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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14701/2026

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onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 19709/2019Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19709/2019 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2019,n. 100, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Verona, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, con studio in Roma,ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 17 dicembre 2018, n. 1419/5/2018;Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Veneto il 17 dicembre 2018, n. 1419/5/2018, che, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 1537 del 18 febbraio 2014 per omessadenuncia dell’ICI relativa all’anno 2008, nonché del diniego dirimborso delle somme versate in dipendenza degli avvisi diaccertamento nn. 1617 del 23 novembre 2011, 1895 dell’11luglio 2012 e 1957 del 10 maggio 2013, per omessadichiarazione dell’ICI relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, daparte del Comune di Spinea (VE), in relazione ad un terrenoedificabile pervenutole in eredità dal defunto [OSCURATO:PERSONA] 2010, dopo il diniego di annullamento in autotutela ela contestazione della dedotta decadenza dall’esercizio delpotere impositivo, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Spinea (VE) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diVenezia il 14 ottobre 2016, n. 549/3/2016, con compensazionedelle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul rilievo:- che la richiesta di rimborso afferente l’ICI versata per gli anni2005, 2006 e 2007 era inammissibile «in quanto gliaccertamenti per quegli anni d’imposta sono divenuti definitivinon essendo stati impugnati e che l’eventuale rimborso inautotutela e nella piena ed esclusiva disponibilitàNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’amministrazione e, come tale, non può essere oggetto digiudizi»;- che, «essendo pacifico:● che l’amministrazione ha notificato un accertamento peromessa dichiarazione e conseguente omesso versamento;● che la denuncia per l’area fabbricabile in questione per l’anno2008 avrebbe dovuto essere presentata entro il 31/07/2009;● che il 31 dicembre del quinto anno successivo risulta quindiessere il 31/12/2014.È di tutta evidenza che l’accertamento notificato all’appellato il[OSCURATO:DATA_NASCITA] è ampiamente all’interno dei terminidecadenziali»;- che, «per quanto riguarda il valore dell’area esso è derivatoda quanto disposto da apposita delibera e che detto valorerisulta essere corretto e non validamente contestato (iriferimenti contenuti nell’atto di appello fanno riferimento adaree diverse e relative ad altra posizione».3.

Il Comune di Spinea (VE) ha resistito con controricorso;4.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, e 1, commi 161 e 173, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice del gravame, per un verso, che l’ente impositore nonfosse incorso in decadenza dall’esercizio del potere impositivorispetto all’avviso di accertamento per l’annualità 2008, e, peraltro verso, che la contribuente non potesse pretendereNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026dall’ente impositore la ripetizione delle somme corrisposte indipendenza degli (ormai inoppugnabili) avvisi di accertamentoper le annualità 2005, 2006 e 2007.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296 (c.d.

“legge finanziaria 2007”), prevede che: «Glienti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedelio dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamentod’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avvisomotivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficiodevono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Con tale disposizione, il legislatore ha provveduto ad unificareper i tributi comunali e provinciali la disciplina relativaall’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nominadei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, suirequisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello chequi interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, perla notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione.

In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parzialio ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti.

Tutti gli avvisi diaccertamento devono essere notificati al contribuente in unNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».In coerenza con l’esegesi consolidata nella vigenza dell’obbligodichiarativo per il contribuente (soppresso, soltanto condecorrenza dall’anno 2009, dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 2006, n. 248), si può ribadire che, in tema di ICI, aifini dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennaledi decadenza del potere di accertamento da parte degli entilocali, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamentodell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento altermine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) daquella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsiriferimento al termine entro cui avrebbe dovuto esserepresentata la dichiarazione omessa); pertanto, in coerenza conla previsione dell’art. 10, commi 2 e 4, del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, mentre, nella prima ipotesi, il primo dei cinqueanni previsti dalla norma richiamata è quello successivoall'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale ilmaggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella secondaipotesi, esso coincide, invece, con il secondo anno successivoa quello oggetto di accertamento, atteso che il termine dipresentazione della dichiarazione scade l'anno successivo aquello di chiusura del periodo di imposta (Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2020, n. 554; Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 352;Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, nn. 8197 e 8199; Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037; Cass., Sez. 5^, 5aprile 2022, n. 10893; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n.Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/202629193; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14519; Cass.,Sez.

Trib., 23 dicembre 2025, n. 33853).Ne consegue che il termine di decadenza, per il caso di omessapresentazione della dichiarazione per l’anno 2008, era venutoa scadenza il 31 dicembre 2014, per cui l’atto impositivo erastato tempestivamente notificato il 28 febbraio 2014.2.3 Quanto agli anni 2005, 2006 e 2007, l’inammissibilitàdell’istanza di rimborso è conseguente al pagamento eseguitoin relazione ad atti impositivi ormai definitivi per mancataimpugnazione.A tale proposito, infatti, è pacifico che, qualora il contribuentenon impugni l'atto con il quale l'amministrazione ha esplicitatola pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopoaver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancataimpugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilitàdell'istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo,che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2019, n. 31236; Cass.,Sez.

Trib., 11 dicembre 2025, n. 32344).Ad ogni buon conto, il termine di decadenza, per il caso diomessa presentazione della dichiarazione, era, comunque,venuto a scadenza, rispettivamente il 31 dicembre 2011, il 31dicembre 2012 e il 31 dicembre 2013, per cui gli atti impositivierano stati tempestivamente notificati il 21 dicembre 2011, l’11luglio 2012 e il 10 maggio 2013.3.

Con il secondo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 331,n. 4), cod. proc. pen.», (verosimilmente) in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statarilevata dal giudice del gravame la falsa dichiarazione delfunzionario delegato alla rappresentanza dell’ente impositorecirca la pubblicazione della deliberazione adottata dalla GiuntaNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026Comunale il 7 marzo 2007, n. 48, sul sito informaticoistituzionale (ex artt. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 39), ove, invece,le deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano statepubblicate soltanto con decorrenza dall’anno 2014, impedendocosì di accertare il valore reale del terreno con l’omessatrasmissione degli atti alla competente Procura dellaRepubblica.3.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.3.2 Anzitutto, la ricorrente non ha dato conto di come, dove equando tale eccezione sarebbe stata proposta per la primavolta nel giudizio di merito.

In proposito, si rammenta che, pergiurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù delprincipio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo allaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi delricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabiliper la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito nérilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018,n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass.,Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass.,Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021,n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709;Cass., Sez.

Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29aprile 2025, n. 11238).3.3 Ad ogni buon conto, la censura non è assolutamentepertinente alla ratio decidendi, giacché la presunta falsità delladichiarazione sulla pubblicazione di una delibera comunale sulsito istituzionale dell’ente impositore non sarebbe idonea adinficiare, di per sé, la validità dell’atto impositivo per l’anno2008.Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondocui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censureprive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez.

Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).4.

Con il terzo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ.», per non essere statotenuto conto dal giudice del gravame che l’omessa produzionein giudizio della deliberazione adottata dalla Giunta ComunaleNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026il 7 marzo 2007, n. 48, aveva impedito la corretta valutazionedel terreno ai fini della liquidazione del tributo.4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 In primo luogo, la sentenza impugnata ha dato atto che:«Per quanto riguarda il valore dell’area esso è derivato daquanto disposto da apposita delibera e che detto valore risultaessere corretto e non validamente contestato (i riferimenticontenuti nell’atto di appello fanno riferimento ad aree diversee relative ad altra posizione)».4.3 In secondo luogo, la censura impinge nella preclusionedella c.d.

“doppia conforme” (per la soccombenza in primogrado ed in secondo grado), che non consente di censurarel’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra leparti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti,in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma,cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3,comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per igiudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35,comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificatodall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste aNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016,n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707;Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).5.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.6.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.300,00Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, acarico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 19709/2019Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19709/2019 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 luglio 2019,n. 100, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Verona, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, con studio in Roma,ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 17 dicembre 2018, n. 1419/5/2018;Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Veneto il 17 dicembre 2018, n. 1419/5/2018, che, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 1537 del 18 febbraio 2014 per omessadenuncia dell’ICI relativa all’anno 2008, nonché del diniego dirimborso delle somme versate in dipendenza degli avvisi diaccertamento nn. 1617 del 23 novembre 2011, 1895 dell’11luglio 2012 e 1957 del 10 maggio 2013, per omessadichiarazione dell’ICI relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, daparte del Comune di Spinea (VE), in relazione ad un terrenoedificabile pervenutole in eredità dal defunto [OSCURATO:PERSONA] 2010, dopo il diniego di annullamento in autotutela ela contestazione della dedotta decadenza dall’esercizio delpotere impositivo, ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Spinea (VE) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diVenezia il 14 ottobre 2016, n. 549/3/2016, con compensazionedelle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha confermato ladecisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorsooriginario della contribuente - sul rilievo:- che la richiesta di rimborso afferente l’ICI versata per gli anni2005, 2006 e 2007 era inammissibile «in quanto gliaccertamenti per quegli anni d’imposta sono divenuti definitivinon essendo stati impugnati e che l’eventuale rimborso inautotutela e nella piena ed esclusiva disponibilitàNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’amministrazione e, come tale, non può essere oggetto digiudizi»;- che, «essendo pacifico:● che l’amministrazione ha notificato un accertamento peromessa dichiarazione e conseguente omesso versamento;● che la denuncia per l’area fabbricabile in questione per l’anno2008 avrebbe dovuto essere presentata entro il 31/07/2009;● che il 31 dicembre del quinto anno successivo risulta quindiessere il 31/12/2014.È di tutta evidenza che l’accertamento notificato all’appellato il[OSCURATO:DATA_NASCITA] è ampiamente all’interno dei terminidecadenziali»;- che, «per quanto riguarda il valore dell’area esso è derivatoda quanto disposto da apposita delibera e che detto valorerisulta essere corretto e non validamente contestato (iriferimenti contenuti nell’atto di appello fanno riferimento adaree diverse e relative ad altra posizione».3. Il Comune di Spinea (VE) ha resistito con controricorso;4. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, e 1, commi 161 e 173, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice del gravame, per un verso, che l’ente impositore nonfosse incorso in decadenza dall’esercizio del potere impositivorispetto all’avviso di accertamento per l’annualità 2008, e, peraltro verso, che la contribuente non potesse pretendereNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026dall’ente impositore la ripetizione delle somme corrisposte indipendenza degli (ormai inoppugnabili) avvisi di accertamentoper le annualità 2005, 2006 e 2007.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296 (c.d. “legge finanziaria 2007”), prevede che: «Glienti locali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedelio dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamentod’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avvisomotivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficiodevono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Con tale disposizione, il legislatore ha provveduto ad unificareper i tributi comunali e provinciali la disciplina relativaall’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nominadei messi notificatori e l’esercizio delle relative funzioni, suirequisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello chequi interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, perla notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parzialio ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisi diaccertamento devono essere notificati al contribuente in unNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».In coerenza con l’esegesi consolidata nella vigenza dell’obbligodichiarativo per il contribuente (soppresso, soltanto condecorrenza dall’anno 2009, dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 2006, n. 248), si può ribadire che, in tema di ICI, aifini dell'individuazione del dies a quo del termine quinquennaledi decadenza del potere di accertamento da parte degli entilocali, occorre distinguere l'ipotesi di omesso versamentodell'imposta (in relazione alla quale deve farsi riferimento altermine entro cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato) daquella di omessa dichiarazione (in ordine alla quale deve farsiriferimento al termine entro cui avrebbe dovuto esserepresentata la dichiarazione omessa); pertanto, in coerenza conla previsione dell’art. 10, commi 2 e 4, del d.lgs. 30 novembre1992, n. 504, mentre, nella prima ipotesi, il primo dei cinqueanni previsti dalla norma richiamata è quello successivoall'anno oggetto di accertamento e nel corso del quale ilmaggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, nella secondaipotesi, esso coincide, invece, con il secondo anno successivoa quello oggetto di accertamento, atteso che il termine dipresentazione della dichiarazione scade l'anno successivo aquello di chiusura del periodo di imposta (Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2020, n. 554; Cass. Sez. 5^, 13 gennaio 2021, n. 352;Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, nn. 8197 e 8199; Cass., Sez.5^, 16 giugno 2021, nn. 17036 e 17037; Cass., Sez. 5^, 5aprile 2022, n. 10893; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n.Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/202629193; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14519; Cass.,Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33853).Ne consegue che il termine di decadenza, per il caso di omessapresentazione della dichiarazione per l’anno 2008, era venutoa scadenza il 31 dicembre 2014, per cui l’atto impositivo erastato tempestivamente notificato il 28 febbraio 2014.2.3 Quanto agli anni 2005, 2006 e 2007, l’inammissibilitàdell’istanza di rimborso è conseguente al pagamento eseguitoin relazione ad atti impositivi ormai definitivi per mancataimpugnazione.A tale proposito, infatti, è pacifico che, qualora il contribuentenon impugni l'atto con il quale l'amministrazione ha esplicitatola pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopoaver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancataimpugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilitàdell'istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo,che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione (tra letante: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2019, n. 31236; Cass.,Sez. Trib., 11 dicembre 2025, n. 32344).Ad ogni buon conto, il termine di decadenza, per il caso diomessa presentazione della dichiarazione, era, comunque,venuto a scadenza, rispettivamente il 31 dicembre 2011, il 31dicembre 2012 e il 31 dicembre 2013, per cui gli atti impositivierano stati tempestivamente notificati il 21 dicembre 2011, l’11luglio 2012 e il 10 maggio 2013.3. Con il secondo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 331,n. 4), cod. proc. pen.», (verosimilmente) in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statarilevata dal giudice del gravame la falsa dichiarazione delfunzionario delegato alla rappresentanza dell’ente impositorecirca la pubblicazione della deliberazione adottata dalla GiuntaNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026Comunale il 7 marzo 2007, n. 48, sul sito informaticoistituzionale (ex artt. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 39), ove, invece,le deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] erano statepubblicate soltanto con decorrenza dall’anno 2014, impedendocosì di accertare il valore reale del terreno con l’omessatrasmissione degli atti alla competente Procura dellaRepubblica.3.1 Il predetto motivo è inammissibile sotto duplice profilo.3.2 Anzitutto, la ricorrente non ha dato conto di come, dove equando tale eccezione sarebbe stata proposta per la primavolta nel giudizio di merito. In proposito, si rammenta che, pergiurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù delprincipio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo allaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi delricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabiliper la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovitemi di contestazione non trattati nella fase di merito nérilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018,n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass.,Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass.,Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021,n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709;Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez. Trib., 29aprile 2025, n. 11238).3.3 Ad ogni buon conto, la censura non è assolutamentepertinente alla ratio decidendi, giacché la presunta falsità delladichiarazione sulla pubblicazione di una delibera comunale sulsito istituzionale dell’ente impositore non sarebbe idonea adinficiare, di per sé, la validità dell’atto impositivo per l’anno2008.Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondocui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censureprive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).4. Con il terzo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ.», per non essere statotenuto conto dal giudice del gravame che l’omessa produzionein giudizio della deliberazione adottata dalla Giunta ComunaleNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026il 7 marzo 2007, n. 48, aveva impedito la corretta valutazionedel terreno ai fini della liquidazione del tributo.4.1 Il predetto motivo è inammissibile.4.2 In primo luogo, la sentenza impugnata ha dato atto che:«Per quanto riguarda il valore dell’area esso è derivato daquanto disposto da apposita delibera e che detto valore risultaessere corretto e non validamente contestato (i riferimenticontenuti nell’atto di appello fanno riferimento ad aree diversee relative ad altra posizione)».4.3 In secondo luogo, la censura impinge nella preclusionedella c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primogrado ed in secondo grado), che non consente di censurarel’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra leparti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti,in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma,cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti conricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3,comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per igiudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35,comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificatodall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste aNumero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016,n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707;Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio; ne discende che le questionisono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici deldoppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcunsindacato da parte del giudice di legittimità in relazione allaviolazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.).5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.300,00Numero registro generale 19709/2019Numero sezionale 1806/2026Numero di raccolta generale 14701/2026Data pubblicazione 18/05/2026per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%sui compensi e altri accessori di legge; dà atto dell'obbligo, acarico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris