CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21819/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il decreto dei Tribunale di Lecce del 29.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 29.11.2021 il Tribunale di Lecce, provvedendo sulla istanza proposta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per durata di un anno, ha autorizzato il predetto Carrozzo ad allontanarsi dal Comune di residenza per recarsi al lavoro presso la ditta OLD Auto di [OSCURATO:PERSONA] sita in Comune di [OSCURATO:PERSONA] come disposto nel provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Carrozzo lamentando violazione dì legge e vizio di motivazione: rileva come il legislatore abbia disciplinato la interferenza tra misura di prevenzione e misure detentive stabilendo, all'art. 14, comma 2ter, del D. Lg.vo 159 del 2011, che la misura della sorveglianza speciale di PS rimanga sospesa nel periodo di detenzione per espiazione della pena; segnala che, nel caso di specie, il Carrozzo sta espiando una pena definitiva ed è stato sottoposto, in data 6.10.2021, alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai [OSCURATO:PERSONA] con la prescrizione di recarsi al lavoro e di seguire il programma terapeutico presso il SERD di Manduria a decorrere dal 14.10.2021; aggiunge che in data 17.11.2021 gli era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza sicché il giorno 18.11.2021 era stata avanzata istanza di sospensione della esecuzione della misura di prevenzione ed istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione a spostarsi dal luogo di residenza per svolgere attività lavorativa e frequentare il SERD di Manduria; rileva che, con provvedimento del 29.11.2021, il Tribunale di Lecce aveva respinto l'istanza "attesa la compatibilità tra le due misure" affermata in contrasto con il dato normativo; 6. il PG ha trasmesso la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso: richiamata la giurisprudenza della S.C. in ordine ai presupposti per la sospensione (o il differimento) della misura di prevenzione personale adottata in pendenza di un titolo custodiale o definitivo, rileva che nel caso di specie il ricorso lamenta una incompatibilità "di principio" a prescindere dalle concrete modalità esecutive delle due diverse misure in realtà inesistente dal momento che il giudice della prevenzione ha autorizzato il Carrozzo ad allontanarsi dal Comune di residenza per motivi di lavoro rendendo possibile anche la frequentazione del SERD; aggiunge che il ricorso non individua ulteriori e diversi profili di incompatibilità sicché il differimento della applicazione della misura di prevenzione finirebbe per pregiudicare lo stesso ricorrente che, in tal modo, avrebbe invece l'opportunità di adempiere all'una ed all'altra contemporaneamente; 7. la difesa del Carrozzo ha trasmesso motivi nuovi e memoria difensiva: segnala che la contemporanea applicazione della misura di prevenzione e dell'affidamento in prova sta causando al Carrozzo una serie di problemi essendo stato da ultimo tratto in arresto per il reato di cui all'art. 75 D. Lg.vo 159 del 2011, misura che veniva inaspettatamente convalidata dal GIP che pur lo ha rimesso in libertà non ritenendo esistenti gli indizi del reato provvisoriamente ascrittogli; sottolinea, peraltro, come le due misure evochino due giudizi difformi in punto di pericolosità e siano risultate in concreto non conciliabili nella loro applicazione contestuale; 8. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 9.1 Con decreto del 17.11.2021 il Tribunale di Lecce aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Residenza (Avetrana). 9.2 II giorno 18.11.2021 il difensore del Carrozzo aveva chiesto "... che venga sospesa l'esecutività e/o operatività della misura di prevenzione ..." (cfr., dalla istanza) segnalando che "... il Carrozzo svolge regolarmente attività lavorativa fuori dal Comune di residenza e frequenta abitualmente il SERD di Manduria, è persona sottoposta alla misura alternativa alla detenzione dell'Affidamento in Prova ai S.S. per espiazione di pena definitiva ..."; aveva quindi invocato il principio generale secondo cui l'espiazione di pene detentive (anche in forma alternativa alla detenzione) prevalgano sull'attuazione dlela misura di prevenzione" sollecitando, perciò, la sospensione o il differimento della misura di prevenzione. 9.3 II Tribunale, nel provvedere sulla istanza difensiva, ha osservato che "... il Carrozzo, oltre alla misura di prevenzione, siccome in espiazione di pena definitiva, è altresì sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto con decreto 6.10.2021" ed ha tuttavia ritenuto che "... fra le due misure non è incompatibilità onde le stesse possono trovare contemporanea attuazione". Ha dunque ritenuto la richiesta meritevole di accoglimento ed ha autorizzato il Carrozzo ad assentarsi dal Comune di residenza per recarsi al lavoro presso la ditta OLD Auto di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] "... alla stregua di quanto disposto nel provvedimento di affidamento in prova ai [OSCURATO:PERSONA]". 10. La difesa, a fronte del provvedimento adottato dal Tribunale, e come correttamente segnalato dal PG, insiste sulla incompatibilità "genetica" tra la misura di prevenzione e quella (para)detentiva, trascurando tuttavia la costante giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha avuto modo di chiarire che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è compatibile con la sottoposizione del soggetto ad una misura alternativa alla detenzione, quale l'affidamento in prova al servizio sociale sicché le due misure possono essere eseguite contemporaneamente (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 45277 del 10/10/2013, Grillo, Rv. 257478; Sez. 6, Sentenza n. 10931 del 01/02/2017, D'Antoni, Rv. 270494; Sez. 1, Sentenza n. 3681 del 18/01/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235798; Sez. 1, Sentenza n. 27667 del 17/05/2013, Currao, Rv. 256778; Sez. 5, Sentenza n. 8119 del 19/11/2003, Tusa, Rv. 228771). 11. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro