CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27620/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25685/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ RICCARDO ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che larappresenta e difende - r icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente - avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 261/2022 depositata i l 25/07/202 2 e della SENTENZA del TRIBUNALE di VERONA n. 18/2022 depositata il 13/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato la sentenza n. 18/2022, con la quale il Tribunale di Verona ha rigettato la sua domanda di restituzione di euro 17.612,80, da ella corrisposti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi per il patrocinio prestatole in occasione di plurime controversie giudiziarie. 2. L ’ appellato si è opposto all ’ accoglimento del gravame. 3. Con ordinanza n. 261/2022, depositata in data 25/07/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Verona, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado. 4. Avverso la predetta ordinanza e la sentenza di primo grado (v. ricorso p. 8 e 27 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 6. Sia parte ricorrente che parte resistente hanno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione o falsa applicazione della normativa in tema di spese di giustizia e ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, Parte III, Titolo I, Capo IV, artt. 90 e ss.”. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.,“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – l ’ obbligo informativo scaturente dal [OSCURATO:PERSONA] –pronuncia solo in sede d’Appello –necessità di due gradi di giudizio nel merito”. 3. P er la natura delle questioni poste dai motivi proposti , il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, considerato che il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza, rinvia