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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27620/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25685/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ RICCARDO ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che larappresenta e difende - r icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente - avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 261/2022 depositata i l 25/07/202 2 e della SENTENZA del TRIBUNALE di VERONA n. 18/2022 depositata il 13/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la sentenza n. 18/2022, con la quale il Tribunale di Verona ha rigettato la sua domanda di restituzione di euro 17.612,80, da ella corrisposti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi per il patrocinio prestatole in occasione di plurime controversie giudiziarie.

2. L ’ appellato si è opposto all ’ accoglimento del gravame.

3. Con ordinanza n. 261/2022, depositata in data 25/07/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Verona, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado.

4. Avverso la predetta ordinanza e la sentenza di primo grado (v. ricorso p. 8 e 27 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

6. Sia parte ricorrente che parte resistente hanno depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione della normativa in tema di spese di giustizia e ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, Parte III, Titolo I, Capo IV, artt. 90 e ss.”.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.,“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – l ’ obbligo informativo scaturente dal [OSCURATO:PERSONA] –pronuncia solo in sede d’Appello –necessità di due gradi di giudizio nel merito”.

3. P er la natura delle questioni poste dai motivi proposti , il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, considerato che il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza, rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25685/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ RICCARDO ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che larappresenta e difende - r icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente - avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 261/2022 depositata i l 25/07/202 2 e della SENTENZA del TRIBUNALE di VERONA n. 18/2022 depositata il 13/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la sentenza n. 18/2022, con la quale il Tribunale di Verona ha rigettato la sua domanda di restituzione di euro 17.612,80, da ella corrisposti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi per il patrocinio prestatole in occasione di plurime controversie giudiziarie. 2. L ’ appellato si è opposto all ’ accoglimento del gravame. 3. Con ordinanza n. 261/2022, depositata in data 25/07/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Verona, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado. 4. Avverso la predetta ordinanza e la sentenza di primo grado (v. ricorso p. 8 e 27 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 6. Sia parte ricorrente che parte resistente hanno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione della normativa in tema di spese di giustizia e ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, Parte III, Titolo I, Capo IV, artt. 90 e ss.”. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.,“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – l ’ obbligo informativo scaturente dal [OSCURATO:PERSONA] –pronuncia solo in sede d’Appello –necessità di due gradi di giudizio nel merito”. 3. P er la natura delle questioni poste dai motivi proposti , il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, considerato che il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza, rinvia
Sentenza Cassazione n. 27620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris