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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08191/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27672-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 672/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR Lazio che, rigettando l'appello dell'Ufficio, ha confermato la sentenza della crp di Roma con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2008 al 2013.

In particolare, per ciò che qui rileva, la CTR, in via preliminare, ha ritenuto inammissibile il motivo di appello dell'Agenzia concernente la tardività dell'istanza di rimborso per intervenuta decadenza ex art 38 d.P.R. 602/73 in relazione alle somme versate a titolo di Irap nell'anno 2008 e gli acconti relativi all'anno 2009, in quanto la questione era stata sollevata per la prima volta in appello, con conseguente preclusione ex art. 345 c.p.c.

L'intimato si è costituito con controricorso.

Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, co. 2 d.lgs. 546/92 e dell'art. 38 d.P.R. 602/73, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

La CTR avrebbe errato nel dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla tardività dell'istanza di rimborso per l'anno 2008 e per gli acconti relativi all'anno 2009, poiché la decadenza in capo alla parte dal diritto alla restituzione di quanto versato sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Ed invero, questa Corte, con orientamento consolidato, è ferma nel ritenere che in materia tributaria, la decadenza, essendo prevista in Ric. 2019 n. 27672 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicché la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove- Cass. 22399 del 2017; Cass.n.5862/2013; Cass. n. 4670 del 2012; Cass. n. 317 del 13/01/2015 -.

La sentenza impugnata è quindi incorsa in errore laddove ha ritenuto di non poter rilevare l'intervenuta decadenza ex art 38 d.P.R. 602/73 in capo al contribuente dal diritto di presentare istanza di rimborso relativa alle somme versate a titolo di Irap nell'anno 2008 e gli acconti relativi all'anno 2009.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 22 febbraio 2022 in Roma.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27672-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 672/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTR Lazio che, rigettando l'appello dell'Ufficio, ha confermato la sentenza della crp di Roma con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2008 al 2013. In particolare, per ciò che qui rileva, la CTR, in via preliminare, ha ritenuto inammissibile il motivo di appello dell'Agenzia concernente la tardività dell'istanza di rimborso per intervenuta decadenza ex art 38 d.P.R. 602/73 in relazione alle somme versate a titolo di Irap nell'anno 2008 e gli acconti relativi all'anno 2009, in quanto la questione era stata sollevata per la prima volta in appello, con conseguente preclusione ex art. 345 c.p.c. L'intimato si è costituito con controricorso. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 57, co. 2 d.lgs. 546/92 e dell'art. 38 d.P.R. 602/73, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. La CTR avrebbe errato nel dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla tardività dell'istanza di rimborso per l'anno 2008 e per gli acconti relativi all'anno 2009, poiché la decadenza in capo alla parte dal diritto alla restituzione di quanto versato sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed invero, questa Corte, con orientamento consolidato, è ferma nel ritenere che in materia tributaria, la decadenza, essendo prevista in Ric. 2019 n. 27672 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicché la stessa è sottratta al regime delle eccezioni nuove- Cass. 22399 del 2017; Cass.n.5862/2013; Cass. n. 4670 del 2012; Cass. n. 317 del 13/01/2015 -. La sentenza impugnata è quindi incorsa in errore laddove ha ritenuto di non poter rilevare l'intervenuta decadenza ex art 38 d.P.R. 602/73 in capo al contribuente dal diritto di presentare istanza di rimborso relativa alle somme versate a titolo di Irap nell'anno 2008 e gli acconti relativi all'anno 2009. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 22 febbraio 2022 in Roma. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] r
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