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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13911/2026

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ore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1562 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocatoGIOVANNI BRUNO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 80/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 18/01/2025 R.G.N. 1329/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, hacondannato la VM Carni di [OSCURATO:PERSONA] co. s.a.s. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore somma di€ 59.733,98 per il lavoro straordinario svolto dallo stesso qualeautista di mezzi di trasporto, oltre accessori e due terzi dellespese di lite.2.

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione diinammissibilità dell’appello sollevata dalla società,argomentando: «Emerge, infatti, dal tenore delle censure comesopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite aprecisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntualeall'impianto argomentativo della sentenza impugnata esoddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenzaconsolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchérestino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto sucui è fondata l'impugnazione».3.

La Corte territoriale, poi, sulla base delle testimonianzeraccolte in primo grado, ha ritenuto che fossero «idonee adimostrare che nel corso del rapporto e non solo nel limitatoperiodo cui si riferiscono i dischi cronotachigrafi prodotti dalricorrente, quest’ultimo ha espletato lavoro straordinario,osservando un orario giornaliero dalle 2.30 alle 16 il lunedìmercoledì e venerdì nonché un orario giornaliero dalle 2.30 alle14 e dalle14.30 alle 20 il martedì e il giovedì».Ha quindi quantificato le somme dovute dalla datrice di lavoro amezzo di CTU.Numero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/20264.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricNourmseoro dli ara ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026soccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.5.

La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.6.

La ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiederela decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi,instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hanno comunicatomemorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., criticando la statuizione dellaCorte territoriale circa l’ammissibilità dell’appello, che nonindicava le parti del provvedimento che intendeva impugnare néle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto.La censura è inammissibile.Come insegnano le Sezioni unite -impropriamente richiamate inmemoria dalla ricorrente- neanche nell’ipotesi di errores inprocedendo «viene meno l'onere per la parte di rispettare ilprincipio di autosufficienza del ricorso, da intendere come uncorollario del requisito della specificità dei motivid'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntualidisposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369,comma 2, n. 4, c.p.c.; sicché l’esame diretto degli atti che lacorte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegliNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Data pubblicazione 13/05/2026indicato ed allegato» (Cass., Sez.

Un., n. 8077/2012).E’ stato ribadito che questa Corte, «allorquando sia denunciatoun error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il poteredi esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessarioche la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti ecaratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e,quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga,per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazionie i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazioneprocessuale.

Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminaredirettamente gli atti processuali non significa che la medesimadebba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parteindicarli» (Cass., Sez.

Un., n. 5640/2019).In conformità è stato diffusamente argomentato che, pure in talicasi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quellaconcernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini incui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando siastata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventapossibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e,dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione,la Corte di cassazione può e deve procedere direttamenteall'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n.18/2015; Cass. n. 18037/2014, con la giurisprudenza ivicitata); precisamente l'esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice dilegittimità ove sia denunciato un error in procedendo,presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità,riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti adindividuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizioprocessuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senzaNumero registro generale 11262/2025compiere generali verifiche degli atti, il controllo del correttoN umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026svolgersi dell'iter processuale (Cass. n. 19410/2015; Cass. n.Data pubblicazione 13/05/202611738/2016; Cass. n. 23834/2019).In particolare, nel caso di censure che riguardino la denunciatagenericità dei motivi di appello si è ritenuta condizione diammissibilità del ricorso l'indicazione dell'impianto specifico deimotivi di appello formulati dalla controparte ed asseritamenteaffetti da nullità (Cass. n. 86/2012; Cass. n. 12664/2012; Cass.n. 20924/2019; Cass. n. 29495/2020), non essendo sufficienteun generico rinvio all'atto di appello (cfr. Cass. n. 23420 del2011; Cass. n. 20405/2006; Cass. n. 6225/2005; Cass. n.973/2004), quanto meno illustrandone il contenuto rilevante,onde consentire a questa Corte di delibare il lamentato vizioprocessuale; si è così ritenuto che, pur non risultandoindispensabile la trascrizione del motivo, è tuttavia necessarioche «il suo contenuto sia sufficientemente determinato in mododa renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita unaspecifica indicazione, tale da consentirne l'individuazionenell'ambito dell'atto di appello» (Cass. n. 11325/2023), incoerenza con l’assunto secondo cui «il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi», non risulti violato «laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure» (Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; inconformità, da ultimo, Cass n. 183/2025).L’apprezzamento dei requisiti di «contenuto-forma», impostiper la redazione del ricorso per cassazione, risulta funzionale alruolo nomofilattico della Suprema Corte e, ove non intesi insenso eccessivamente formalistico, non si pongono in contrastocon la giurisprudenza della Corte E.D.U. (sent. 15 settembreNumero registro generale 11262/20252016, in causa Trevisanato c/ Italia; sent. 31 marzo 2021, neNl umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026caso Oorzhak c.

Russia), la quale ha affermato il basilareData pubblicazione 13/05/2026principio della piena legittimità di un sistema, anche rigoroso, direquisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per laredazione dei ricorsi introduttivi, il quale non solo non viola l'art.6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilatticodella Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valorifondamentali della certezza del diritto e della buonaamministrazione della giustizia (cfr. Cass. n. 41796/2021).Sull’assunto che il diritto di accedere al giudice di ultima istanzanon è assoluto e che, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi,gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendoprevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organigiurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano ilprocesso (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 30996/2017), non haapportato innovazioni la sentenza della Corte di Strasburgo del29 ottobre 2021, Succi ed altri c.

Italia, pure richiamata inmemoria da parte ricorrente, dovendosi escludere che, ancheper il tramite di una difesa tecnica, la quale richiede un adeguatogrado di specializzazione, il ricorrente in cassazione non siaposto in grado di percepire il significato e le implicazioni di detteregole, coerenti con la natura di impugnazione a critica limitatae con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processosostanzialmente privo di momenti di istruzione (cfr. Cass. n.37355/2021; Cass. n. 8117/2022; Cass. n. 8034/2022; Cass.n. 7264/2022; Cass. n. 6152 del 2022).Proprio avuto riguardo alle deduzioni concernentil’inammissibilità dell’appello fatte valere col ricorso percassazione, è stato affermato il principio secondo cui «il direttoesame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur semprel'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principioNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.pN.cum.,e roc hdi era ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026deve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire altempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza» (in termini, Cass. n. 3612/2022).L’orientamento è in linea con quanto ribadito dalla Corte CEDU,sentenza 23 aprile 2024, Patricolo e altri c.

Italia, proprio avutoriguardo al giudizio di cassazione italiano.La pronuncia statuisce: «il diritto di accesso ai tribunali non èassoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sonoimplicitamente ammessi perché il diritto di accesso per suastessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sottoquesto profilo gode di un certo margine di discrezionalità»; inparticolare, quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto diaccesso alla giustizia dei ricorrenti, la stessa Corte ha ritenutoche, dato il carattere particolare del ruolo della Corte dicassazione, che si limita a verificare la corretta applicazionedella legge, può essere ammesso che le procedure seguite dallaSuprema Corte siano più formali, ove le parti sonorappresentate da avvocati specializzati iscritti all’Albo digiurisdizioni superiori, aggiungendo che, nella specie, il ricorsodinanzi alla Corte di cassazione era stato proposto dopo che lerichieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale diprimo grado e da una Corte di appello entrambi dotati di pienaNumero registro generale 11262/2025giurisdizione (cfr. Cass. n. Cass. n. 11219/2026; Cass. nN. umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/202611571/2026).Data pubblicazione 13/05/2026Ciò posto, nonostante la richiamata, costante, giurisprudenza dilegittimità formatasi sull’art. 366 c.p.c., la difesa tecnica di partericorrente, senza confrontarsi con essa, nello scarno motivo diricorso, in alcun modo sintetizza o riproduce l’impugnazioneavversa, di cui lamenta, apoditticamente e assertivamente, lagenericità.In ogni caso, poi, come pure rilevato in sede di proposta ex art.380-bis c.p.c., la sentenza impugnata sul punto è coerente conl’insegnamento delle Sezioni unite n. 27199/2017 le quali hannoconsiderato, in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, come, per superare il vaglio di ammissibilitàdell’appello, non «occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado», risultandosufficiente che l’impugnazione contenga «una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze»; alcontrario, chi ricorre opina che l’appello sarebbe inammissibileove siano omesse le parti del provvedimento che si intendaimpugnare ovvero non vengano indicate le modifiche richiestealla ricostruzione dei fatti, secondo teoriche disattese dalprecedente delle Sezioni unite citato.2.

Il secondo motivo testualmente denuncia in rubrica:«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360c.p.c. n. 3.

Travisamento della prova in relazione agli artt. 116c.p.c. e 2108-2697 c.c.».Numero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Si contesta l’idoneità delle prove testimoniali espleNtuamteero di ara ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026supportare le allegazioni del lavoratore e si deducel’inverosimiglianza dell’orario di lavoro come accertato dallaCorte territoriale.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti e che, nella specie, neancheviene adeguatamente prospettato.Nel motivo in scrutinio la parte ricorrente, lungi dall’individuaregli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale,nella sostanza viene a criticare l’accertamento di merito qualecompiuto dai giudici d’appello, avuto riguardo a ciò cherappresenta, inevitabilmente, una quaestio facti, e cioè laNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026prestazione o meno di lavoro straordinario nella concNruemteeroz dzi ara ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026della vicenda storica.Ciò è conclamato non solo dal riferimento nella doglianza alledeposizioni testimoniali, che compete al dominio del giudice delmerito valutare, ma anche dalla impropria denuncia diviolazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Avuto riguardo alla prima disposizione vale ribadire (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 20867/2020) che la violazione dell'art. 116 c.p.c. èriscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore, oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invecedichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; mentre, laddove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte findalle sentenze del 2014 già citate.Quanto all'art. 2697 c.c., la violazione di detta disposizione ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.Numero registro generale 11262/202515107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; CassN. umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026n. 26739/2024).Data pubblicazione 13/05/2026Nel caso all’attenzione del Collegio, la Corte territoriale non haaffatto invertito gli oneri probatori, ma, in linea con lagiurisprudenza di legittimità, ha addossato al lavoratore l’oneredi dimostrare lo svolgimento della prestazione oltre l’orarionormale ed ha ritenuto tale onere assolto.Il motivo, sostanzialmente, tende a contestare taleconvincimento, sollecitando un sindacato estraneo al perimetrodel controllo di legittimità di questa Corte Suprema, ancheal di fuori dei limiti stabiliti da Cass., Sez.

Un., n. 5792/2024.Infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale; censure nella specie non adeguatamenteformulate.La pronuncia citata chiarisce, poi, che, «se si ammettesse laricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova,[…], rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significatoche ad esso è riconosciuto (cfr. Cass.

SS.UU. n. 20867 del2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbeverso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisioneNumero registro generale 11262/2025impugnata, ma sull’intero compendio delle “carte” processualiN, umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppureData pubblicazione 13/05/2026ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma loespanderebbe assai di più», assegnando «alla Corte dicassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito».Infine, circa la pretesa nullità della sentenza per radicaleanomalia motivazionale rilevante ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c., lastessa è dedotta solo in memoria e, come tale, risultainammissibile, atteso che la funzione della memoria di cui all'art.380 bis, comma 2, c.p.c., - al pari della memoria previstadall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustraree chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamenteenunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n.30760/2018; tra le altre: Cass. n. 17893/2020; Cass. n.24007/2017; Cass. n. 26332/2016).3.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizioneanticipata e che il giudizio viene definito in conformità allaproposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., comeprevisto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio,ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsionelegale (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 36069/2023).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiNumero registro generale 11262/2025presupposti processuali per il versamento, da parte deNl umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Data pubblicazione 13/05/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarionella misura del 15%, da distrarsi; condanna altresì partericorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamentodella somma di euro 3.000,00 in favore di parte controricorrentee, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1562 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocatoGIOVANNI BRUNO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 80/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 18/01/2025 R.G.N. 1329/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Data pubblicazione 13/05/20261. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata,in parziale riforma della pronuncia di primo grado, hacondannato la VM Carni di [OSCURATO:PERSONA] co. s.a.s. alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore somma di€ 59.733,98 per il lavoro straordinario svolto dallo stesso qualeautista di mezzi di trasporto, oltre accessori e due terzi dellespese di lite.2. La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione diinammissibilità dell’appello sollevata dalla società,argomentando: «Emerge, infatti, dal tenore delle censure comesopra sinteticamente riportate, che esse, in quanto riferite aprecisi passaggi motivazionali, prospettano una critica puntualeall'impianto argomentativo della sentenza impugnata esoddisfano il requisito di specificità, che per giurisprudenzaconsolidata può prescindere da qualsiasi rigore di forme purchérestino esattamente precisate le ragioni di fatto e di diritto sucui è fondata l'impugnazione».3. La Corte territoriale, poi, sulla base delle testimonianzeraccolte in primo grado, ha ritenuto che fossero «idonee adimostrare che nel corso del rapporto e non solo nel limitatoperiodo cui si riferiscono i dischi cronotachigrafi prodotti dalricorrente, quest’ultimo ha espletato lavoro straordinario,osservando un orario giornaliero dalle 2.30 alle 16 il lunedìmercoledì e venerdì nonché un orario giornaliero dalle 2.30 alle14 e dalle14.30 alle 20 il martedì e il giovedì».Ha quindi quantificato le somme dovute dalla datrice di lavoro amezzo di CTU.Numero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/20264. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricNourmseoro dli ara ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026soccombente con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimato.5. La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.6. La ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiederela decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; è stato, quindi,instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hanno comunicatomemorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., criticando la statuizione dellaCorte territoriale circa l’ammissibilità dell’appello, che nonindicava le parti del provvedimento che intendeva impugnare néle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto.La censura è inammissibile.Come insegnano le Sezioni unite -impropriamente richiamate inmemoria dalla ricorrente- neanche nell’ipotesi di errores inprocedendo «viene meno l'onere per la parte di rispettare ilprincipio di autosufficienza del ricorso, da intendere come uncorollario del requisito della specificità dei motivid'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntualidisposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369,comma 2, n. 4, c.p.c.; sicché l’esame diretto degli atti che lacorte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegliNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Data pubblicazione 13/05/2026indicato ed allegato» (Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).E’ stato ribadito che questa Corte, «allorquando sia denunciatoun error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il poteredi esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessarioche la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti ecaratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e,quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga,per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazionie i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazioneprocessuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminaredirettamente gli atti processuali non significa che la medesimadebba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parteindicarli» (Cass., Sez. Un., n. 5640/2019).In conformità è stato diffusamente argomentato che, pure in talicasi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quellaconcernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini incui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando siastata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventapossibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e,dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione,la Corte di cassazione può e deve procedere direttamenteall'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n.18/2015; Cass. n. 18037/2014, con la giurisprudenza ivicitata); precisamente l'esercizio del potere di diretto esamedegli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice dilegittimità ove sia denunciato un error in procedendo,presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità,riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti adindividuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizioprocessuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senzaNumero registro generale 11262/2025compiere generali verifiche degli atti, il controllo del correttoN umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026svolgersi dell'iter processuale (Cass. n. 19410/2015; Cass. n.Data pubblicazione 13/05/202611738/2016; Cass. n. 23834/2019).In particolare, nel caso di censure che riguardino la denunciatagenericità dei motivi di appello si è ritenuta condizione diammissibilità del ricorso l'indicazione dell'impianto specifico deimotivi di appello formulati dalla controparte ed asseritamenteaffetti da nullità (Cass. n. 86/2012; Cass. n. 12664/2012; Cass.n. 20924/2019; Cass. n. 29495/2020), non essendo sufficienteun generico rinvio all'atto di appello (cfr. Cass. n. 23420 del2011; Cass. n. 20405/2006; Cass. n. 6225/2005; Cass. n.973/2004), quanto meno illustrandone il contenuto rilevante,onde consentire a questa Corte di delibare il lamentato vizioprocessuale; si è così ritenuto che, pur non risultandoindispensabile la trascrizione del motivo, è tuttavia necessarioche «il suo contenuto sia sufficientemente determinato in mododa renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita unaspecifica indicazione, tale da consentirne l'individuazionenell'ambito dell'atto di appello» (Cass. n. 11325/2023), incoerenza con l’assunto secondo cui «il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificitàdei motivi», non risulti violato «laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure» (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; inconformità, da ultimo, Cass n. 183/2025).L’apprezzamento dei requisiti di «contenuto-forma», impostiper la redazione del ricorso per cassazione, risulta funzionale alruolo nomofilattico della Suprema Corte e, ove non intesi insenso eccessivamente formalistico, non si pongono in contrastocon la giurisprudenza della Corte E.D.U. (sent. 15 settembreNumero registro generale 11262/20252016, in causa Trevisanato c/ Italia; sent. 31 marzo 2021, neNl umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026caso Oorzhak c. Russia), la quale ha affermato il basilareData pubblicazione 13/05/2026principio della piena legittimità di un sistema, anche rigoroso, direquisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per laredazione dei ricorsi introduttivi, il quale non solo non viola l'art.6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo nomofilatticodella Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valorifondamentali della certezza del diritto e della buonaamministrazione della giustizia (cfr. Cass. n. 41796/2021).Sull’assunto che il diritto di accedere al giudice di ultima istanzanon è assoluto e che, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi,gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendoprevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organigiurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano ilprocesso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 30996/2017), non haapportato innovazioni la sentenza della Corte di Strasburgo del29 ottobre 2021, Succi ed altri c. Italia, pure richiamata inmemoria da parte ricorrente, dovendosi escludere che, ancheper il tramite di una difesa tecnica, la quale richiede un adeguatogrado di specializzazione, il ricorrente in cassazione non siaposto in grado di percepire il significato e le implicazioni di detteregole, coerenti con la natura di impugnazione a critica limitatae con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processosostanzialmente privo di momenti di istruzione (cfr. Cass. n.37355/2021; Cass. n. 8117/2022; Cass. n. 8034/2022; Cass.n. 7264/2022; Cass. n. 6152 del 2022).Proprio avuto riguardo alle deduzioni concernentil’inammissibilità dell’appello fatte valere col ricorso percassazione, è stato affermato il principio secondo cui «il direttoesame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur semprel'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principioNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.pN.cum.,e roc hdi era ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026deve essere modulato, in conformità alle indicazioni dellasentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altric/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzatidalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo disemplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire altempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte adun organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessasostanza» (in termini, Cass. n. 3612/2022).L’orientamento è in linea con quanto ribadito dalla Corte CEDU,sentenza 23 aprile 2024, Patricolo e altri c. Italia, proprio avutoriguardo al giudizio di cassazione italiano.La pronuncia statuisce: «il diritto di accesso ai tribunali non èassoluto bensì può essere sottoposto a limiti: essi sonoimplicitamente ammessi perché il diritto di accesso per suastessa natura esige di essere disciplinato dallo Stato che sottoquesto profilo gode di un certo margine di discrezionalità»; inparticolare, quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto diaccesso alla giustizia dei ricorrenti, la stessa Corte ha ritenutoche, dato il carattere particolare del ruolo della Corte dicassazione, che si limita a verificare la corretta applicazionedella legge, può essere ammesso che le procedure seguite dallaSuprema Corte siano più formali, ove le parti sonorappresentate da avvocati specializzati iscritti all’Albo digiurisdizioni superiori, aggiungendo che, nella specie, il ricorsodinanzi alla Corte di cassazione era stato proposto dopo che lerichieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale diprimo grado e da una Corte di appello entrambi dotati di pienaNumero registro generale 11262/2025giurisdizione (cfr. Cass. n. Cass. n. 11219/2026; Cass. nN. umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/202611571/2026).Data pubblicazione 13/05/2026Ciò posto, nonostante la richiamata, costante, giurisprudenza dilegittimità formatasi sull’art. 366 c.p.c., la difesa tecnica di partericorrente, senza confrontarsi con essa, nello scarno motivo diricorso, in alcun modo sintetizza o riproduce l’impugnazioneavversa, di cui lamenta, apoditticamente e assertivamente, lagenericità.In ogni caso, poi, come pure rilevato in sede di proposta ex art.380-bis c.p.c., la sentenza impugnata sul punto è coerente conl’insegnamento delle Sezioni unite n. 27199/2017 le quali hannoconsiderato, in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, come, per superare il vaglio di ammissibilitàdell’appello, non «occorra l’utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado», risultandosufficiente che l’impugnazione contenga «una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze»; alcontrario, chi ricorre opina che l’appello sarebbe inammissibileove siano omesse le parti del provvedimento che si intendaimpugnare ovvero non vengano indicate le modifiche richiestealla ricostruzione dei fatti, secondo teoriche disattese dalprecedente delle Sezioni unite citato.2. Il secondo motivo testualmente denuncia in rubrica:«Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360c.p.c. n. 3. Travisamento della prova in relazione agli artt. 116c.p.c. e 2108-2697 c.c.».Numero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Si contesta l’idoneità delle prove testimoniali espleNtuamteero di ara ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026supportare le allegazioni del lavoratore e si deducel’inverosimiglianza dell’orario di lavoro come accertato dallaCorte territoriale.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione dinorma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, inrelazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicataquando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non sidoveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioèapplicata a fattispecie non esattamente comprensibile nellanorma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsaapplicazione di una norma di diritto presuppone la mediazionedi una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che èstata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove sicritichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultantedalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operativitàdell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attrattainevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente exart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempoper tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancoraoggetto di contestazione tra le parti e che, nella specie, neancheviene adeguatamente prospettato.Nel motivo in scrutinio la parte ricorrente, lungi dall’individuaregli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale,nella sostanza viene a criticare l’accertamento di merito qualecompiuto dai giudici d’appello, avuto riguardo a ciò cherappresenta, inevitabilmente, una quaestio facti, e cioè laNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026prestazione o meno di lavoro straordinario nella concNruemteeroz dzi ara ccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026della vicenda storica.Ciò è conclamato non solo dal riferimento nella doglianza alledeposizioni testimoniali, che compete al dominio del giudice delmerito valutare, ma anche dalla impropria denuncia diviolazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Avuto riguardo alla prima disposizione vale ribadire (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020) che la violazione dell'art. 116 c.p.c. èriscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore, oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invecedichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento; mentre, laddove si deduca che il giudice hasolamente male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenzadei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte findalle sentenze del 2014 già citate.Quanto all'art. 2697 c.c., la violazione di detta disposizione ècensurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosseonerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e noninvece laddove oggetto di censura sia la valutazione che ilgiudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.Numero registro generale 11262/202515107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; CassN. umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026n. 26739/2024).Data pubblicazione 13/05/2026Nel caso all’attenzione del Collegio, la Corte territoriale non haaffatto invertito gli oneri probatori, ma, in linea con lagiurisprudenza di legittimità, ha addossato al lavoratore l’oneredi dimostrare lo svolgimento della prestazione oltre l’orarionormale ed ha ritenuto tale onere assolto.Il motivo, sostanzialmente, tende a contestare taleconvincimento, sollecitando un sindacato estraneo al perimetrodel controllo di legittimità di questa Corte Suprema, ancheal di fuori dei limiti stabiliti da Cass., Sez. Un., n. 5792/2024.Infatti, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - chericorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedionell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddovericorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360,n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale; censure nella specie non adeguatamenteformulate.La pronuncia citata chiarisce, poi, che, «se si ammettesse laricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova,[…], rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significatoche ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbeverso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisioneNumero registro generale 11262/2025impugnata, ma sull’intero compendio delle “carte” processualiN, umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppureData pubblicazione 13/05/2026ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma loespanderebbe assai di più», assegnando «alla Corte dicassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito».Infine, circa la pretesa nullità della sentenza per radicaleanomalia motivazionale rilevante ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c., lastessa è dedotta solo in memoria e, come tale, risultainammissibile, atteso che la funzione della memoria di cui all'art.380 bis, comma 2, c.p.c., - al pari della memoria previstadall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustraree chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamenteenunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n.30760/2018; tra le altre: Cass. n. 17893/2020; Cass. n.24007/2017; Cass. n. 26332/2016).3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo, con attribuzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si èdichiarato antistatario.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizioneanticipata e che il giudizio viene definito in conformità allaproposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., comeprevisto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr.Cass., Sez. Un., n. 10955/2024), non ravvisando, il Collegio,ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsionelegale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36069/2023).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deiNumero registro generale 11262/2025presupposti processuali per il versamento, da parte deNl umero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Data pubblicazione 13/05/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarionella misura del 15%, da distrarsi; condanna altresì partericorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamentodella somma di euro 3.000,00 in favore di parte controricorrentee, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dellasomma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 11262/2025Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 13911/2026Data pubblicazione 13/05/2026