CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 ottobre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di X5M2, ha riqualificato i tre distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi A, B e C) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa. Rilevato che mOtivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di Motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte di appello ha sì determinato la pena in misura superiore al minimo edittale ed anzi pari alla media, muovendo per il più grave reato di cui al capo A) dalla pena base di anni 2 e mesi 3 di reclusione e euro 5000 di multa, ma anche assolto all'onere di dare contezza delle ragioni di tale determinazione richiamando i gravi precedenti penali a carico del ricorrente, indicativi di spiccata capacità a delinquere, e il comportamento processuale, consistito nel minacciare indirettamente uno degli acquirenti della sostanza nel caso in cui avesse inteso collaborare con le forze dell'ordine. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.M