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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29715/2026

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di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 12 novembre 2025 la Corte d’appello di Torinoconfermava la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Torino conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati dirapina pluriaggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali e condannato alle pene di legge.In particolare, all’imputato era stato contestato di essersi impossessato, inconcorso con altro soggetto rimasto ignoto, di beni (denaro e preziosi) diproprietà delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] JonathanNezar, introducendosi nell’appartamento delle vittime dopo aver affermato diessere un militare della guardia di finanza e di dover notificare un atto, echiedendo di utilizzare il bagno mentre il correo rimasto ignoto minacciava lepersone offese con una pistola giocattolo, per poi, insieme al correo, colpire concalci e pugne le predette nel tentativo di immobilizzarle, impadronendosi infinedei detti beni; al [OSCURATO:PERSONA] è anche contestato di avere spintonato e colpito,durante la fuga per le scale, gli agenti operanti nel frattempo intervenuti, e diavere cagionato lesioni personali ai medesimi e alle persone offese.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.Assumeva che la motivazione del provvedimento impugnato risultavamanifestamente illogica nella parte in cui la Corte d’appello aveva ritenutodifformità fra le versioni fornite dalle stesse erano dovute al tempo trascorsodai fatti e alla fisiologica fallibilità della memoria e che fosse anche fisiologicoche alcune circostanze fossero state riferite non nell’immediatezza dei fatti masuccessivamente.Deduceva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] si era contraddetto inrelazione alla sua pregressa conoscenza con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (del quale ilricorrente, successivamente al suo arresto, aveva fornito le generalità nel corsodell’interrogatorio), e che il fatto che i due si conoscessero contraddiceva laversione dei fatti offerta dalle vittime secondo la quale si sarebbe trattato diun’aggressione ad opera di sconosciuti.Assumeva che risultava anche incongruente il fatto che il ricorrente, dopoessersi qualificato come militare della Guardia di Finanza, avesse chiesto diutilizzare il bagno, in tal modo interrompendo il sostegno che avrebbe dovutodare costantemente al complice.Osservava anche che il ricorrente, che parlava esclusivamente la linguafrancese, nel chiedere di utilizzare il bagno, aveva utilizzato il termine“toelette”, ciò che avrebbe dovuto insospettire le persone offese in relazionealla dichiarata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell’ordine italiane.Deduceva, inoltre, che risultava illogica la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aperto il portone d’ingresso al palazzo dove abitava a due soggetti che sierano qualificati quali semplici addetti alle notifiche, avendo i medesimiesplicitato, secondo il racconto del [OSCURATO:PERSONA], la loro appartenenza alla Guardia diAssumeva che la persona offesa aveva reso (peraltro, inspiegabilmente, nonnell’immediatezza dei fatti) una versione dei fatti incongrua nella parte in cuiaveva riferito che mentre il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in bagno il [OSCURATO:PERSONA], puntandoglicontro una pistola, gli aveva chiesto di consegnargli “gli otto Rolex e 40.000euro”, senza spiegare le ragioni per le quali l’autore del reato era stato in gradodi formulare una richiesta così specifica.Osservava inoltre che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratonon nell’immediatezza ma solo in un secondo momento che il [OSCURATO:PERSONA], dopoessere uscito dal bagno, aveva indossato i guanti.Deduceva, peraltro che fra le dichiarazioni rese dalla persona offesa SavoiaCorrado e quelle rese dal figlio [OSCURATO:PERSONA] vi erano significative discrasie,con particolare riguardo al fatto che il primo aveva affermato che nell’occorsogli imputati non avevano interloquito fra loro e che il secondo, diversamente,aveva dichiarato che i due colloquiavano in lingua francese.Richiamava anche quanto dichiarato dalle vittime in relazione al fatto che idue imputati avevano tentato di fare accesso all’appartamento anche qualchemese prima, senza riuscirvi, così che si erano allontanati lasciando davanti allaporta una cartellina contenente delle fascette, senza spiegare la ragione per laquale non avevano denunciato l’episodio e senza chiarire per quale motivo,successivamente, avevano consentito ai medesimi imputati di accedereall’abitazione senza adottare delle cautele.Evidenziava ancora che la figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato diavere saputo dal proprio fidanzato che il fratello [OSCURATO:PERSONA] si trovava sul balconedi casa e chiedeva a gran voce l’intervento delle forze dell’ordine ed eraintervenuta rinvenendo il [OSCURATO:PERSONA] riverso sulle scale condominiali,aggredendolo con due calci, pur non spiegando come avesse individuato talesoggetto come l’aggressore dei propri familiari, dato che ancora non avevapreso contezza dei fatti, laddove il fidanzato, in relazione a tale episodio, avevaaffermato che aveva pensato che si trattasse di uno scherzo.Affermava che in relazione alle numerose discrasie rassegnate, la Corteterritoriale aveva reso una motivazione carente e manifestamente illogica inquanto fondata su una ricostruzione dei fatti che presentava evidenti criticità,richiamando in maniera incongrua la concitazione e il decorso del tempo qualielementi ostativi alla formazione di un nitido ricordo dei fatti da parte dellevittime e dei testimoni.Deduceva che il ricorrente aveva fornito una versione alternativa dei fatticoerente e supportata da molteplici riscontri, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] gliaveva prospettato la possibilità di acquistare una vettura usata a condizionivantaggiosa.A fronte di ciò la difesa evidenziava che erano stati accertati frequenticontatti fra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Carnovale, soggetto che si occupava dellacompravendita di autovetture, e che non poteva escludersi che i dueintendessero concludere un affare illecito concernente la vendita di auto usate,così che l’episodio contestato poteva essere letto in un contesto diverso rispettoa quello ricostruito con la sentenza impugnata, che non si era confrontata contale prospettazione.Deduceva il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che nell’occorso, dopo essere uscitodal bagno, aveva preso contezza dell’atteggiamento minaccioso del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti delle persone offese e quindi era stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente colpito sulle scale, e di avere comunque eseguito le indicazionidel [OSCURATO:PERSONA] allontanandosi con l’orologio e il portafogli del [OSCURATO:PERSONA], versione cherisultava confortata dalla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito agliinvestigatori le generalità e i documenti del correo.In relazione al fatto che il ricorrente non aveva immediatamente fornito taleversione dei fatti la difesa osservava che lo stesso, nel corso dell’udienza diconvalida dell’arresto, risultava gravemente ferito ed era fortemente turbato,anche in relazioni alle possibili conseguenze negative alle quali sarebbe potutoandare incontro per avere accusato il [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che la spiegazione fornita dalla Corte di merito in relazione alfatto che il ricorrente, prima di fare accesso nell’appartamento delle vittime,aveva lasciato i propri documenti all’interno della vettura con la quale eragiunta sul posto, rinvenuta nel tentativo del medesimo di evitare di essereidentificato, era in contrasto con il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era presentatoal cospetto delle vittime a volto scoperto.Deduceva infine, che la valutazione della condotta tenuta dal ricorrente neiconfronti degli agenti intervenuti doveva tenere conto anche del fatto che questisi trovava a terra e in condizioni fisiche compromesse, in un momento di grandeconcitazione.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione di legge, assumendoche risultava rilevante e non manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. (che prevede, tra l’altro, unadiminuzione di pena qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentitol’individuazione dei correi) nella parte in cui escludeva l’applicabilità dellacircostanza attenuante ivi prevista al delitto di rapina, con riferimento agli artt.3 e 27 Cost., considerato cha tale inapplicabilità aveva quale conseguenza unadisparità di trattamento fra fattispecie sostanzialmente omogenee e cherimanevano privi di rilevanza comportamenti che in realtà esprimevanoadesione a un percorso rieducativo.Assumeva che nella specie la rilevanza della questione si coglieva poiché ilricorrente aveva collaborato concretamente con gli investigatori, consegnando idocumenti identificativi del coimputato e consentendone l’individuazione,comportamento che non era stato valutato ai fini dell’applicazione della citatadelitto di rapina.3.

In data 12 maggio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è consentito in quanto si risolve in una rilettura nelmerito delle prove assunte.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comele censure proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspettirimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue rispetto agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia, in particolare, il Collegio come la Corte d’appelloabbia reso una motivazione immune da vizi in relazione al giudizio diresponsabilità dell’imputato, con specifico riferimento ai rilievi sollevati delladifesa, evidenziando congruamente:- che non poteva attribuirsi rilievo decisivo al fatto che alcuni particolarifossero stati riferiti dalle persone offese solo in un momento successivo,risultando fisiologico che nell’immediatezza di eventi connotati da elevata caricaemotiva i testimoni riferissero anzitutto il nucleo fondamentaledell’accadimento;- che in ogni caso le vittime avevano indicato immediatamente l’imputatocome uno degli autori della rapina;- che il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dagli agenti operanti ancora all’internodel condominio mentre si dava alla fuga inseguito dalle persone offese;- che erano stati rinvenuti in suo possesso l’orologio marca Rolex e ilportafogli contenente denaro e documenti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA],nonché, sul posto, le collanine strappate dal collo di una delle persone offese,circostanze che valevano a smentire l’asserito ruolo del ricorrente di “rapinatoreinconsapevole e costretto”;- che la scelta dell’imputato di non portare con sé i documenti d’identità edi lasciarli all’interno della vettura parcheggiata sotto l’appartamento dellevittime risultava coerente con l’atteggiamento di cautela di chi si accingeva acommettere un reato.Come si vede, la Corte d’appello ha dato conto in maniera puntuale dellerisultanze probatorie utilizzate ai fini della decisione traendo da esseconseguenze improntate a logica.Restano, pertanto, esclusi i vizi della motivazione denunciati.2.

Il secondo motivo è meramente reiterativo di doglianze già proposte conl’atto di appello alle quali la Corte territoriale ha risposto fornendo adeguatamotivazione, con la quale il ricorrente non si confronta.Ed invero, a pag. 13 della sentenza impugnata la Corte di merito tratta delrilievo difensivo con quale viene sollecitata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. nella parte in cui limita l’ambito diapplicazione dell’attenuante premiale ai delitti ivi espressamente indicati,escludendo il reato di rapina, ritenendo la questione irrilevante ai fini delladecisione poiché la collaborazione prestata dall’imputato non aveva assuntoquella valenza che la disciplina in esame esigeva; evidenziava in particolare chel’identificazione del correo [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta anche in considerazione delfatto che il ricorrente recava con sé una copia dei documenti di quest’ultimo.Al riguardo la difesa ha affermato che i detti documenti sarebbero staticonsegnati dal ricorrente dagli investigatori, circostanza che risulta smentita daquanto affermato al riguardo alle pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado,che ha evidenziato che era stato [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’imputato, aconsegnare al pubblico ministero copia dei documenti del [OSCURATO:PERSONA].3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 12 novembre 2025 la Corte d’appello di Torinoconfermava la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Torino conla quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati dirapina pluriaggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesionipersonali e condannato alle pene di legge.In particolare, all’imputato era stato contestato di essersi impossessato, inconcorso con altro soggetto rimasto ignoto, di beni (denaro e preziosi) diproprietà delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] JonathanNezar, introducendosi nell’appartamento delle vittime dopo aver affermato diessere un militare della guardia di finanza e di dover notificare un atto, echiedendo di utilizzare il bagno mentre il correo rimasto ignoto minacciava lepersone offese con una pistola giocattolo, per poi, insieme al correo, colpire concalci e pugne le predette nel tentativo di immobilizzarle, impadronendosi infinedei detti beni; al [OSCURATO:PERSONA] è anche contestato di avere spintonato e colpito,durante la fuga per le scale, gli agenti operanti nel frattempo intervenuti, e diavere cagionato lesioni personali ai medesimi e alle persone offese.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva manifesta illogicità econtraddittorietà della motivazione.Assumeva che la motivazione del provvedimento impugnato risultavamanifestamente illogica nella parte in cui la Corte d’appello aveva ritenutodifformità fra le versioni fornite dalle stesse erano dovute al tempo trascorsodai fatti e alla fisiologica fallibilità della memoria e che fosse anche fisiologicoche alcune circostanze fossero state riferite non nell’immediatezza dei fatti masuccessivamente.Deduceva, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA] si era contraddetto inrelazione alla sua pregressa conoscenza con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (del quale ilricorrente, successivamente al suo arresto, aveva fornito le generalità nel corsodell’interrogatorio), e che il fatto che i due si conoscessero contraddiceva laversione dei fatti offerta dalle vittime secondo la quale si sarebbe trattato diun’aggressione ad opera di sconosciuti.Assumeva che risultava anche incongruente il fatto che il ricorrente, dopoessersi qualificato come militare della Guardia di Finanza, avesse chiesto diutilizzare il bagno, in tal modo interrompendo il sostegno che avrebbe dovutodare costantemente al complice.Osservava anche che il ricorrente, che parlava esclusivamente la linguafrancese, nel chiedere di utilizzare il bagno, aveva utilizzato il termine“toelette”, ciò che avrebbe dovuto insospettire le persone offese in relazionealla dichiarata appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] alle forze dell’ordine italiane.Deduceva, inoltre, che risultava illogica la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aperto il portone d’ingresso al palazzo dove abitava a due soggetti che sierano qualificati quali semplici addetti alle notifiche, avendo i medesimiesplicitato, secondo il racconto del [OSCURATO:PERSONA], la loro appartenenza alla Guardia diAssumeva che la persona offesa aveva reso (peraltro, inspiegabilmente, nonnell’immediatezza dei fatti) una versione dei fatti incongrua nella parte in cuiaveva riferito che mentre il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in bagno il [OSCURATO:PERSONA], puntandoglicontro una pistola, gli aveva chiesto di consegnargli “gli otto Rolex e 40.000euro”, senza spiegare le ragioni per le quali l’autore del reato era stato in gradodi formulare una richiesta così specifica.Osservava inoltre che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiaratonon nell’immediatezza ma solo in un secondo momento che il [OSCURATO:PERSONA], dopoessere uscito dal bagno, aveva indossato i guanti.Deduceva, peraltro che fra le dichiarazioni rese dalla persona offesa SavoiaCorrado e quelle rese dal figlio [OSCURATO:PERSONA] vi erano significative discrasie,con particolare riguardo al fatto che il primo aveva affermato che nell’occorsogli imputati non avevano interloquito fra loro e che il secondo, diversamente,aveva dichiarato che i due colloquiavano in lingua francese.Richiamava anche quanto dichiarato dalle vittime in relazione al fatto che idue imputati avevano tentato di fare accesso all’appartamento anche qualchemese prima, senza riuscirvi, così che si erano allontanati lasciando davanti allaporta una cartellina contenente delle fascette, senza spiegare la ragione per laquale non avevano denunciato l’episodio e senza chiarire per quale motivo,successivamente, avevano consentito ai medesimi imputati di accedereall’abitazione senza adottare delle cautele.Evidenziava ancora che la figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato diavere saputo dal proprio fidanzato che il fratello [OSCURATO:PERSONA] si trovava sul balconedi casa e chiedeva a gran voce l’intervento delle forze dell’ordine ed eraintervenuta rinvenendo il [OSCURATO:PERSONA] riverso sulle scale condominiali,aggredendolo con due calci, pur non spiegando come avesse individuato talesoggetto come l’aggressore dei propri familiari, dato che ancora non avevapreso contezza dei fatti, laddove il fidanzato, in relazione a tale episodio, avevaaffermato che aveva pensato che si trattasse di uno scherzo.Affermava che in relazione alle numerose discrasie rassegnate, la Corteterritoriale aveva reso una motivazione carente e manifestamente illogica inquanto fondata su una ricostruzione dei fatti che presentava evidenti criticità,richiamando in maniera incongrua la concitazione e il decorso del tempo qualielementi ostativi alla formazione di un nitido ricordo dei fatti da parte dellevittime e dei testimoni.Deduceva che il ricorrente aveva fornito una versione alternativa dei fatticoerente e supportata da molteplici riscontri, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] gliaveva prospettato la possibilità di acquistare una vettura usata a condizionivantaggiosa.A fronte di ciò la difesa evidenziava che erano stati accertati frequenticontatti fra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Carnovale, soggetto che si occupava dellacompravendita di autovetture, e che non poteva escludersi che i dueintendessero concludere un affare illecito concernente la vendita di auto usate,così che l’episodio contestato poteva essere letto in un contesto diverso rispettoa quello ricostruito con la sentenza impugnata, che non si era confrontata contale prospettazione.Deduceva il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che nell’occorso, dopo essere uscitodal bagno, aveva preso contezza dell’atteggiamento minaccioso del [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti delle persone offese e quindi era stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente colpito sulle scale, e di avere comunque eseguito le indicazionidel [OSCURATO:PERSONA] allontanandosi con l’orologio e il portafogli del [OSCURATO:PERSONA], versione cherisultava confortata dalla circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito agliinvestigatori le generalità e i documenti del correo.In relazione al fatto che il ricorrente non aveva immediatamente fornito taleversione dei fatti la difesa osservava che lo stesso, nel corso dell’udienza diconvalida dell’arresto, risultava gravemente ferito ed era fortemente turbato,anche in relazioni alle possibili conseguenze negative alle quali sarebbe potutoandare incontro per avere accusato il [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che la spiegazione fornita dalla Corte di merito in relazione alfatto che il ricorrente, prima di fare accesso nell’appartamento delle vittime,aveva lasciato i propri documenti all’interno della vettura con la quale eragiunta sul posto, rinvenuta nel tentativo del medesimo di evitare di essereidentificato, era in contrasto con il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era presentatoal cospetto delle vittime a volto scoperto.Deduceva infine, che la valutazione della condotta tenuta dal ricorrente neiconfronti degli agenti intervenuti doveva tenere conto anche del fatto che questisi trovava a terra e in condizioni fisiche compromesse, in un momento di grandeconcitazione.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge, assumendoche risultava rilevante e non manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. (che prevede, tra l’altro, unadiminuzione di pena qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentitol’individuazione dei correi) nella parte in cui escludeva l’applicabilità dellacircostanza attenuante ivi prevista al delitto di rapina, con riferimento agli artt.3 e 27 Cost., considerato cha tale inapplicabilità aveva quale conseguenza unadisparità di trattamento fra fattispecie sostanzialmente omogenee e cherimanevano privi di rilevanza comportamenti che in realtà esprimevanoadesione a un percorso rieducativo.Assumeva che nella specie la rilevanza della questione si coglieva poiché ilricorrente aveva collaborato concretamente con gli investigatori, consegnando idocumenti identificativi del coimputato e consentendone l’individuazione,comportamento che non era stato valutato ai fini dell’applicazione della citatadelitto di rapina.3. In data 12 maggio 2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioniscritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è consentito in quanto si risolve in una rilettura nelmerito delle prove assunte.Dopo aver premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con laconseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettatii parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado edell’adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nellavalutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), si evidenzia comele censure proposte tendano a sottoporre al giudizio di legittimità aspettirimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.In particolare, la motivazione della Corte d'appello non può essere definita'apparente' o `tautologica', perché dà conto puntuale delle censure e deduzionidifensive, le esamina analiticamente e le disattende con specificheargomentazioni, previ richiami puntuali a risultanze probatorie non palesementeincongrue rispetto agli assunti che i Giudici di merito ne hanno tratto.Ciò considerato, evidenzia, in particolare, il Collegio come la Corte d’appelloabbia reso una motivazione immune da vizi in relazione al giudizio diresponsabilità dell’imputato, con specifico riferimento ai rilievi sollevati delladifesa, evidenziando congruamente:- che non poteva attribuirsi rilievo decisivo al fatto che alcuni particolarifossero stati riferiti dalle persone offese solo in un momento successivo,risultando fisiologico che nell’immediatezza di eventi connotati da elevata caricaemotiva i testimoni riferissero anzitutto il nucleo fondamentaledell’accadimento;- che in ogni caso le vittime avevano indicato immediatamente l’imputatocome uno degli autori della rapina;- che il [OSCURATO:PERSONA] era stato sorpreso dagli agenti operanti ancora all’internodel condominio mentre si dava alla fuga inseguito dalle persone offese;- che erano stati rinvenuti in suo possesso l’orologio marca Rolex e ilportafogli contenente denaro e documenti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA],nonché, sul posto, le collanine strappate dal collo di una delle persone offese,circostanze che valevano a smentire l’asserito ruolo del ricorrente di “rapinatoreinconsapevole e costretto”;- che la scelta dell’imputato di non portare con sé i documenti d’identità edi lasciarli all’interno della vettura parcheggiata sotto l’appartamento dellevittime risultava coerente con l’atteggiamento di cautela di chi si accingeva acommettere un reato.Come si vede, la Corte d’appello ha dato conto in maniera puntuale dellerisultanze probatorie utilizzate ai fini della decisione traendo da esseconseguenze improntate a logica.Restano, pertanto, esclusi i vizi della motivazione denunciati.2. Il secondo motivo è meramente reiterativo di doglianze già proposte conl’atto di appello alle quali la Corte territoriale ha risposto fornendo adeguatamotivazione, con la quale il ricorrente non si confronta.Ed invero, a pag. 13 della sentenza impugnata la Corte di merito tratta delrilievo difensivo con quale viene sollecitata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 625-bis cod. pen. nella parte in cui limita l’ambito diapplicazione dell’attenuante premiale ai delitti ivi espressamente indicati,escludendo il reato di rapina, ritenendo la questione irrilevante ai fini delladecisione poiché la collaborazione prestata dall’imputato non aveva assuntoquella valenza che la disciplina in esame esigeva; evidenziava in particolare chel’identificazione del correo [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta anche in considerazione delfatto che il ricorrente recava con sé una copia dei documenti di quest’ultimo.Al riguardo la difesa ha affermato che i detti documenti sarebbero staticonsegnati dal ricorrente dagli investigatori, circostanza che risulta smentita daquanto affermato al riguardo alle pagine 8 e 9 della sentenza di primo grado,che ha evidenziato che era stato [OSCURATO:PERSONA], fratello dell’imputato, aconsegnare al pubblico ministero copia dei documenti del [OSCURATO:PERSONA].3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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