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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24010/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ric so ..,..€, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, dal 5 novembre 2010 al 26 febbraio 2011 nella forma della custodia in carcere e, fino al 18 giugno 2011, nella forma degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era indagata per i reati di cui agli artt. 56, 81, comma 2, 110,629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art.628, comma 3 n.1, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto i giudici della riparazione hanno parametrato l'elemento ostativo al riconoscimento del diritto sulle sole dichiarazioni delle persone offese, senza considerare la concreta impossibilità per la difesa di incidere in sede dibattimentale sull'attendibilità e fondatezza dell'accusa, data l'irreperibilità delle relative fonti.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello, premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal Tribunale di Castrovillari per non aver commesso il fatto, ha tuttavia ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione osservando che, dalle dichiarazioni delle parti offese che avevano sporto denuncia e querela, risultava che la donna avesse incitato i correi, in particolare il figlio Andrei, a proseguire con maggiore forza e determinazione l'azione delittuosa.

In particolare: [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato il fatto che la donna, a bordo di un furgone, insieme al figlio Andrei e al marito Tofin, avesse cercato di investirli per poi lanciare delle pietre (cui erano seguiti colpi di pistola); [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la madre di Andrei, mentre erano sul furgone, avesse inveito nei loro confronti dicendo al figlio di violentarle tutte e dopo ammazzarle se si fossero rifiutate di andare sulla strada a prostituirsi; [OSCURATO:PERSONA] aveva narrato che la madre di Andrei, Lucica, fosse una delle partecipanti all'azione offensiva nei loro confronti.

2. La Corte territoriale ha sottolineato come l'istante fosse stata descritta e riconosciuta da tutte le parti offese mediante individuazione fotografica.

I giudici della riparazione hanno ritenuto che la mancata comparizione delle persone offese in sede dibattimentale, pure rilevante ai fini del giudizio penale di merito, non elidesse la valenza, in sede di riparazione, delle dichiarazioni rese dalle stesse nella fase predibattimentale, ritenendole utilizzabili ai fini della valutazione della condotta dell'istante sotto il profilo della colpa grave.

3. Il ricorso è infondato.

4. Nella situazione in cui la persona offesa si sottragga all'esame dibattimentale si è, infatti, affermato che «qualora fra le prove fondanti la misura vi fossero prove utilizzabili al momento dell'adozione del provvedimento cautelare, divenute inutilizzabili, ai sensi dell'art.256 cod. proc. pen., in forza della decisione della persona offesa di sottrarsi all'esame dibattimentale, il vaglio della condotta dell'indagato, in quanto da farsi ex ante, deve essere calato nello scenario legittimamente considerato dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Munteanu, Rv. 259225 - 01; circa la differenza, ai fini del giudizio di riparazione, tra atti connotati da inutilizzabilità fisiologica e patologica, Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651 - 01).

5. Le dichiarazioni predibattimentali rese da chi si sia sottratto all'esame dibattimentale, non essendo utilizzabili per fondare un giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art.526 cod. proc. pen., possono dunque essere liberamente valutate dal giudice della riparazione in quanto sul narrato del dichiarante non vi potrà essere pronuncia del giudice della cognizione; il Collegio ha, dunque, correttamente concentrato la sua attenzione sull'idoneità delle predette dichiarazioni a mantenere la loro autonoma valenza dimostrativa nel giudizio di riparazione.

6. A fronte di tale corretta valutazione, il ricorso nulla specifica in merito all'inattendibilità del dichiarato.

La Corte di cassazione ha, infatti, più volte affermato che l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o ( <7- hanno ritrattato, ma è pur sempre necessaria una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273832).

7. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ric so ..,..€, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita, dal 5 novembre 2010 al 26 febbraio 2011 nella forma della custodia in carcere e, fino al 18 giugno 2011, nella forma degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento nel quale era indagata per i reati di cui agli artt. 56, 81, comma 2, 110,629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art.628, comma 3 n.1, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in quanto i giudici della riparazione hanno parametrato l'elemento ostativo al riconoscimento del diritto sulle sole dichiarazioni delle persone offese, senza considerare la concreta impossibilità per la difesa di incidere in sede dibattimentale sull'attendibilità e fondatezza dell'accusa, data l'irreperibilità delle relative fonti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello, premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal Tribunale di Castrovillari per non aver commesso il fatto, ha tuttavia ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione osservando che, dalle dichiarazioni delle parti offese che avevano sporto denuncia e querela, risultava che la donna avesse incitato i correi, in particolare il figlio Andrei, a proseguire con maggiore forza e determinazione l'azione delittuosa. In particolare: [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato il fatto che la donna, a bordo di un furgone, insieme al figlio Andrei e al marito Tofin, avesse cercato di investirli per poi lanciare delle pietre (cui erano seguiti colpi di pistola); [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la madre di Andrei, mentre erano sul furgone, avesse inveito nei loro confronti dicendo al figlio di violentarle tutte e dopo ammazzarle se si fossero rifiutate di andare sulla strada a prostituirsi; [OSCURATO:PERSONA] aveva narrato che la madre di Andrei, Lucica, fosse una delle partecipanti all'azione offensiva nei loro confronti. 2. La Corte territoriale ha sottolineato come l'istante fosse stata descritta e riconosciuta da tutte le parti offese mediante individuazione fotografica. I giudici della riparazione hanno ritenuto che la mancata comparizione delle persone offese in sede dibattimentale, pure rilevante ai fini del giudizio penale di merito, non elidesse la valenza, in sede di riparazione, delle dichiarazioni rese dalle stesse nella fase predibattimentale, ritenendole utilizzabili ai fini della valutazione della condotta dell'istante sotto il profilo della colpa grave. 3. Il ricorso è infondato. 4. Nella situazione in cui la persona offesa si sottragga all'esame dibattimentale si è, infatti, affermato che «qualora fra le prove fondanti la misura vi fossero prove utilizzabili al momento dell'adozione del provvedimento cautelare, divenute inutilizzabili, ai sensi dell'art.256 cod. proc. pen., in forza della decisione della persona offesa di sottrarsi all'esame dibattimentale, il vaglio della condotta dell'indagato, in quanto da farsi ex ante, deve essere calato nello scenario legittimamente considerato dal giudice della cautela» (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284; Sez. 4, n. 17845 del 07/03/2014, Munteanu, Rv. 259225 - 01; circa la differenza, ai fini del giudizio di riparazione, tra atti connotati da inutilizzabilità fisiologica e patologica, Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 - 01; Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651 - 01). 5. Le dichiarazioni predibattimentali rese da chi si sia sottratto all'esame dibattimentale, non essendo utilizzabili per fondare un giudizio di colpevolezza, ai sensi dell'art.526 cod. proc. pen., possono dunque essere liberamente valutate dal giudice della riparazione in quanto sul narrato del dichiarante non vi potrà essere pronuncia del giudice della cognizione; il Collegio ha, dunque, correttamente concentrato la sua attenzione sull'idoneità delle predette dichiarazioni a mantenere la loro autonoma valenza dimostrativa nel giudizio di riparazione. 6. A fronte di tale corretta valutazione, il ricorso nulla specifica in merito all'inattendibilità del dichiarato. La Corte di cassazione ha, infatti, più volte affermato che l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o ( <7- hanno ritrattato, ma è pur sempre necessaria una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (Sez. 4, n. 39748 del 19/07/2018 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273832). 7. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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