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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 29426/2026

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della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazionedella legge penale in relazione agli artt. 99 comma quarto e 62 bis cod. pen., èindeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto dasufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzionidifensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sullamotivata maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del prevenuto, fondante ilriconoscimento della contestata recidiva ed il relativo inasprimentosanzionatorio);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazionedella legge penale in relazione agli artt. 99 comma quarto e 62 bis cod. pen., èindeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto dasufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzionidifensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sullamotivata maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del prevenuto, fondante ilriconoscimento della contestata recidiva ed il relativo inasprimentosanzionatorio);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29426/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris