CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 22102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2010-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2748/2022 delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] di BARI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni scritte del P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. BASILE,il quale ha invocato il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.4.1922 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Bari, invocando la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di € 1.830,88 a titolo di spese ed oneri rimborsabili a fronte dell’anticipata estinzione di un contratto di finanziamento stipulato con il meccanismo della cd. cessione del quinto dello stipendio, per la somma di € 19.680,00. Con la sentenza impugnata, n. 2748/1922, il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione di incompetenza per valore spiegata dalla società convenuta, rimettendo le parti innanzi il Tribunale di Bari, ritenuto competente, nel termine di 90 giorni dal deposito della predetta decisione. Propone regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta l’erroneità della pronuncia del giudice di merito, nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda, sin dal principio quantificata in € 1.830,88, eccedesse il limite di competenza per valore del Giudice di Pace, in quanto implicante un sindacato sulla validità delle clausole negoziali, contenute nel contratto di finanziamento, atte ad escludere la ripetibilità dei costi rivendicati dall’odierno ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] depositato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del regolamento. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 e 38 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., perché il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ravvisato la sua incompetenza a conoscere della controversia introdotta dal Bux, ritenendo che il valore della causa dovesse essere parametrato all’importo del finanziamento, e non invece alla minor somma oggetto del petitum, che era contenuta nei limiti della competenza per valore del giudice adìto. Come correttamente eccepito dalla parte controricorrente (cfr. pagg. 8 e s. della memoria difensiva) il regolamento è inammissibile, poiché “La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile, stante il disposto dell'art.46 c.p.c., secondo cui le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice” (Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 711 del 18/01/2021 , Rv. 660275 ; c onf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 21975 del 12/10/2020 , Rv. 659398 ). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il regolamento e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro