ritenuta sussistenza dellapericolosità del ricorrente.Le doglianze sono infondate.Il Tribunale, che pure ha riconosciuto e considerato che il figlio minorerisiede legittimamente in Italia e come tale situazione sia equiparata dallagiurisprudenza di legittimità alla causa ostativa espressamente prevista dall’art.19 d.lgs. 298 del 1998, si è comunque conformata ai principi enucleati da questaCorte e la conclusione risulta corretta anche alla luce della recente sentenza dellaCorte cost. n. 73 del 2025 (da ultimo Sez. 1, n. 23930 del 03/04/2026, Jouni,n.m. alla quale si rinvia anche per la compiuta e attenta analisi in questacontenuta e, tra le tante, Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 –01).Il giudice della sorveglianza, infatti, con lo specifico riferimento ai numerosireati commessi e alle pregresse condanne, nonché alla condotta carcerariatenuta, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi sui quali ha fondato ilgiudizio in termini di pericolosità sociale del soggetto e come questa risultiprevalente rispetto alla situazione che determina il legame con il territorioitaliano e tale conclusione, in assenza di evidenti vizi logici, non è sindacabile inquesta sede.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle considerazionicontenute nel primo motivo della memoria pervenuta quanto alla preclusioneall’espulsione che deriverebbe dallo status di apolide del ricorrente.Sul punto specifico, infatti, si deve ribadire quanto recentemente evidenziatodalla giurisprudenza di questa Corte per cui, in assenza del necessario epreventivo accertamento, da effettuarsi sulla base della legislazione diriferimento, che la persona sia priva di cittadinanza nello stato con il quale ilsoggetto abbia avuto o abbia un legame giuridicamente rilevante, non opera ildivieto sancito dall’art. 31 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], che, comunque,consente l’espellibilità di un apolide nei casi di documentata sussistenza deimotivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.Ciò in quanto l’estensione all’apolide di fatto recentemente riconosciuta daSez. 1, n. 16489 del 19/06/2019, Rv. 654549 non è esportabile all'istitutoall'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998 perché talepronuncia è stata resa con riferimento all'impugnazione proposta dallo stranieroavverso un decreto prefettizio di espulsione e, comunque, presupponendo comeeffettuato l'accertamento della qualità di apolide di fatto, che nella specie non èstata oggetto di alcuna deduzione in sede di reclamo e che ora risultameramente asserita sulla base dell’indicazione di due stati di nascita, la Tunisia eil Marocco (Sez. 1, n. 7458 del 11/02/2020, Vuruna, Rv. 278073 – 01).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.