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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26168/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 16343/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm©mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusto atto di costituzione in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della, Sicilia n. 1974/13/19 depositata in data 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a tributi per gli anni 2003/2005; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate in quanto inammissibile; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria; il contribuente ha unicamente depositato atto di costituzione; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per difetto di specificità avendo l'Amministrazione mancato di esprimere le ragioni per cui era chiesta la riforma della sentenza di primo grado; - il motivo è fondato; - il Collegio ritiene che vada qui data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018) nel processo tributario, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 pertanto, decidendo in difformità da quanto proposto dal Consigliere Relatore (Cass.

SS.UU. sent. n. 8999/2009), il Collegio accoglie il ricorso; la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR per l'esame del meritus causae; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16343/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm©mailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusto atto di costituzione in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della, Sicilia n. 1974/13/19 depositata in data 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a tributi per gli anni 2003/2005; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate in quanto inammissibile; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria; il contribuente ha unicamente depositato atto di costituzione; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Ufficio per difetto di specificità avendo l'Amministrazione mancato di esprimere le ragioni per cui era chiesta la riforma della sentenza di primo grado; - il motivo è fondato; - il Collegio ritiene che vada qui data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24641 del 05/10/2018) nel processo tributario, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 pertanto, decidendo in difformità da quanto proposto dal Consigliere Relatore (Cass. SS.UU. sent. n. 8999/2009), il Collegio accoglie il ricorso; la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla CTR per l'esame del meritus causae; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, i
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